Approvata in via definitiva alla Camera la Legge europea 2017: monitoraggio delle acque, limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane in aree sensibili, modifiche alla disciplina AIA.

In data 8 novembre 2017 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il disegno di legge che detta disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (Legge europea 2017).

La Legge europea 2017, composta da 30 articoli strutturati in otto Capi, affronta tre procedure di infrazione e, complessivamente, otto casi EU pilot.

Tra questise ne segnalano due in materia ambientale.

  1. Tutela delle acque (Caso EU pilot 7304/15/ENVI): La norma è volta ad assicurare l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio dello stato delle acque, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.
  2. Codice Ambientale (Caso EU Pilot 8978/16/ENVI): Le modifiche introdotte sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale della direttiva 2010/75/UE, e riguardano la disciplina della medesima autorizzazione, le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, le norme in materia di emissioni di composti organici volatili e di grandi impianti di combustione nonché la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio.

GLI ARTICOLI DI INTERESSE AMBIENTALE DELLA LEGGE EUROPEA 2017.

Gli articoli riguardanti disposizioni ambientali sono 3.

Monitoraggio stato delle acque (art. 16)
Integra le disposizioni, previste dall’art. 78-sexies d. lgs. n. 152/2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, per di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee (cfr. caso EU Pilot 7304/15/ENVI). Viene prescritta la promozione, da parte delle autorità di bacino distrettuali, di intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, con la messa a disposizione, da parte delle stesse autorità citate, nei rispettivi siti internet istituzionali, dei dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori, così come previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 195/2005 in tema di accesso alle informazioni ambientali.

Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane in aree sensibili (art. 17)
Tale articolo riguarda i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. Viene previsto che tali limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) debbano essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell’impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall’agglomerato urbano, escludendo tali attività da nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio.

Emissioni industriali e AIA (art. 18 – modifiche al d. lgs. n. 152/2006)
Vengono modificate le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) in relazione alla Direttiva 2010/75/UE e per evitare le censure già operate nel caso EU Pilot 8978/16/ENVI.
Le modifiche di dividono in 4 gruppi:
1) la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), inserite nella parte seconda del d. lgs. n. 152/2006;
2) le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (Titolo III-bis della parte quarta d. lgs. n. 152/2006);
3) le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, (parte quinta del d. lgs. n. 152/2006);
4) la disciplina sulle installazioni e gli stabilimenti produttivi di biossido di titanio e solfati di calcio (parte quinta-bis del d. lgs. n. 152/2006).