MATERIE PRIME CRITICHE E STRATEGICHE: IL REGOLAMENTO UE 2024/1252.

In data 3 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Europea (Guue Serie L del 03/05/2024) il Regolamento UE 2024/1252 dell’11 aprile 2024 recante “che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020“.

Come si legge nelle premesse della norma, il nuovo provvedimento europeo, in vigore dal 23/05/2024, è teso al miglioramento del funzionamento del mercato interno attraverso la regolamentazione dell’accesso alle materie prime definite “critiche”, ovvero una serie di materie prime non energetiche e non agricole (utilizate nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e in applicazioni di difesa e aerospaziali) che in base alla loro rilevante importanza economica sono esposte a rischi elevati di approvvigionamento anche a causa di offerta di tali materie indirizzata a pochi paesi terzi richiedenti.

La natura complessa e transnazionale della catena del valore di tali materie prime deve essere pertanto tenuta in considerazione e regolamentata al fine di evitare quanto più possibile i rischi di un’inadeguata gestione a causa di tensioni geopolitiche derivanti dall’aumento della domanda che a sua volta genera concorrenza per l’approvvigionamento delle risorse e impatti ambientali e sociali negativi.

Per quanto riguarda propriamente le materie prime critiche, esse vengono indicate in 34 elementi quali risorse di cui vi è scarsa disponibilità nel sottosuolo dell’Unione europea; 17 di queste sono definite “strategiche” in quanto necessarie per la transizione verde e digitale nonchè fondamentali per l”industria aerospaziale e la difesa.

Le materie prime, incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, sono considerate strategiche se elencate nell’allegato I, sezione 1 del Regolamento.

L’Allegato I, Sezione 1 contiene l’elenco delle materie prime strategiche:

a) bauxite/allumina/alluminio

b) bismuto

c) boro — grado metallurgico

d) cobalto

e) rame

f) gallio

g) germanio

h) litio — grado batteria

i) magnesio metallico

j) manganese — grado batteria

k) grafite — grado batteria

l) nichel — grado batteria

m) metalli del gruppo del platino

n) elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)

o) silicio metallico

p) titanio metallico

q) tungsteno

L’Allegato II, Sezione 1 contiene l’elenco delle materie prime critiche:

a) antimonio

b) arsenico

c) bauxite/allumina/alluminio

d) barite

e) berillio

f) bismuto

g) boro

h) cobalto

i) carbon coke

j) rame

k) feldspato

l) fluorite

m) gallio

n) germanio

o) afnio

p) elio

q) elementi delle terre rare pesanti

r) elementi delle terre rare legger

s) litio

t) magnesio

u) manganese

v) grafite

w) nichel — grado batteria

x) niobio

y) fosforite

z) fosforo

a bis) metalli del gruppo del platino

a ter) scandio

a quater) silicio metallico

a quinquies) stronzio

a sexies) tantalio

a septies) titanio metallico

a octies) tungsteno

a nonies) vanadio

Per quanto riguarda l’ambito delle definizioni, sono degne di nota in primo luogo le definizioni che riguardano gli aspetti propri della disciplina delle materie prime critiche e strategiche:

1) “materia prima“: una sostanza trasformata o non trasformata, utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali, escluse le sostanze utilizzate prevalentemente come alimenti, mangimi o combustibili;

2) “catena del valore delle materie prime“: tutte le attività e i processi coinvolti nell’esplorazione, nell’estrazione, nella trasformazione e nel riciclaggio delle materie prime;

3) “esplorazione“: tutte le attività volte a individuare e a stabilire le proprietà delle mineralizzazioni;

4) “estrazione“: l’estrazione di minerali di interesse economico, minerali e prodotti vegetali dalla loro fonte originaria come prodotto principale o sottoprodotto, compresa l’estrazione da mineralizzazioni nel sottosuolo, da minerali nell’acqua e sott’acqua, e dalle salamoie e dagli alberi;
8) “trasformazione“: tutti i processi fisici, chimici e biologici coinvolti nella trasformazione di una materia prima da minerali di interesse economico, minerali, prodotti vegetali o rifiuti in metalli puri, leghe o altre forme economicamente utilizzabili, compresi, l’arricchimento, la separazione, la fusione e la raffinazione, ad esclusione della lavorazione dei metalli e dell’ulteriore trasformazione in beni intermedi e finali;

9) “perturbazione dell’approvvigionamento“: la riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima o l’aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità dei prezzi di mercato;

10) “catena di approvvigionamento di materie prime“: tutte le attività e i processi della catena del valore delle materie prime fino al punto in cui una materia prima è utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali.

Vengono altresì indicate le definizioni più generali inerenti gli aspetti gestionali:

  •  “rifiuti”: i rifiuti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/Ce;
  • “raccolta”: la raccolta quale definita all’articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/Ce;
  • “trattamento”: il trattamento quale definito all’articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/Ce;
  • “recupero”: il recupero quale definito all’articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/Ce;
  • “riutilizzo”: il riutilizzo quale definito all’articolo 3, punto 13), della direttiva 2008/98/Ce;
  • “rifiuti di estrazione”: i rifiuti di estrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/Ce;
  • “struttura di deposito dei rifiuti di estrazione”: la struttura di deposito dei rifiuti quale definita all’articolo 3, punto 15), della direttiva 2006/21/Ce;
  • “valutazione economica preliminare”: una valutazione concettuale, nella fase iniziale, della potenziale redditività economica di un progetto per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione.

Il calcolo dell’importanza economica (EI) e l’indice di sostituzione della materia prima valutata relativo all’importanza economica (SIEI), il rischio di approvvigionamento (SR), la dipendenza dalle importazioni (IR) e l’indice Herfindahl-Hirschman (HHIWGI) della materia prima valutata vengono ottenuti attraverso formule matematiche.

Scarica in pdf il testo del Regolamento: Reg. UE 2024-1252