La legge di conversione del D.L. “Milleproroghe” ha concesso lo slittamento di alcuni temini tra cui quello per l’adeguamento delle autorizzazioni degli impianti di recupero inerti rispetto ai criteri definiti per gli End of Waste e per l’obbligo di notifica preventiva dell’esportazione delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi.
La Legge del 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha disposto in particolare 4 termini temporali:
1) termine al 3 maggio 2024 (e non più al 3 maggio 2023) per la valutazione da parte del MITE di un’eventuale revisione dei criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione approvati con il D.M. n. 152/2022 (art. 11 comma 8-undecies d.l. n. 198/2022 coordinato con L. n. 14/2023);
2) termine al 3 maggio 2024 per i gestori degli impianti di produzione di aggregato recuperato per adeguare comunicazioni e autorizzazioni alle disposizioni del nuovo regolamento ambientale (art. 11 comma 8-undecies d.l. n. 198/2022 coordinato con L. n. 14/2023);
3) termine al 20 marzo 2023 per la notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche e dei rottami ferrosi “qualora la quantita’ di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita’ di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro [20 giorni prima dell’avvio delle operazioni – cfr. art. 30 comma 2 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 coordinato con L. n. 51 del 20 maggio 2022], si da’ atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni” (art. 12 comma 6-quater d.l. n. 198/2022 coordinato con L. n. 14/2023). Essendo stato reintrodotto dal 28 febbraio 2023 l’obbligo di preventiva notifica, le operazioni di controllo avranno luogo per le esportazioni a partire dal ventesimo giorno successivo la suddetta data e quindi il 20 marzo 2023;
4) termine al 31 dicembre 2023 per continuare ad applicare le disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche prescritte dall’art. 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 coordinato con L. n. 51 del 20 maggio 2022, così come modificato dall’art. 12, comma 6-quater, lett. b) del d.l. n. 198/2022 coordinato con L. n. 14/2023), le quali dovranno essere osservate sino a tale data.
E’ bene precisare che con il termine “operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare” vengono intese le esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali, per le modalità di calcolo quantitativo di 500 tonnellate di esportazioni di rottami ferrosi nel mese solare verranno conteggiate anche le operazioni notificate nello stesso mese che risultino superiori a 250 tonnellate.
Si seguito il testo coordinato del D.L. Milleproroghe:
D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 coordinato con modifiche della Legge 24 febbraio 2023 n. 14