Miscelazioni dei rifiuti: dichiarato incostituzionale il comma 3 bis dell’art. 187 d. lgs. 152/2006.

Con sentenza del 12 aprile 2017 n. 75 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge n. 221 del 2015, che ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 187 del d. lgs. 152/2006. La norma, liberalizzando le miscelazioni non vietate dall’art. 187, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006, cioè sottraendo ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità (elencate nell’Allegato I alla Parte IV del codice dell’ambiente) e quella fra rifiuti non pericolosi, si pone in contrasto con l’art. 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, ai sensi della quale esistono miscelazioni vietate (art. 18, paragrafo 1), ma autorizzabili in deroga (art. 18, paragrafo 2), e miscelazioni non vietate (non in deroga), ma comunque soggette ad autorizzazione in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti (art. 23).