MODIFICA DEL D. LGS. 231/01 – LEGGE DI STABILITA’ 2011

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011 n. 183, pubblicata in G. U. n. 265, S. Ord. n. 234 del 14 novembre 2011), sono state previste modifiche al d. lgs. 231/01 in tema di Organismo di Vigilanza.
L’art. 12 comma 4 della Legge n. 183/2011 ha infatti inserito all’interno dell’art. 6 del d. lgs.231/01 il comma 4-bis che prevede che Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.
E’ importante ricordare che l’art. 6 citato contiene la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300“, con la quale sono state fissate le regole per la istituzione dei modelli di organizzazione e di gestione aziendale.
Tale modifica, che vale solo per le società di capitali ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, comporterà che le società di capitali, nel caso in cui le funzioni di vigilanza siano attribuite al Collegio Sindacale aziendale o al Consiglio di Sorveglianza o al Comitato per il Controllo della gestione, dovranno dotare tali organi di autonomi poteri di iniziativa, di controllo (e disciplinari) in armonia con il nuovo dettato dell’art. 6 citato, il quale recita alla lett.b): “il compito di vigilare sul funzionamento […] è affidato a un organismo […] dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.
Sarà pertanto importante verificare l’eventuale presenza di conflitti di interesse relativi alle posizioni rivestite dai membri di tali organi all’interno dell’azienda, sì da evitare la promiscuità tra la posizione di controllore e di controllato.

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