NIENTE ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI DEI RIFIUTI PER I TRASPORTI OCCASIONALI

Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali, istituito ai sensi dell’articolo 212 del T.U. ambientale, a seguito di un quesito formulato da parte di Coldiretti, ha chiarito con parere prot. 1218/ALBO/PRES del 13 ottobre 2011 che siano obbligati all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 comma 8 del d. lgs. 152/2006 soltanto coloro che esercitino l’attività di trasportatori di rifiuti a titolo professionale, ovvero mediante un’attività caratterizzata da regolarità e ordinarietà.
Si vuole ricordare come l’art. 193, comma 5 del d. lgs. 152/2006, così come riformulato dal d. lgs. 205/2010 istitutivo del SISTRI, prevede che non vi sia obbligo, per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti di accompagnamento dei rifiuti con formulario “ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne’ al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm)“, mentre “sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu’ di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno“.

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