Omessa sorveglianza sanitaria obbligatoria: le indicazioni dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito con la lettera circolare n. 3/2017 indicazioni operative al proprio personale ispettivo in relazione al trattamento sanzionatorio dei comportamenti omissivi su obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 d. lgs. n. 81/2008, ovvero ogni qualvolta la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

La lettera circolare precisa che vi sono tre ipotesi per le quali sia previsto tale obbligo:

  1. art. 18, comma 1, lett. c): casi in cui si deve valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli;
  2. art. 18, comma 1, lett. g): casi in cui l’obbligo della sorveglianza sanitaria è previsto dalla normativa vigente;
  3. art. 18, comma 1, lett. bb): casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria non sia stato ancora espresso un giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito ad una determinata mansione.

Il documento ricorda agli operanti il rispetto delle competenze sulla vigilanza ex art. 13 d. lgs. n. 81/2008, poichè le violazioni accertate in settori diversi da quello dell’edilizia vanno comunicate all’Autorità giudiziaria tramite la comunicazione di notizia di reato (C.N.R.) secondo quanto previsto dal codice di procedura penale all’art. 347 c.p.p. .

Scarica in pdf il testo del provvedimento: INL-lett-circ-n-3-2017-Sorveglianza-sanitaria