PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E LEGGE DI BILANCIO: CHE COSA SUCCEDE? LA NUOVA NOTA DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO (N. 7369/2018).

Con una nota di precisazione (nota n. 7369-2018 del 10/09/2018) a due precedenti note (nota n. 4538-2018 del 22/05/2018 e nota n. 5828-2018 del 04/07/2018) l’Ispettorato del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo in relazione alla tracciabilità delle retribuzioni a seguito dell’emanazione della Legge di Bilancio (L. n. 205/2017, art. 1, commi 910-913).

Nella nota, l’INL precisa che le modalità di svolgimento delle verifiche ispettive, per la cui attivazione ci si rimette alla valutazione del personale ispettivo sulla base delle concrete circostanze e degli elementi acquisiti, “sono, innanzitutto, volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l’acquisizione di prove anche documentali attestanti l’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al comma 910”.

GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO INDICATI NELLA LEGGE DI BILANCIO.

In primo luogo, viene indicato come gli strumenti di pagamento menzionati nel comma 910, lett. a)-d), ineriscano esclusivamente alle somme erogate a titolo di retribuzione, con la conseguenza che l’utilizzo di strumenti diversi per corrispondere somme non riguardanti tali voci sia consentito (es., le spese sostenute dai dipendenti per conto del datore di lavoro, i rimborsi per spese di alloggio-vitto-viaggio). Pertanto, tali spese potranno essere anche erogate in contanti.

SPESE DI TRASFERTA E RIMBORSI.

Non così invece per la spese di trasferta, che avendo natura “mista” sono da ricomprendersi in quelle somme per cui sia necesaria la traccabilità, mentre le somme a titolo di rimborso (ovviamente documentato) potranno essere corrisposte anche in contanti.

IL PAGAMENTO IN CONTANTI PRESSO LO SPORTELLO BANCARIO OVE IL DATORE DI LAVORO HA IL CONTO CORRENTE.

In questo caso, è ammesso il pagamento in contanti presso uno sportello ove il datore di lavoro abbia aperto o risulti intestatario di conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

IL PAGAMENTO CON ASSEGNO CONSEGNATO AL LAVORATORE O A SUO DELEGATO.

Il pagamento della retribuzione con tale mezzo è consentito nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 49, comma 7 e 8 del d. lgs. n. 231/2007, che così prevedono: “7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità“.

 LE VERIFICHE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO.

Nell’ipotesi in cui risulti dubbia l’effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, spiega l’Ispettorato, gli organi di vigilanza possono procedere a ulteriori controlli che si differenziano in base alle modalità di pagamento adottate.

STIPENDI IN CONTANTI PER SOMME SUPERIORI A 3.000 EURO.

L’Ispettorato ha già in una precedente nota chiarito che i trasgressori, che violino l’obbligo in questione, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Prescindendo tale sanzione dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione,potranno pertanto essere elevate tante sanzioni quante siano le mensilità per cui si è protratta la condotta illegittima.
Per fare un esempi concreto, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a  1.666,66 euro(importo sanzione mensile) x 3 (mesi di violazione) =  5.000 euro.
Laddove il personale ispettivo riscontri pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a  3.000 euro, si configura, altresì, la violazione dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, che comporta una sanzione variabile da 3.000 a 50.000 euro.
Inoltre, la violazione alla normativa antiriciclaggio andrà segnalata alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti in base al luogo ove è avvenuto il pagamento o, se ignoto, in base al luogo di accertamento, ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell’illecito amministrativo di cui al successivo art. 58 del d. lgs. n. 231/2007 (da 3.000 a 300.000 euro a seconda della gravità della violazione).