PIANI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA): ARPA LOMBARDIA PUBBLICA LE INDICAZIONI.

ARPA Lombardia ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di documenti riguardanti le indicazioni sui Piani di Monitoraggio Ambientale, suddivisi per argomenti.
CHE COSA SONO I PIANI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE?
Per Monitoraggio Ambientale (MA) si intende l’attività tecnica atta alla misurazione dell’evoluzione dello status ambientale nelle fasi di attuazione delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tramite tale monitoraggio possono essere individuati preventivamente le misure correttive da porre in essere qualora la realizzazione dell’opera non risulti in linea con i parametri predisposti in sede di VIA.
La Legge Regionale della Lombardia n. 5/2010 prevede all’art. 8 (denominato “Monitoraggio”) comma 2 quanto segue:

2. La Giunta regionale, sentita ARPA, delibera contestualmente:

a) i criteri generali per la redazione dei piani di monitoraggio ambientale, a cura del soggetto proponente, e per la loro valutazione;
b) le modalità per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del proponente, per la ricostituzione o nuova istituzione, l’organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli Osservatori, con possibilità di operare mediante sottogruppi composti da un numero variabile di componenti, in ragione delle competenze necessarie a concludere l’istruttoria di verifica e valutazione, di cui al comma 1, lettera b), sugli specifici temi in trattazione, tenuto conto anche dell’esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all’articolo 15 (n.b. trattavasi delle opere di Expo)

In attesa di una deliberazione della Giunta Regionale su tali argomenti, le indicazioni sui PMA fornite da ARPA Lombardia costituiscono un valido elemento per le procedure di VIA soprattutto nel caso di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d. lgs. n. 152/2006 (nel caso di sottoposizione a procedimenti di VIA di competenza regionale) per alcune tipologie di progetti (cave e ambiti estrattivi, derivazioni idroelettriche, infrastrutture stradali e ferroviarie).
Ovviamente eventuali modifiche e/o integrazioni potranno rendersi necessarie in ragione di peculiarietà territoriali, dimensioni e impatto delle opere, matrici ambientali impattate, sensibilità dei recettori.
Restano altresì salve le prescrizioni, anche in materia di monitoraggio, indicate dalle diverse Amministrazioni nei Provvedimenti Autorizzatori Unici per le tematiche e/o gli atti autorizzativi di competenza ricompresi nel provvedimento.
LE INDICAZIONI DEI PMA VALGONO ANCHE PER LE OPERE NON SOTTOPOSTE A VIA?
Per le opere non sottoposte a VIA non è prevista l’applicazione di tali indicazioni.
Ciò è confermato dallo stesso testo dell’art. 19 d. lgs. n. 152/2006, denominato “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA“, il quale non prevede tale incombenza nell’ambito della procedura di valutazione de quo.
Ciò non toglie che restano salve le eventuali prescrizioni di matrice ambientale in tema di monitoraggio (es. Piani di Monitoraggio e Controllo per aziende IPPC in sede di AIA, Verifiche Post Operam dei livelli sonori di attività/impianti in altri ambiti autorizzativi o  di AUA), che le varie autorità competenti potranno disporre caso per caso nei provvedimenti autorizzatori non assoggettati a VIA.
Si rimanda al link del sito dell’ARPA Lombardia ove sono inseriti i vari pdf contenenti le indicazioni tecniche sui Piani di Monitoraggio Ambientale (PMA): https://www.arpalombardia.it/Pages/Valutazioni-Ambientali/PMA.aspx