PRIVACY: VIETATO L’INVIO DI MAIL PROMOZIONALI ALLE PEC DEI PROFESSIONISTI SENZA PREVENTIVO CONSENSO: IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY N. 7810723 DEL 1° FEBBRAIO 2018.

Con provvedimento del 1° febbraio 2018 n. 7810723, il Garante della privacy ha vietato ad un’Associazione l’invio di email promozionali (spam) agli indirizzi di posta elettronica certificata dei liberi professionisti in quanto tale invio era stato operato senza richiedere il preventivo consenso dei soggetti interessati.

Tale provvedimento è stato emanato in riferimento alle Linee Guida del 4 luglio 2013 in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, secondo le quali, senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare gli indirizzi pec contenuti nell’indice nazionale degli indirizzi pec, per l’invio di e-mail promozionali. Il Garante ha pertanto prescritto la conseguente cancellazione dei dati trattati in violazione di legge senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, provvedendo entro lo stesso termine a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato.

E’ bene precisare che tale limitazione è stata anche evidenziata anche alla pagina web https://www.inipec.gov.it/note-legali, secondo cui: “L’utilizzo dei dati acquisiti tramite accesso all’INI-PEC deve sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). In particolare, il Garante ricorda che senza il preventivo consenso dei diretti interessati non è lecito utilizzare gli indirizzi PEC contenuti nell’indice ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: Provvedimento-del-01022018-7810723