Prorogati i termini per la autocertificazione della valutazione dei rischi dalla Legge di stabilità 2013

Prorogati i termini per la autocertificazione della valutazione dei rischi dalla Legge di stabilità 2013

In data 29 dicembre 2012 è stata pubblicata, in G. Uff. n. 302, Suppl. Ord. n. 212, la legge 24 dicembre 2012 n. 228, c.d. “Legge di stabilità 2013” (in vigore dal 1° gennaio 2013), la quale ha previsto in tema di sicurezza sul lavoro una proroga al 30 giugno 2013 per i termini di autocertificazione relativi alla valutazione dei rischi.
L’art. 29 comma 5 del d. lgs. 81/2008 e ss. mm. è stato infatti così modificato:
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.

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