Responsabilità del proprietario incolpevole e bonifica del sito contaminato – la nuova pronuncia della Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 4 marzo 2015 nella causa C-543/2013 è intervenuta in materia ambientale occupandosi di interpretare i dettami della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Con tale pronuncia la Corte europea ha statuito che, per quanto inerente il proprietario di un sito inquinato, qualora manchi il nesso di causalità tra attività dell’operatore e danno ambientale, lo stesso proprietario non possa essere chiamato a rispondere in riferimento alla direttiva citata.

Tale conclusione, oltre a rendere effettivo il principio del “chi inquina paga”, comporta che il legislatore nazionale applichi le normative che non consentono di imporre misure di riparazione sul proprietario non responsabile della contaminazione, prevedendo unicamente un rimborso dei costi sostenuti dalle autorità nazionali nei limiti del valore del terreno, determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi.

La vertenza trae origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato nell’ambito del procedimento giurisdizionale relativo alla bonifica di alcune aree all’interno del sito di interesse nazionale di Massa Carrara, con ordinanza n. 25 del 13/11/2013 con la quale il Consiglio di Stato ha interrogato la Corte di Giustizia circa la compatibilità degli artt. 244, 245 e 253 del d. lgs. 152/2006 con i principi comunitari “chi inquina paga” (ex art. 174 TUE), di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente: la normativa vigente infatti prevede che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non sia possibile imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza di emergenza e di bonifica del sito contaminato al proprietario incolpevole perché estraneo all’attività di inquinamento, ma prevedendo in capo a quest’ultimo una mera responsabilità patrimoniale limitata al valore dei terreni, esigibile a seguito degli interventi di bonifica.

La pronuncia della Corte europea è di particolare rilevanza poiché se ne ricava che dal principio comunitario “chi inquina paga” non si possa trarre una responsabilità oggettiva in capo ai soggetti proprietari dei terreni contaminati utilizzati per fini industriali, secondo la quale vi sarebbe responsabilità per i rischi connnessi all’attività industriale svolta sul sito, dal quale si trae utilità economica, senza effettivo accertamento del nesso causale tra l’attività industriale stessa e la contaminazione.

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