Rifiuti. Abbandono, caratteristiche del deposito incontrollato. Cassazione Penale.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 49590 del 16 dicembre 2015 (ud. del 10 novembre 2015)

Pres. Franco, Est. Ramacci

Rifiuti. Caratteristiche del deposito incontrollato.

Il deposito incontrollato presuppone, oltre all’episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo contraddistingue (così come il mero abbandono) da altre condotte tipiche rinvenibili nella disciplina di settore, anche la previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il prodromo.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 49590 del 16 dicembre 2015 (ud. del 10 novembre 2015)

Ritenuto in fatto

  1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18/9/2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 25/2/2014, il Tribunale di quella città aveva ritenuto E.M. responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06, perché, quale legale rappresentante della «P. S.r.l.», effettuava il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (dieci sacchi contenenti eternit, CER 170605*) presso il cortile antistante la sede operativa della società (in xxx, accertato il 20/3/2012).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

  1. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato, essendosi accertata in fatto la presenza dei sacchi sul luogo del rinvenimento a far data dal 2006 e ritenendo che la condotta in contestazione avrebbe dovuto essere ricondotta nella diversa ipotesi dello smaltimento in assenza di autorizzazione, avente natura di reato istantaneo.
  2. Con un secondo motivo di ricorso deduce che la Corte territoriale non avrebbe considerato l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, atteso che i rifiuti si trovavano collocati in un terreno del quale egli è proprietario, mancando però la dimostrazione che i rifiuti fossero prodotti dalla società da lui rappresentata.
  3. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente dato conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dell’inattendibilità dei testi escussi.
  4. Con un quarto motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. nonostante si fosse spontaneamente adoperato per il sollecito smaltimento dei rifiuti.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Va preliminarmente osservato che, secondo quanto accertato in fatto dai giudici del merito, in un terreno di proprietà del ricorrente, debitamente recintato, chiuso con cancello e non di libero accesso, utilizzato dalla società anche per la collocazione di alcuni macchinari, definiti «di valore», venivano rinvenuti dieci sacchi che un magazziniere, teste indotto dalla difesa, riferiva essere presenti sul posto fin dal 2006. Lo stesso teste dichiarava che i luoghi si presentavano come nelle fotografie acquisite agli atti e che i sacchi si trovavano in pessimo stato di conservazione, condizione riferita anche dall’agente che aveva proceduto al controllo, il quale specificava che i sacchi erano lacerati dalla lunga esposizione all’aria.

I giudici del merito non pongono in dubbio la circostanza della presenza dei rifiuti sul terreno sin dal 2006, ma hanno però ritenuto la natura permanente del deposito incontrollato ed escluso, conseguentemente, la prescrizione del reato invocata dalla difesa e della quale si duole ora il ricorrente nel primo motivo di ricorso.

  1. Rileva a tale proposito il Collegio che, sulla questione della natura istantanea o permanente della violazione in esame si rinvengono indirizzi interpretativi non univoci, oggetto di segnalazione di contrasto da parte dell’Ufficio del massimario (relazione Rel. n. 52/14 del 2/10/2014 e n. 26/15 del 14/4/2015).

Si è, in sintesi, sostenuto, in alcuni casi, che il reato di deposito incontrollato ha natura permanente se l’attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, mentre l’abbandono, propriamente detto, ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti se l’attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento (v. Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014 (dep.2015), Cusini e altro, Rv. 262410; Sez. 3, n. 30910 del 10/6/2014, Ottonello, Rv. 260011; Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969).

In altre occasioni si è invece ritenuta la natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti (v. Sez. 3, n. 38662 del 20/5/2014, Convertino, Rv. 260380Sez. 3, n. 42343 del 9/7/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313; Sez. 3, n. 40850 del 21/10/2010, Gramegna e altro, Rv. 248706; Sez. 3, n. 6098 del 19/12/2007 (2008), Sarra e altro, Rv. 238828).

Nella sentenza impugnata la Corte territoriale e, ancor prima, il Tribunale, hanno optato per la prima delle soluzioni interpretative, richiamando espressamente una delle decisioni che la prospettavano (Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggíano, Rv. 250969, cit.), mentre il ricorrente, seppure con argomentazioni non del tutto chiare, sostiene che la condotta contestatagli avrebbe dovuto essere qualificata come smaltimento in assenza di autorizzazione.

Ritiene il Collegio che nessuna delle due prospettazioni sia corretta.

  1. Invero, dalle modalità di rinvenimento dei rifiuti e dagli altri elementi fattuali accertati nel giudizio di merito, non sembra possa rinvenirsi un’ipotesi di deposito incontrollato, atteso che lo stesso presuppone, oltre all’episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo contraddistingue (così come il mero abbandono) da altre condotte tipiche rinvenibili nella disciplina di settore, anche la previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il prodromo.
  2. Tale ulteriore evenienza, necessariamente susseguente al deposito, non può, ad avviso del Collegio, rinvenirsi nello smaltimento a mezzo ditta autorizzata effettuato dall’imputato dopo il controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, del quale era, verosimilmente una diretta conseguenza e le condizioni in cui i contenitori vennero rinvenuti dagli agenti operanti e che, come si è detto, nella sentenza di primo grado vengono descritti come lacerati dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici, costituiscono sintomi evidenti di una condotta tipica di abbandono caratterizzata dal mero disinteresse del detentore del rifiuti dopo la collocazione nel luogo in cui gli stessi vennero poi ritrovati, secondo quanto ritenuto in fatto dai giudici del merito, sei anni dopo. Da ciò consegue che la condotta dell’imputato doveva ritenersi esaurita con l’abbandono dei rifiuti e la prescrizione già maturata alla data della pronuncia della decisione impugnata, che va conseguentemente annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
  3. La natura assorbente del motivo di ricorso appena esaminato esonera il Collegio dalla trattazione degli ulteriori motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in data 10.11.2015.

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