RIFIUTI. Adozione del Piano Nazionale delle ispezioni stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti ex art. 34 Direttiva 2008/98/CE.

In data 10 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) il Decreto del Ministero dell’Ambiente recante “Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformita’ dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonche’ delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento“.

Con tale decreto è stato adottato il Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della Direttiva 2008/98/CE, nonchè, al fine di prevenire le problematiche delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento in relazione al Reg. CE n. 1013/2006, per le spedizioni transfrontaliere.

Il Piano Nazionale delle Ispezionifa riferimento al novellato art. 50 del Reg. CE n. 1013/2006, così come modificato dal Reg.CE n. 660-2014 al fine di armonizzare le divergenze e lacune ruiscontrate nel modo in cui le autorità competenti dei vari Stati membri coinvolte nelle ispezioni garantivano l’effettiva applicazione del regolamento e conducevano le ispezioni.

Lo stesso, inoltre, mira a garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni, mediante un’opportuna valutazione dei rischi ed un adeguato coordinamento di tutti i soggetti istituzionali convolti.

In tale contesto, si inserisce il ruolo fondamentale svolto dalle autorità competenti di controllo che, nei perimetri delle proprie competenze stabilite dalla normativa di ciascun Stato membro, devono assicurare il loro supporto e la loro collaborazione alle autorità competenti di spedizione, destinazione o transito coinvolte che si trovano a dover gestire tale tipo di illeciti.
Pertanto, al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell’applicazione del Regolamento tra gli Stati membri, in particolare nell’espletamento dei controlli di cui all’articolo 50 concernente “misure di esecuzione negli Stati membri”, è stato emanato il Regolamento (UE) n.660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha previsto sostanziali modifiche a tale articolo del Regolamento.

Di seguito il testo del provvedimento:

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto Il regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 recante «Modifica del  regolamento  (CE)
n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti» e, in  particolare,
l'art. 1, paragrafo 3, lettera b) che prevede l'obbligo per gli Stati
membri di elaborare uno o piu' Piani di ispezione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti  e,
in particolare, l'art. 50 recante «misure di esecuzione  negli  Stati
membri», come modificato dall'art. 1,  paragrafo  3  del  regolamento
(UE) n. 660/2014; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare,
l'art. 34 in materia di ispezioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e,  in  particolare,  l'art.  194  recante  la
disciplina  relativa  alle  spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti
nonche' gli articoli 259 e 260 in materia  di  traffico  illecito  di
rifiuti e di  attivita'  organizzate  per  il  traffico  illecito  di
rifiuti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottato il Piano nazionale delle ispezioni di  stabilimenti,
imprese, intermediari e  commercianti  in  conformita'  dell'art.  34
della direttiva 2008/98/CE, nonche' delle spedizioni di rifiuti e del
relativo recupero o smaltimento. 
  2. Il  Piano,  contenuto  nell'allegato  al  presente  decreto,  ne
costituisce parte integrante. 
 
    Roma, 22 dicembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti

Scarica l’ Allegato decreto 10 gennaio 2017