Rifiuti. Assenza di titoli abilitativi e configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti. Cassazione Penale n. 4199/2018.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 4199 del 30 gennaio 2018 (ud. del 28 novembre 2017)

Pres. Ramacci, Est. Galterio

Rifiuti. Configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti. Assenza dei prescritti titoli abilitativi. Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 256 d. lgs n. 152/2006.

Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Nella specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato) (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016 – dep. 11/02/2016, P.M. in proc. Isoardi). Fattispecie: attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e speciali prodotti da terzi presso impianti di recupero effettuata senza iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 4199 del 30 gennaio 2018 (ud. del 28 novembre 2017)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI

nei confronti

GIORDANO PIETRO, nato a Canelli l’1.2.1965;

avverso la sentenza in data 3.4.2017 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio; udito il difensore, avv. Corrado Ottaviana, in sostituzione dell’avv. Alessandra Silvestri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 3.4.2017 il Tribunale di Asti ha assolto perché il fatto non sussiste Pietro Giordano dal reato di cui all’art. 256, 1 comma lett.a) d. lgs 152/2006, contestatogli per aver effettuato, senza essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e speciali prodotti da terzi presso impianti di recupero, avendo ritenuto che il conferimento di materiali in sole 13 occasioni per un valore complessivo inferiore ai 100 euro escludessero la configurabilità di un’attività di raccolta strutturata ed organizzata, risolvendosi al contrario in singoli ed episodici atti, tali da lasciar presupporre l’occasionalità della condotta contestata.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 256 d. lgs. 152/2006, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il reato di gestione abusiva di rifiuti presuppone un’attività posta in essere anche di fatto o in modo secondario, e dunque indipendente dalla qualifica soggettiva dell’agente, purchè non meramente occasionale, puntualizzando tuttavia che l’attributo dell’episodicità era stato dall’interpretazione della Corte di Cassazione escluso in presenza di conferimenti avvenuti anche soltanto due o tre volte. Sostiene pertanto che la ripetitività delle condotte contestate all’imputato presupponessero un minimum di organizzazione consistente, quanto meno, in una fase preliminare di cernita e raggruppamento dei rifiuti e di una successiva fase di trasporto a sua volta richiedente la disponibilità di un apposito veicolo idoneo al loro contenimento, e che la stessa qualità e consistenza dei materiali trasportati ne escludessero la provenienza domestica, di talchè sussisteva l’evidenza di un’attività connessa alla durevole necessità di gestire i rifiuti provenienti da terzi, tutt’altro che occasionale, con conseguente piena configurabilità del reato di cui all’art. 256 d. lgs.152/2006, illegittimamente esclusa dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte “la condotta sanzionata dal d. lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo espletamento, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità” (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, Lazzaro, Rv. 260266), gli elementi costitutivi della condotta contestata all’imputato risultano all’evidenza incompatibili con la occasionalità asserita dal Tribunale piemontese. La circostanza che si sia trattato di ben 13 carichi e di altrettanti trasporti di rifiuti presso la ditta deputata allo smaltimento, numero questo che rispetto all’arco temporale di successione delle condotte contestate, pari a poco più di 4 mesi (avendo il giudice di merito accertato quale data dell’ultimo carico l’8.5.2012), appare di per sé considerevole, e soprattutto che gli stessi rifiuti fossero tutti costituiti da materiali ferrosi, il che ne esclude la provenienza domestica, lascia presupporre la sussistenza di una sia pur rudimentale struttura organizzativa, di per sé indice di un’attività, se non abituale, quanto meno avviata riferibile al prevenuto, tale da escluderne l’episodicità: tanto lo stoccaggio che il trasporto dei suddetti materiali, implicando una previa attività di recupero, selezione e raggruppamento dei metalli ed una successiva fase di caricamento su un veicolo adeguato al contenimento ed al trasporto degli stessi, evidentemente nella disponibilità dell’imputato, consente di ritenere che all’imputato facesse capo, indipendentemente dalla mancanza di un titolo abilitante all’esercizio di attività professionale nel settore dei rifiuti, quel minimum di organizzazione finalizzata allo svolgimento di un’attività caratterizzata da lucro, sia pure espletata in via di fatto.

Come invero già ritenuto da questa Corte ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Nella specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato) (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016 – dep. 11/02/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 265836).

La non manifesta infondatezza del ricorso e la conseguente valida instaurazione del rapporto processuale a seguito dell’impugnativa svolta imporrebbe conseguentemente l’annullamento con rinvio al Tribunale chiamato a vagliare in concreto la configurabilità della fattispecie criminosa contestata all’imputato sulla base dei rilievi sovra esposti; ciò nondimeno l’intervenuto decorso del termine prescrizionale compiutosi in data successiva alla pronuncia impugnata, obbliga a disporne l’annullamento senza rinvio essendosi il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il 28.11.2017

Scarica in pdf il testo del provvedimento: cass. pen., sez. 3, sent. n. 4199-2018