Rifiuti. Amianto, bonifica, rimozione, ordinanza contingibile ed urgente, obblighi del curatore e del liquidatore. T.R.G.A n. 173/2017.

T. R. G. A. di Trento (Sezione Unica), sent. n. 173 del 19 maggio 2017 (ud. del 18 maggio 2017)

Pres. Vigoti, Est. Polidori

Rifiuti. Amianto. Rimozione. Bonifica. Ordinanza contingibile ed urgente. Liquidatore di una società. Fallimento. Curatore. Principio comunitario del “chi inquina paga”. R.D. N. 267/42.

COMMENTO:

Nella fattispecie concreta il procedimento amministrativo ha avuto ad oggetto l’emanazione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente nei confronti del liquidatore (nominato nel giugno 2016) e del curatore (nominato in data 21 luglio 2016 con dichiarazione di fallimento) di una società nella quale veniva rilevata la presenza di amianto. Il Collegio giudicante ha osservato che, seppur l’adozione di ordinanza sia giustificata dall’inserimento dell’edificio negli elenchi provinciali oggetto di alto indice di degrado e che quindi vi fosse urgenza di provvedere, l’emissione di tale provvedimento non fosse corretta nei confronti del liquidatore e del curatore fallimentare.

Per quanto riguarda la posizione del liquidatore, si evidenzia come l’art. 42, comma 1 della Legge Fallimentare preveda che “la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento; unito al D.P.G.P. di riferimento, che poneva l’obbligo in capo al “proprietario dei beni contenenti amianto”, è necessario quindi fare riferimento al soggetto che avesse la piena disponibilità, materiale e giuridica, dei beni, che non può essere identificato nella figura del liquidatore, soggetto privo della disponibilità dell’immobile, diverso dal proprietario dello stesso e comunque non responsabile dell’inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda il curatore, viene richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato che esclude la legittimazione passiva del curatore fallimentare (non autorizzato alla prosecuzione dell’attività della società fallita) con riferimento ad ordinanze sindacali che impongono la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento di rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi sulla base di due motivi.

Il primo motivo è che il curatore non abbia un obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive del soggetto fallito, ancorchè per rapporti pendenti all’atto della dichiarazione di fallimento: non essendo un successore o sostituto necessario del fallito, egli non è onerato degli obblighi volontariamente  o colposamente inadempiuti da parte del fallito, e neppure di quelli che il fallito non sia stato in grado di adempiere a causa dell’inizio della procedura concursuale.

Il secondo motivo è che non sussiste un fenomeno di successione nel fallimento tale da poter permettere l’estensione della normativa ambientale di riferimento (art. 194, comma 4 d. lgs. n. 152/2006) della legittimazione passiva prima sul resposabile dell’inquinamento e poi sul proprietario per comportamento doloso o colposo.

Inoltre, un’estensione della legittimazione passiva della curatela in tal senso andrebbe oltre i limiti propri della funzione attribuita al curatore, il quale è soggetto che deve gestire i beni del fallito sotto la vigilanza e la direzione degli organi fallimentari soltanto ai fini della liquidazione del patrimonio; verrebbe così anche vanificato il dettame del principio comunitario del “chi inquina paga”, in quanto si prescinderebbe dall’individuazione dell’effettivo responsabile dell’inquinamento.

 

 

T. R. G. A. di Trento (Sezione Unica), sent. n. 173 del 19 maggio 2017 (ud. del 18 maggio 2017)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2017, proposto da Matteo Carneri, in qualità di liquidatore della società Kromersland s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Biagio Andrea Algieri, con domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 65, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

il Comune di Borgo Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;

nei confronti di

Philippe Vidalot, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2017, proposto da Philippe Vidalot, in qualità di curatore del fallimento della società Kromersland s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Seraglio Forti e Andrea Maria Valorzi, con domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 65, presso lo studio dell’avvocato Andrea Valorzi;

contro

il Comune di Borgo Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;

nei confronti di

Carneri Matteo, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– quanto al ricorso n. 103 del 2017, dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di Borgo Valsugana n. 19 del 20 febbraio 2017 con cui è stato ordinato al ricorrente, in qualità di liquidatore della società Kromersland s.r.l., nonché al signor Philippe Vidalot, in qualità di curatore del fallimento della predetta società, di provvedere entro il termine di trenta giorni alla bonifica totale dall’amianto dell’immobile ubicato sulla p.ed. 2051/1 CC Borgo, comprensiva della bonifica totale del sito, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ed in particolare: A) della successiva nota del Comune di Borgo Valsugana prot. 10360/2017 del 10 aprile 2017, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’esecuzione d’ufficio, con spese a carico degli inadempienti, della rimozione dell’amianto sulla medesima p.ed. 2051/1 CC Borgo; B) della presupposta nota del Comune di Borgo Valsugana prot. 1436 del 21 gennaio 2016 con cui è stato ordinato alla Società Kromersland s.r.l. di provvedere alla bonifica del sito;

– quanto al ricorso n. 104 del 2017, dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di Borgo Valsugana n. 19 del 20 febbraio 2017 con cui è stato ordinato al ricorrente, in qualità di curatore del fallimento della società Kromersland s.r.l., nonché al signor Matteo Carneri, in qualità di liquidatore della predetta società, di provvedere entro il termine di trenta giorni alla bonifica totale dall’amianto dell’immobile ubicato sulla p.ed. 2051/1 CC Borgo, comprensiva della bonifica totale del sito, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ed in particolare: A) della successiva nota del Comune di Borgo Valsugana prot. 10360/2017 del 10 aprile 2017, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’esecuzione d’ufficio, con spese a carico della curatela fallimentare, della rimozione dell’amianto sulla medesima p.ed. 2051/1 CC Borgo; B) della presupposta nota del Comune di Borgo Valsugana prot. 1436 del 21 gennaio 2016 con cui è stato ordinato alla Società Kromersland s.r.l. di provvedere alla bonifica del sito;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borgo Valsugana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 60 e 70 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 il dott. Carlo Polidori e uditi, per le parti, gli avvocati Biagio Andrea Algieri e Andrea Maria Valorzi, nonché l’avvocato dello Stato Davide Volpe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In punto di fatto il geom. Matteo Carneri nel ricorso n. 103/2014 premette quanto segue: A) nel giugno 2016 egli è stato nominato liquidatore della società Kromersland e, come si evince dal verbale dell’assemblea soci del 7 giugno 2016 tale nomina è avvenuta «al precipuo fine di condurre la società alla presentazione di istanza di fallimento», sicché non gli è stato attribuito alcun potere tranne quello di procedere alla presentazione dell’istanza di fallimento; B) nel rispetto di tale indicazione egli ha proceduto al deposito dell’istanza di fallimento, che è stato dichiarato in data 21 luglio 2016 con sentenza del Tribunale di Trento n. 69/16, con la quale è stato nominato come curatore il dott. Philippe Vidalot; C) anni prima, e precisamente in data 12 luglio 2013, la predetta società era diventata proprietaria di diversi immobili, fra cui un capannone adibito a deposito (contraddistinto dalla p.ed. 2051/1), inutilizzato da anni, in relazione al quale la presenza di amianto sul tetto era già stata rappresentata al Comune di Borgo Valsugana in data 19 novembre 2014, in occasione della presentazione di una SCIA per opere di manutenzione straordinaria, a fronte della quale il Comune nulla disponeva in merito alla presenza dell’amianto; D) in seguito il Comune di Borgo Valsugana con la nota prot. 1436 del 21 gennaio 2016 ha ordinato alla società Kromersland di provvedere alla bonifica del sito, ai sensi dell’art. 45-sexies, comma 3, del D.P.G.P. n. 1/1987, perchè a seguito di controlli effettuati era emerso che l’immobile presentava «un indice di degrado (I.D.) maggiore di 50»; E) nonostante quanto precede, in data 22 febbraio 2017 il Comune ha notificato l’ordinanza sindacale n. 19 del 20 febbraio 2017 con cui è stato ordinato al ricorrente medesimo, in qualità di liquidatore della società Kromersland, nonché al dott. Vidalot, in qualità di curatore del fallimento della società, di provvedere entro il termine di trenta giorni alla bonifica totale dall’amianto dell’immobile ubicato sulla p.ed. 2051/1 CC Borgo, comprensiva della bonifica totale del sito; F) da ultimo in data 11 aprile 2017 il Comune ha notificato la nota prot. 10360/2017 del 10 aprile 2017, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’esecuzione d’ufficio della rimozione dell’amianto sull’edificio in questione.

2. Avverso gli atti impugnati il geom. Carneri deduce le seguenti censure:

I) carenza di legittimazione passiva del liquidatore; violazione dell’art. 42 del regio decreto n. 267/1942; in relazione ai poteri e compiti assegnati al liquidatore, violazione degli articoli 2487 e 2489 cod. civ.; eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifeste; violazione del principio comunitario “chi inquina paga” di cui agli articoli 3-ter e 178 del decreto legislativo n. 152/2006, perché il ricorrente non può essere destinatario dell’ordine di bonifica in quanto: A) a seguito della dichiarazione di fallimento il liquidatore è privato della disponibilità dei beni societari e, quindi, risulta violato l’art. 42 della legge fallimentare, perché attualmente l’immobile in questione è in capo alla curatela fallimentare; B) alla luce dell’incarico conferito dall’assemblea soci del 7 giugno 2016 il ricorrente, una volta presentata l’istanza di fallimento ha esaurito l’unico compito che gli era stato affidato; C) la presenza di amianto sull’immobile in questione, di proprietà della fallita società Kromersland, era stata segnalata ben prima della nomina del ricorrente quale liquidatore; D) diversamente opinando, risulterebbe violato il principio, di matrice comunitaria e recepito nella legislazione nazionale di settore, secondo il quale “chi inquina paga”;

II) violazione dell’art. 32, comma 3, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e dell’art. 91, comma 1, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.; eccesso di potere per carenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifeste, perché nel caso in esame non sussistono i presupposti di “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente” – richiesti in via tassativa per emettere un’ordinanza sindacale ai sensi dei citati all’art. 32 D.P.Reg. 3/2005 o dell’art. 91 D.P.G.P. 1/1987 – in quanto nell’impugnata ordinanza n. 19 del 20 febbraio 2017 viene riportato in maniera pedissequa il contenuto della precedente nota inviata nel gennaio 2016 alla società Kromersland, senza aggiungere alcun ulteriore elemento/motivazione atto a giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente.

3. Il Comune di Borgo Valsugana si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 10 maggio 2017 eccependo l’infondatezza delle suesposte censure e, in particolare, che: A) accogliendo la tesi sostenuta da controparte nel primo motivo si finirebbe per far gravare sulla pubblica amministrazione le conseguenze economiche della bonifica, in contrasto con il principio “chi inquina paga”, con grave pregiudizio – sia sotto il profilo della salute pubblica, sia sotto il profilo della spesa pubblica – per la collettività incolpevole; B) l’adozione dell’impugnata ordinanza è giustificata dal fatto che l’immobile da bonificare è inserito negli appositi elenchi predisposti dalla Provincia di Trento e presenta un alto indice di degrado.

4. Anche il dott. Philippe Vidalot, nella sua qualità di curatore del fallimento, ha impugnato l’ordinanza n. 19 del 20 febbraio 2017, nonché la precedente nota prot. 1436 del 21 gennaio 2016 e la successiva nota prot. 10360/2017 del 10 aprile 2017, con il separato ricorso n. 104/2014, ove viene posto in rilievo, in particolare, che: A) quando è stato dichiarato il fallimento della società Kromersland, trattandosi di società immobiliare già in liquidazione alla data di fallimento, non si è presentata l’opportunità di richiedere l’esercizio provvisorio dell’impresa ai sensi dell’art. 104 della legge fallimentare e, quindi, egli non è stato all’uopo autorizzato; B) nel breve periodo trascorso dall’assegnazione dell’incarico (non essendo passato nemmeno un anno dalla dichiarazione di fallimento) egli non ha eseguito alcun intervento sull’immobile in questione, anche perchè le attuali disponibilità del fallimento (pari ad €. 33.700,00 circa) – in attesa della valutazione (in corso) e della successiva cessione degli immobili appresi all’attivo – sono di molto inferiori rispetto agli oneri connessi alla bonifica dell’immobile in questione.

5. Avverso gli atti impugnati il dott. Vidalot deduce le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 45-sexies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.; in relazione ai poteri ed alle responsabilità del curatore fallimentare, violazione degli articoli 31,72 e 88 del regio decreto n. 267/1942, nonché del principio comunitario “chi inquina paga” di cui agli articoli 3-ter e 178 del decreto legislativo n. 152/2006, perché il ricorrente non può essere destinatario dell’ordine di bonifica in quanto: A) la presenza di amianto sull’immobile in questione, di proprietà della fallita società Kromersland, non è riferibile a comportamenti posti in essere dalla Curatela fallimentare, come dimostra il fatto che la presenza di amianto sull’immobile era stata segnalata dalla predetta società sin dal novembre 2014, e successivamente alla dichiarazione di fallimento non si è verificato alcun evento scatenante la diffusione dell’amianto, suscettibile di imporre al curatore l’esercizio dei poteri di gestione e amministrazione dei beni del fallimento, di cui agli articoli 31, 72 e 88 della legge fallimentare; B) ai sensi della disposizione dell’art. 45-sexies, comma 3, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl, “Il proprietario dei beni contenenti amianto inclusi nell’elenco predisposto ai sensi del comma 2 deve procedere alla bonifica”, mentre – come affermato da questo Tribunale nella recente sentenza n. 93 del 2017 – il curatore fallimentare è un soggetto nettamente distinto per natura e funzioni dal fallito/proprietario e non subentra negli obblighi di bonifica previsti dalla predetta disposizione; C) addossando alla curatela gli obblighi di bonifica di cui è responsabile la società fallita, risulterebbe violato il principio, di matrice comunitaria e recepito nella legislazione nazionale di settore, secondo il quale “chi inquina paga”;

II) violazione dell’art. 32, comma 3, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e dell’art. 91, comma 1, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.; eccesso di potere per carenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifeste, perché nel caso in esame non sussistono i presupposti di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente – richiesti in via tassativa per emettere un’ordinanza sindacale ai sensi dei citati all’art. 32 D.P.Reg. 3/2005 o dell’art. 91 D.P.G.P. 1/1987 – in quanto nell’impugnata ordinanza n. 19 del 20 febbraio 2017 viene riportato in maniera pedissequa il contenuto della precedente nota inviata nel gennaio 2016 alla società Kromersland, senza aggiungere alcun ulteriore elemento/motivazione atto a giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente.

6. Anche nel giudizio introdotto con il separato ricorso n. 104/2014 il Comune di Borgo Valsugana si è costituito con memoria depositata in data 10 maggio 2017 eccependo: A) l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere, per violazione degli articoli 31 e 25, comma 1, n. 6, della legge fallimentare, perché il curatore fallimentare non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato e dagli atti di causa non risulta che il dott. Vidalot sia stato autorizzato a stare in giudizio; B) l’infondatezza del primo motivo, perché secondo l’art. 31 della legge fallimentare il curatore ha l’amministrazione del patrimonio del fallito, mentre accogliendo la tesi di controparte si finirebbe per far gravare sulla pubblica amministrazione le conseguenze economiche della bonifica, in contrasto con il principio “chi inquina paga”, con grave pregiudizio per la collettività incolpevole; C) l’infondatezza del secondo motivo, perché l’adozione dell’impugnata ordinanza sindacale è giustificata dal fatto che l’immobile da bonificare è inserito negli appositi elenchi predisposti dalla Provincia di Trento e presenta un alto indice di degrado.

7. In data 11 maggio 2017 il dott. Vidalot, in replica all’eccezione sollevata dal Comune di Borgo Valsugana, ha prodotto copia dell’autorizzazione in data 17 aprile 2017, emessa dal Giudice delegato del Tribunale di Trento, Sezione Fallimentare, con cui egli è stato autorizzato a ricorrere avverso i provvedimenti emessi dal Comune di Borgo Valsugana, evidenziando che tale autorizzazione non è stata allegata al ricorso per una mera svista.

8. Alla camera di consiglio del 18 maggio 2017 le parti sono state avvisate, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quindi entrambi i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano evidenti ragioni di connessione di connessione soggettiva ed oggettiva che giustificano la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm..

2. Sempre in via preliminare, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 27 marzo 2003, n. 4555) l’autorizzazione al giudizio, necessaria perché il curatore fallimentare possa agire o resistere in causa – attenendo alla legitimatio ad processum, ossia all’efficacia, e non alla validità, della costituzione – può intervenire o essere prodotta, con efficacia ex tunc, anche nel corso del giudizio. Pertanto l’eccezione di carenza di legittimazione del curatore fallimentare – sollevata dal Comune di Borgo Valsugana nel giudizio introdotto con il ricorso n. 104/2014 – non può essere accolta perché il dott. Vidalot in data 11 maggio 2017 ha prodotto copia dell’autorizzazione in data 17 aprile 2017, emessa dal Giudice delegato del Tribunale di Trento, Sezione Fallimentare, con cui egli è stato autorizzato a ricorrere avverso i provvedimenti in epigrafe indicati.

3. Inoltre il Collegio osserva che l’oggetto del presente giudizio è costituito essenzialmente dalla legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di Borgo Valsugana n. 19 del 20 febbraio 2017. Le domande (proposte con entrambi i ricorsi) di annullamento della nota del Comune di Borgo Valsugana prot. 1436 del 21 gennaio 2016, con cui è stato ordinato alla società Kromersland, ai sensi ai sensi dell’art. 45-sexies, comma 3, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl, di provvedere alla bonifica del sito, sono palesemente tardive e, quindi, vanno dichiarate irricevibili ai sensi degli articoli 29 e 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. Difatti tale nota è stata notificata alla società Kromersland in data 22 gennaio 2016 e l’ordine ivi contenuto risulta immediatamente lesivo, sicché la nota avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente. Inoltre tali domande sono comunque inammissibili ai sensi degli articoli 35, comma 1, lett. b), e 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., perché avverso la predetta nota del 21 gennaio 2016 non sono state dedotte specifiche censure.

4. Passando alle domande di annullamento (proposte con entrambi i ricorsi) dell’ordinanza n. 19 del 20 febbraio 2017 – con cui è stato ordinato sia al dott. Vidalot, in qualità di curatore del fallimento della società Kromersland, sia al geom. Carneri, in qualità di liquidatore della predetta società, di provvedere alla bonifica dell’immobile in questione – risultano infondate le censure incentrate sulla carenza dei presupposti richiesti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente. Premesso che costituisce un fatto notorio il pericolo connesso alla presenza di amianto all’interno degli edifici, coglie nel segno l’Amministrazione resistente quando osserva che l’adozione della predetta ordinanza è giustificata dal fatto che l’immobile in questione è inserito negli appositi elenchi predisposti dalla Provincia di Trento e presenta un alto indice di degrado, circostanze che non costituiscono oggetto di specifiche contestazioni ed evidenziano l’urgenza di provvedere.

5. Risultano, invece, fondate le censure relative alla carenza di legittimazione del geom. Carneri e del dott. Vidalot a provvedere alla bonifica.

6. In particolare, quanto al ricorso n. 103/2017, risulta fondata la censura incentrata sulla violazione dell’art. 42, comma 1, della legge fallimentare, secondo il quale “la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”. Difatti l’art. 45-sexies, comma 3, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl pone l’obbligo di eseguire la bonifica in capo al “proprietario dei beni contenenti amianto”, nozione da interpretare nel senso che comprende anche il soggetto diverso dal proprietario che abbia la piena disponibilità materiale e giuridica dei beni stessi. Pertanto – posto che dal 21 luglio 2016, data in cui è intervenuta la sentenza che ha dichiarato il fallimento della società Kromersland, deve comunque escludersi che il geom. Carneri, liquidatore della società, abbia la disponibilità dei beni della predetta società – si deve parimenti escludere che lo stesso possa eseguire l’intervento di bonifica oggetto della suddetta ordinanza. In altri termini l’ordine impartito al geom. Carneri è illegittimo in quanto la bonifica dall’amianto è stato impartito ad un soggetto, diverso dal proprietario dell’immobile, che non ha la piena disponibilità dell’immobile stesso e che, in ogni caso, non è stato individuato quale responsabile dell’inquinamento.

7. Diverse considerazioni valgono per la domanda proposta dal dott. Vidalot, curatore del fallimento, con il ricorso n. 104/2017, domanda che risulta peraltro anch’essa fondata alla luce di quanto precisato da questo Tribunale con la recente sentenza n. 93 del 20 marzo 2017 (relativa ad una fattispecie analoga a quella in esame, nella quale il curatore parimenti non era stato autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa ai sensi dell’art. 104 della legge fallimentare), ove è stata diffusamente analizzata la delicata e controversa questione relativa alla «posizione della curatela fallimentare in riferimento ai beni del fallito – acquisiti dalla procedura – direttamente definibili rifiuti o comunque contenenti fattori di inquinamento ambientale tali da richiedere, secondo la normativa di settore, un intervento di bonifica». Al riguardo questo Tribunale ha innanzi tutto richiamato la prevalente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2014 n. 3274; id., 16 giugno 2009, n. 3885; id., 12 giugno 2009, n. 3765) che esclude la legittimazione passiva del curatore fallimentare (non autorizzato alla prosecuzione dell’attività della società fallita) con riferimento ad ordinanze sindacali che impongono la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento di rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi in quanto: A) «il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell’attivo ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l’adempimento di obblighi facenti carico originariamente all’imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all’inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 16.3.1942 n. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito … poiché in linea generale, come ricordato, il curatore, nell’espletamento della pubblica funzione non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono gli obblighi del fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né di quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell’inizio della procedura concorsuale»; B) in ragione di quanto precede, «nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall’art. 194, comma 4, d.lgs. cit.” (da intendersi d.lgs. n. 152/2006), della legittimazione passiva che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o in colpa». Quindi questo Tribunale ha dato atto del diverso orientamento giurisprudenziale, «secondo cui sussisterebbe la legittimazione passiva della curatela fallimentare, rispetto agli obblighi connessi alla bonifica di inquinamenti ambientali, non solo nel caso di autorizzazione all’esercizio provvisorio, ma anche nelle ipotesi di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore nell’abbandono dei rifiuti» (T.A.R. Lombardia Brescia 9 gennaio 2017 n. 38; T.A.R. Toscana, Sez. II 19 marzo 2010 n. 700), che ha trovato particolare applicazione nella materia dell’inquinamento derivato dalla presenza di amianto nei beni acquisiti dalla curatela (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 7 ottobre 2015, n. 441; T.A.R. Lombardia Brescia, 12 maggio 2016, n. 669). Tuttavia questo orientamento – fondato sul presupposto che «l’eternit diviene pericoloso per la salute pubblica solo a certe condizioni, il che implica una continua evoluzione della situazione e quindi anche il passaggio delle responsabilità fra cedente e cessionario dei beni immobili in cui sia presente l’amianto», di talché «la continua sorveglianza imposta dalla legge e il fatto che l’amianto divenga pericoloso per l’ambiente e la salute solo a certe condizioni consentono di scindere le responsabilità e obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l’applicazione della normativa speciale» – è stato ritenuto non condivisibile in quanto: A) sotto un primo profilo, «condurrebbe ad affermare la legittimazione passiva della curatela oltre i limiti che contraddistinguono l’assolvimento del munus pubblico che la connota, individuato … nella gestione dei beni del fallito sotto la vigilanza e direzione degli organi fallimentari, in primis del giudice delegato, ma solo ai fini della liquidazione del patrimonio secondo le regole stabilite dalla legge fallimentare volte alla soddisfazione paritetica dei creditori, e per il resto obnubilerebbe l’effettiva applicazione del principio di derivazione comunitaria del “chi inquina paga”, in quanto prescinderebbe dall’individuazione dell’effettivo responsabile dell’inquinamento»; B) comunque «non appare persuasiva l’affermazione secondo cui l’amianto, sostanza insidiosa anche per quel che riguarda la sua precisa identificazione ed individuazione nell’ambito di edifici variamente compositi, non costituisce di per sé un rifiuto ma lo diventa solo a seguito del superamento di determinati livelli di concentrazione nella struttura che lo contiene, posto che l’art. 2, co. 1 lett. c, della legge 27 marzo 1992 n. 257 /1992 (“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) nella definizione di rifiuto ricomprende “qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre d’amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall’art. 3”, con ciò dovendosi ritenere che fin dall’origine della struttura contenente amianto sussista la pericolosità idonea alla qualificazione dello stesso come rifiuto».

8. Tenuto conto di quanto precede l’impugnata ordinanza n. 19 del 20 febbraio 2017 è illegittima in quanto la copertura dell’edificio in questione, contenente amianto, preesiste al fallimento della società Kromersland e, quindi, quest’ultima è da presumersi, in assenza di elementi di segno contrario, soggetto utilizzatore (oltre che proprietario dell’edificio), nonché a conoscenza dell’effettiva composizione della struttura dell’edificio e dei materiali impiegati, ivi compreso l’amianto (si veda al riguardo la SCIA presentata in data 19 novembre 2014), il che rileva anche ai fini dell’individuazione del soggetto che deve farsi carico della bonifica del sito (in ossequio al principio “chi inquina paga”), peraltro già correttamente individuato dal Comune di Borgo Valsugana mediante l’adozione della nota del prot. 1436 del 21 gennaio 2016 (come detto non impugnata in termini).

9. Da ultimo il Collegio osserva che le domande di annullamento (proposte con entrambi i ricorsi) della nota prot. 10360/2017 del 10 aprile 2017 – con la quale il Comune di Borgo Valsugana, tenuto conto della mancata esecuzione, entro il termine assegnato, dell’ordinanza n. 19 del 20 febbraio 2017, ha comunicato al dott. Vidalot ed al geom. Carneri l’avvio del procedimento per l’esecuzione d’ufficio, «con spese tutte a carico degli inadempienti», dell’intervento di rimozione dell’amianto sull’immobile in questione – sono palesemente inammissibili per carenza di interesse, ai sensi degli articoli 35, comma 1, lett. b), e 100, cod. proc. civ.. Si tratta infatti di un atto endoprocedimentale, privo di autonoma e attuale lesività, i cui eventuali vizi potranno essere fatti valere unicamente in via derivata, a mezzo dell’impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento. Resta fermo, peraltro, che alla luce delle considerazioni innanzi svolte, in ossequio al principio “chi inquina paga” le spese relative all’esecuzione d’ufficio dovranno essere poste a carico del fallimento della società Kromersland, nelle forme previste dalla legge fallimentare, in quanto – come già evidenziato – la predetta società è già stata individuata dal Comune come soggetto tenuto ad eseguire la bonifica. Del resto questo Tribunale nella predetta sentenza n. 93 del 20 marzo 2017 ha già evidenziato che «nel caso di mancata individuazione del responsabile, o nell’assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 d.lgs. n. 152/2006) salvo, a fronte delle spese sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, destinato a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253)» e tale considerazione vale a maggior ragione nel caso in esame, essendo stato individuato nella società Kromersland il soggetto tenuto ad eseguire la bonifica. Tale conclusione consente di evitare l’accollo alla collettività delle spese di bonifica, paventato nelle difese dell’amministrazione resistente, giacché sarà il fallimento che ne dovrà comunque sopportare l’onere, previa insinuazione al passivo.

10. Stante quanto precede, i ricorsi in esame devono essere accolti in parte e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento dell’ordinanza n. 19 del 20 febbraio 2017.

10. Tenuto conto del parziale accoglimento dei ricorsi in esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 103 del 2017 e n. 104 del 2017, li riunisce e li accoglie nei limiti indicati in motivazione e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Borgo Valsugana n. 19 del 20 febbraio 2017.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere

Scarica in pdf il testo della sentenza: trga trento sezione unica sent. n. 173-2017