Rifiuti. Bonifica, sospensione condizionale della pena, revoca, fattori impeditivi, opposizione violenta di terzo, impossibilità sopravvenuta. Cassazione Penale.

Cass, Pen., Sez. III, sent. n. 46603 del 11 ottobre 2017 (ud. del 29 settembre 2017)

Pres. Fiale, Est.Gentili

Rifiuti. Deposito incontrollato di rifiuti. Bonifica dell’area. Subordine al beneficio della sospensione condizionale della pena. Revoca. Violenta opposizione di un terzo. Verifica di eventuali fattori impeditivi dell’adempimento dell’obbligo. Necessità. Beneficio della sospensione condizionale della pena. Obbligo volto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Inadempimento. Revoca della sospensione condizionale. Impossibilità sopravvenuta. Verifica da parte del giudice della esecuzione. Obbligo. Artt. 163 e 165 c. p. .

In tema di rifiuti, l’obbligo del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica dell’area, non può ridursi, ove la parte interessata abbia allegato fattori impeditivi dell’adempimento dell’obbligo su di essa gravante estranei alla sua volontà, nella mera postulazione della astratta possibilità di provvedere a quanto indicato in sede di sentenza dichiarativa della penale responsabilità. Nel caso di specie, il soggetto si opponeva alla revoca del beneficio concessogli allegando l’esistenza di fattori che, impedendogli in sostanza di esercitare il dominio sulla cosa in sua proprietà, incidevano proprio sulla facoltà di accesso e disponibilità che sono di regola connesse alla titolarità del bene su cui le opere dovevano essere realizzate. Siffatti impedimenti, erano causati dalla violenta opposizione di un terzo, opposizione cui emergerebbe, secondo la prospettazione del ricorrente (non esaminata dal giudice della esecuzione), attraverso l’unico modo che l’ordinamento ragionevolmente richiede, cioè facendo ricorso alla Autorità costituita, nella specie denunziando il fatto alla Polizia giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 165, comma primo, cod. pen., subordinato, all’atto della emissione della sentenza di condanna, all’adempimento di un obbligo volto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il giudice della esecuzione non è, di regola, tenuto a svolgere alcun accertamento ulteriore alla semplice verifica della avvenuta soddisfazione o meno della condizione risolutiva apposta al riconoscimento del beneficio (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 14/07/2016, n. 29996), tuttavia siffatto principio deve essere, a sua volta, coniugato con la regola secondo la quale, è fattore ostativo alla revoca della sospensione condizionale della pena la esistenza di una ipotesi di sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell’evento al cui verificarsi era subordinato il consolidamento del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., (Corte di cassazione Sezione III penale, 25/06/2015, n. 26744). In sintesi, pur avendo il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena natura eminentemente dichiarativa, richiedendo lo stesso un’attività di mera ricognizione dell’avveramento o meno della condizione risolutiva imposta per usufruire del beneficio, esso tuttavia non può essere assunto in assenza dell’apprezzamento da parte del giudice della esecuzione della eventuale validità delle ragioni opposte dal condannato onde far rilevare la esistenza di una situazione di assoluta impossibilità di adempiere, entro i termini a tal fine dettati, agli obblighi a lui imposti in sede di sentenza di condanna (Corte di cassazione Sezione III penale, 9/03/2016, n. 9859).

 

Cass, Pen., Sez. III, sent. n. 46603 del 11 ottobre 2017 (ud. del 29 settembre 2017)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BERTI Mara, nata a Monterotondo Marittimo (Gr) il 26 novembre 1973;

avverso l’ordinanza n. 234/16 SIGE del Tribunale di Livorno del 14 novembre 2016;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza riservata del 14 novembre 2016 il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha, in accoglimento della istanza presentata dal locale Procuratore della Repubblica, revocato la sospensione condizionale della pena disposta, con la sentenza emessa in data 16 aprile 2012 dal Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Piombino, nei confronti di Berti Mara.

Il Giudice dell’esecuzione, rilevato che con la predetta sentenza il Tribunale aveva subordinato la concessione del beneficio in questione alla avvenuta bonifica dell’area interessata dall’attività di deposito incontrollato di rifiuti compiuta dalla imputata entro il termine di sei mesi dall’irrevocabilità della sentenza medesima e che, divenuta questa irrevocabile in data 20 gennaio 2015, l’area non era stata oggetto di bonifica entro il termine predetto, e ritenuto, altresì, che – essendo la Berti la proprietaria dell’area in questione – la stessa non avrebbe dovuto trovare ostacoli alla bonifica dell’area in questione o, comunque, quand’anche li avesse trovati, li avrebbe facilmente potuti rimuovere, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta alla Berti con la sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Piombino, in data 16 aprile 2012.

Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la Berti, assistita dal suo legale di fiducia, deducendo la illegittimità della ordinanza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge ovvero della illogicità della motivazione, per non avere il Tribunale preso in considerazione, neppure sotto il profilo della adesione alle richieste istruttorie dalla ricorrente in essa formulate, il contenuto della memoria depositata dalla medesima in data 3 ottobre 2016, nella quale la stessa aveva segnalato come le fosse stato impossibile procedere alla bonifica dell’area in questione a causa degli ostacoli frapposti allo svolgimento di tale operazione da taluni suoi congiunti, contitolari unitamente alla stessa dell’area ove i rifiuti erano stati depositati, tanto che, essendo anche stato impedito al titolare di una ditta specializzata, cui era stato dato l’incarico di provvedere alla bonifica, di accedere ai luoghi in discorso, la Berti aveva provveduto a denunziare tale evenienza, anche in relazione ai suoi eventuali riflessi penali, alla Guardia di finanza.

In sostanza la ricorrente ha dedotto l’esistenza di una causa di forza maggiore che le avrebbe impedito di provvedere nel senso indicato nella sentenza di condanna e che, quindi, aveva comportato la esclusione della attribuibilità a lei dell’inadempimento alla disposizione impartita onde consolidare il beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il beneficio della sospensione condizionale della pena sia, ai sensi dell’art. 165, comma primo, cod. pen., subordinato, all’atto della emissione della sentenza di condanna, all’adempimento di un obbligo volto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il giudice della esecuzione non è, di regola, tenuto a svolgere alcun accertamento ulteriore alla semplice verifica della avvenuta soddisfazione o meno della condizione risolutiva apposta al riconoscimento del beneficio (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 luglio 2016, n. 29996), tuttavia siffatto principio deve essere, a sua volta, coniugato con la regola, anch’essa a sua volta in più occasioni affermata da questa Corte, secondo la quale, è fattore ostativo alla revoca della sospensione condizionale della pena la esistenza di una ipotesi di sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell’evento al cui verificarsi era subordinato il consolidamento del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. (Corte di cassazione Sezione III penale, 25 giugno 2015, n. 26744).

Come è stato, infatti, efficacemente sintetizzato, pur avendo il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena natura eminentemente dichiarativa, richiedendo lo stesso un’attività di mera ricognizione dell’avveramento o meno della condizione risolutiva di cui sopra, esso tuttavia non può essere assunto in assenza dell’apprezzamento da parte del giudice della esecuzione della eventuale validità delle ragioni opposte dal condannato onde far rilevare la esistenza di una situazione di assoluta impossibilità di adempiere, entro i termini a tal fine dettati, agli obblighi a lui imposti in sede di sentenza di condanna (Corte di cassazione Sezione III penale, 9 marzo 2016, n. 9859).

Una tale indagine, osserva il Collegio quanto al caso di specie, non può ridursi, ove la parte interessata abbia allegato fattori impeditivi dell’adempimento dell’obbligo su di essa gravante estranei alla sua volontà, nella mera postulazione della astratta possibilità di provvedere a quanto indicato in sede di sentenza dichiarativa della penale responsabilità, come, invece, fatto dal Tribunale di Livorno, in ragione della circostanza che, essendo l’interessato proprietario del terreno ove le attività in questione – in questo caso la bonifica di esso dai rifiuti ivi depositati – debbono essere compiute, questi non poteva incontrare ostacoli all’adempimento dell’obbligo su di lui gravante.

Infatti, una siffatta motivazione non ha alcuna logica ove il soggetto che si opponga alla revoca del beneficio concessogli alleghi la esistenza di fattori che, impedendogli in sostanza di esercitare il dominio sulla cosa in sua proprietà, incidano proprio sulla facoltà di accesso e disponibilità che sono di regola connesse alla titolarità del bene su cui le opere dovevano essere realizzate.

È, infatti, manifestamente illogica una motivazione che, facendo leva sulla astratta possibilità di esercitare i poteri connessi alla posizione dominicale su di un bene, non si confronti affatto con la circostanza che il soggetto opponente abbia contestato, non ha importanza esaminare ora con quale fondatezza non essendo evidentemente questa sede di legittimità quella deputata per una tale verifica fattuale, la possibilità da parte sua di esercitare siffatti poteri a causa della violenta opposizione di un terzo, opposizione cui, secondo la prospettazione della attuale ricorrente (assolutamente non esaminata dal giudice della esecuzione), questa si sarebbe opposta nell’unico modo che l’ordinamento ragionevolmente richiede, cioè facendo ricorso alla Autorità costituita, nella specie denunziando il fatto alla Polizia giudiziaria.

La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, in funzione di giudice delle esecuzione, che, in diversa composizione personale, rivaluterà, attendendosi alla regola di giudizio sopra enunciata, la sussistenza o meno degli elementi per procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta in favore della attuale ricorrente con la sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Piombino, in data 16 aprile 2012.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Livorno

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017.

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen. sez. 3 sent. n. 46603-2017