RIFIUTI. La particolare tenuità del fatto alla luce delle circostanze concrete e il ruolo dell’immediata attivazione dell’imputato per eliminare le conseguenze del reato ed ottenere l’assoluzione. Tribunale di Milano n. 12660/2022.

Di seguito propongo una sentenza di merito in relazione al riconoscimento delle condizioni prescritte dall’art. 131 bis c.p. ai fini dell’assoluzione per particolare tenuità del fatto.

Nella fattispecie concreta, a seguito di controllo da parte di ARPA venivano riscontrate in un’autodemolizione alcune irregolarità ambientali relative alle modalità di gestione delle aree rifiuti (fattispecie attenuata di cui al comma 4 dell’art. 256 d. lgs. n. 152/2006).

In tale sentenza, seguendo la linea difensiva proposta, veniva riconosciuto il valore positivo dell’immediata e tempestiva attivazione degli imputati al fine di eliminare ogni conseguenza del reato ambientale, tramite l’invio all’autorità procedente di tutta la documentazione di riferimento attestante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti costituiti da carcasse di veicoli.

Proprio in ragione di tale tempestiva ed integrale ottemperanza, viene riconosciuto che l’offesa al bene giuridico tutelato (ovvero l’ambiente e la tutela della salute collettiva) fosse di particolare tenuità, considerato che le condotte illecite non hanno generato alcun tipo di inquinamento e tenendo conto “della solerzia con cui gli imputati hanno posto rimedio alle violazioni loro contestate”, condizione rilevante ai sensi dell’art. 131 bis c.p. unitamente alla non abitualità del comportamento posto in essere (stante l’incensuretezza degli imputati).

Mi preme precisare come la valutazione della tenuità del fatto sia stata operata in concreto su un quantitativo non propriamente esiguo di rifiuti, ovvero circa 5000 t di carcasse di veicoli.

Come ho sempre sostenuto – e come recepito appieno dal Giudice Penale in questo caso – la partecipazione attiva del soggetto contravventore costituisce un elemento fondamentale a livello per ottenere benefici fattuali e processuali, consistenti da un lato nell’immediata e tempestiva eliminazione delle conseguenze del reato ambientale (oltre a non provocare eventuali danni ambientali) e dall’altro il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (come dato atto dal Pubblico Ministero in sede di discussione finale dopo aver preso atto della totale ottemperanza) fino a spingersi – come da me richiesto ed ottenuto – alla declaratoria di assoluzione per tenuità del fatto.

Scarica in pdf il testo della sentenza: trib. mon. milano, sez. 7, sent. n. 12660-2022