CODICI A SPECCHIO E CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: Si pronuncia la Corte di Giustizia europea sui rinvii pregiudiziali italiani.

In data 28 marzo 2019 la Corte di Giustizia Europea si è espressa in relazione al delicato argomento della corretta classificazione dei rifiuti aventi codici a specchio in relazione al “principio di precauzione”.

La pronuncia della Corte europea trae spunto da alcuni rinvii pregiudiziali inerenti sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal Reg. UE n. 1357/2014, nonché dell’allegato, rubrica intitolata «Valutazione e classificazione», punto 2, della decisione 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE e la decisione 94/904/CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE.

In ottemperanza a quanto disposto da una serie di principi generali in materia di protezione dell’ambiente, di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali previsti dalla Direttiva 2008/98/CE (cfr. articolo 4, paragrafo 2, terzo comma), si è considerato come la stessa direttiva, all’art. 14, preveda che “La classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l’altro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. I rifiuti pericolosi dovrebbero essere regolamentati con specifiche rigorose, al fine di impedire o limitare, per quanto possibile, le potenziali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute umana di una gestione inadeguata. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui i rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati classificati in conformità dell’elenco di tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532 (…) al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all’interno della Comunità”.

LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: UNA PROBLEMATICA PREGIUDIZIALE “TUTTA ITALIANA”.

CHE COSA DICE LA NORMATIVA ITALIANA SUL PUNTO?

I rinvii pregiudiziali sono stati originati da questioni promosse in sede di giurisdizione italiana, sull’applicazione delle normative europee alla luce di quelle vigenti nel nostro ordinamento.

L’art. 184 deld. lgs. n. 152/2006, oggetto di varie modifiche nel tempo, isciplina la classificazione dei rifiuti, distinguendo, in base alla loro origine, i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, che possono, a loro volta, essere distinti, in base alle caratteristiche di pericolo, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Nella sua originaria formulazione, il comma 4 di tale articolo prevedeva che un decreto interministeriale istituisse un elenco di rifiuti conforme alle varie disposizioni normative europee, con particolare riferimento alla Decisione 2000/532/CE, con la precisazione che, nelle more dell’applicazione di tale decreto, sarebbero valse le disposizioni della Direttiva del Min. Ambiente 09/04/2002, indicata nell’Allegato D del d. lgs. n. 152/2006.

LaLegge n. 116 dell’11 agosto 2014 (di conversione con modificazioni del d.l. 24 giugno 2014 n. 91) aveva modificato la premessa dell’Allegato D del d. lgs. n. 152/2006 inserendo quanto segue:

«1.      La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER [Catalogo europeo dei rifiuti], applicando le disposizioni contenute nella decisione [2000/532].

2.      Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3.      Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4.      Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti: a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l’analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5.      Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6.      Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7.      La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

La problematica applicativa alla base dei rinvii pregiudiziali riguarda la determinazione dei criteri da applicare nella valutazione delle caratteristiche di pericolo presentate da rifiuti ai quali possono essere assegnati codici speculari: in base ad analisi chimiche giudicate non esaustive o parziali, gli imputati avrebbero attribuito attribuito a determinati rifiuti, a cui avrebbero potuto essere attribuiti sia codici per rifiuti pericolosi sia codici per rifiuti non pericolosi (c.d. “codici a specchio”), codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, sottraendoli così alla più rigorosa disciplina in tema di trattamento dei rifiuti pericolosi.

LE TESI CONTRAPPOSTE: LA TESI DELLA “CERTEZZA” O “PERICOLOSITA’ PRESUNTA” E LA TESI DELLA “PROBABILITA'”.

Su tale circostanza, si sono scontrate due tesi: secondo la tesi della “certezza” o della “pericolosità presunta”, ispirata al principio di precauzione, argomentava che il detentore fosse tenuto ad effettuare analisi dirette a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa presente nei rifiuti, con evidenti dilatazioni del principio di precauzione oltre la ragionevolezza alla luce delle varie dinamiche intercorrenti in relazione sia alla tipologia di rifiuto da analizzare sia alle tipolgie di sostanze da ricercarsi; secondo la tesi della “probabilità” invece, il detentore di rifiuti ai quali possono essere assegnati codici speculari disporrebbe di un margine di discrezionalità nel procedere al previo accertamento della pericolosità dei rifiuti in questione tramite analisi appropriate, potendo così limitare le analisi a sostanze che possano essere contenute nel rifiuto con un elevato livello di probabilità.

I QUESITI DEI RINVII PREGIUDIZIALI.

Sulla base di quanto sopra argomentato, i rinvii pregiudiziali sono stati formulati con i seguenti quesiti:

«1)      Se l’allegato alla decisione [2000/532 e l’allegato III della direttiva 2008/98] vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti.

2)      Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate.

3)      Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto.

4)      Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione».

LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.

All’esito del procedimento, la Corte europea si è così espressa:

  1. L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
  2. Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Pertanto,è stato indicato come riferimento il criterio della “ragionevolezza” per la ricerca di eventuali sostanze pericolose, con possibilità di utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal Reg. CE n. 440/2008, istitutivo dei metodi di prova ai sensi del Reg. CE n. 1907/206 (REACH).

Di seguito il link alla pagina web della sentenza pubblicata nelle varie lingue disponibili:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1553846707279&uri=CELEX:62017CJ0487

Scarica in pdf il testo della sentenza: Corte di Giusitizia Europea, sent. C-270-2019

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Del delicatissimo argomento e delle sue implicazioni pratiche, oltre che giuridiche, se ne era parlato qui:

Rifiuti. Voci a specchio, pericolosità del rifiuto, principio di precauzione. La Cassazione rinvia alla Corte di Giustizia europea.

e qui

VOCI A SPECCHIO: La requisitoria del Procuratore Generale della Cassazione in relazione all’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea (ord. n. 37460/2017).

Confronta sul tema l’orientamento della Corte di Cassazione qui sotto:

Rifiuti. Codici a specchio, corretta classificazione ed attribuzione, criteri di individuazione, competenza del detentore del rifiuto, presunzione assoluta di rifiuto pericoloso. Cassazione Penale.

RIFIUTI. La corretta classificazione, le analisi chimiche, l’identificazione della non pericolosità delle sostanze. Cassazione Penale n. 6548/2018.