Rifiuti. Liceità del deposito temporaneo, onere della prova, rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione. Cassazione Penale.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 48334 del 20 ottobre 2017 (ud. del 28 giugno 2017)

Pres. Cavallo, Est. Ramacci

Rifiuti. Liceità del deposito temporaneo. Onere della prova. Produttore dei rifiuti. Codice CER 17 09 04, rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione. Artt. 183, 256, d. lgs. n. 152/06.

L’onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti (Cass. Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino; Sez. 3, n. 21587 del 17/3/2004, Marucci; Sez. 3, n. 30647del 15/06/2004, Dell’Angelo).

 Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 48334 del 20 ottobre 2017 (ud. del 28 giugno 2017)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

sul ricorso proposto da CONTILI LUIGI nato il 17/06/1964;

avverso la sentenza del 07/02/2017 del TRIBUNALE di SAVONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCARAMACCI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 7 /2/2017 ha riconosciuto Luigi CONTILI responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06 e lo ha condannato alla pena dell’ammenda perché, quale titolare di un’impresa individuale, effettuava il deposito di rifiuti pericolosi (CER 17 09 04, rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione) prodotti nell’ambito della sua attività, in luogo diverso da quello di produzione in assenza di titolo abilitativo (in Ceriale il 4/8/2014).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, rilevando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di un deposito incontrollato, versandosi, nella fattispecie, nell’ipotesi di deposito temporaneo, all’interno di un magazzino, di rifiuto il cui smaltimento a mezzo di ditta specializzata era stato successivamente documentato.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il rorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato.

2. Deve preliminarmente osservarsi come, secondo la disciplina vigente all’epoca dei fatti, il deposito temporaneo fosse descritto, nell’art. 183, lett. bb) del d.lgs. 152\06 come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, a determinate condizioni dettagliatamente specificate:

– i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

– i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti.con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

– il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

– devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

– per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

3. Va anche ricordato che la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è orientata nel ritenere che l’onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti (Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino, non massimata; Sez. 3, n. 21587 del 17/3/2004, Marucci, non massimata; Sez. 3, n. 30647del 15/06/2004, Dell’Angelo, non massimata).

4. Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato in fatto che nel magazzino del ricorrente erano depositati rifiuti prodotti altrove, perché provenienti da lavori eseguiti nel cento storico di Ceriale e che non risultavano in alcun modo dimostrati il rispetto delle cadenze di legge per lo smaltimento ed il deposito per categorie omogenee, correttamente classificando il deposito come incontrollato.

A fronte di tali inequivocabili circostanze il ricorrente limita le sue censure alla apodittica affermazione della sussistenza di un deposito temporaneo rispetto al quale, come si è appena detto, l’assenza dei presupposti di legge risulta pacificamente accertata, senza minimamente confrontarsi con le diffuse argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della propria decisione, la quale supera indenne il vaglio di legittimità cui è stata sottoposta.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in data 28.6.2017