Rifiuti. Devoluzione al Ministero dell’Ambiente della sola compentenza di bonifica.

TAR Puglia, Lecce, Sez. I,  n. 1634 del 31 ottobre 2016
Ambiente in genere. Siti di interesse nazionale.

L’art. 252 del d. lgs. n. 152/2006, in relazione ai siti di interesse nazionale, devolva al Ministero dell’Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando, invece, inalterata la competenza della Provincia, desumibile dell’art. dall’art. 244, ad ordinare l’adozione delle misure ritenute, in via provvisoria necessarie per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale.

N. 01634/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01376/2012 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2012, proposto da:
Societa’ Tecnomec Engineering Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Bice Annalisa Pasqualone C.F. PSQBNN71D57F376M, con domicilio eletto presso Paola Chiriatti in Lecce, via Zanardelli, 4;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
Comune di Taranto, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, Azienda Sanitaria Locale Taranto, Provincia di Taranto, Regione Puglia non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– del Decreto Direttoriale prot. n. 3349/TRI/DI/B del 17 maggio 2012;

– del Verbale della Conferenza di Servizi del 03.05.2012;

– del Verbale della Conferenza di Servizi del 20.12.2011;

di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società Tecnomec Engineering S.r.l. ha acquisito nel giugno 2005 uno stabilimento industriale sito nel Comune di Taranto, alla via Ariosto n. 14 – Zona Industriale.

Lo stabilimento industriale ricade nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto istituito con Legge 9.12.1998, n. 426, perimetrato con D.M. 10 gennaio 2000.

In data 14 marzo 2008, la Tecnomec ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente il piano di caratterizzazione relativo all’area ove insiste il proprio stabilimento industriale, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 242, dall’Allegato I, II, III e V, al Titolo V, della Parte IV del d.l.vo n. 152/2006.

Con nota prot. n. 16333 del 10.7.2008, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio ha comunicato alla società ricorrente che il piano di caratterizzazione presentato “è ritenuto approvabile”.

In ottemperanza di quanto stabilito nel piano di caratterizzazione, così come approvato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, sono stati svolti i campionamenti e le analisi nel suolo, nel sottosuolo e nella la falda.

Nella seduta della Conferenza dei Servizi del 24.02.2011, la Direzione della Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, nel prendere atto della documentazione presentata dalla ditta ricorrente ha richiesto una serie di interventi, compresa l’adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza della falda.

Il verbale della conferenza dei servizi è stato, quindi, approvato con Decreto Direttoriale prot. n. 1204 del 23.3.2011.

Con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, la Società Tecnomec ha chiesto l’annullamento “a) del Decreto Direttoriale prot. n. 1204/TRI/DI/B del 23 marzo 2011; b) del Verbale della Conferenza di Servizi del 24.02.2011”, nella parte in cui ha richiesto alla società Tecnomec: 1) “la immediata adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza della falda al fine di delimitare fino ad impedire la propagazione del flusso contaminato all’esterno del sito ad evitare usi impropri e potenzialmente pericolosi della medesima acqua nelle attività di stabilimento”; 2) “di individuare i superamenti della tabella A per i parametri arsenico, cadmio, cromo totale, mercurio piombo e zinco e procedere alla realizzazione di una Analisi di Rischio, integrativa di quella già presentata dall’Azienda per il cloroformio, al fine di valutare la sicurezza dei lavoratori che sono chiamati ad operare in tale contesto”; 3) di procedere “all’analisi della falda approfondendo, di concerto con l’ARPA Puglia, alcuni dei piezometri già individuati”; 4) di “fornire le già richieste informazioni in merito alla presenza o meno dei rifiuti materiali di riporto di natura metallica – loppa d’altoforno”.

Con Sentenza n. 359 del 23.02.2012, questo T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dalla società Tecnomec.

Con il Decreto prot. n. 3349/TRI/DI/B del 17 maggio 2012, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha ordinato alla società ricorrente di procedere alla immediata chiusura del pozzo profondo, utilizzando gli scarichi idrici a servizio del W.C. l’acqua prelevata da apposita cisterna riempita con autobotti autorizzate, in attesa di allaccio all’acquedotto attualmente in fase di ultimazione.

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale prot. 3349/TRI/DI/B del 17 maggio 2012, il verbale della conferenza di servizi decisoria del 3 maggio 2012, nonché il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 20 dicembre 2011. In particolare, la ricorrente chiede l’annullamento delle prescrizioni a suo dire già annullate dal TAR Puglia con sentenza 359/12 e richiamate nei verbali oggetto di impugnativa.

Si è costituito il Ministero dell’ambiente e Tutela del Territorio e del Mare resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione in quanto infondato.

All’udienza pubblica del 26 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 septies l. n. 241/1990 e s.m.i.); eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi del giusto procedimento e di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione); violazione dell’art. 97 cost..

Sostiene la ricorrente che, nonostante l’intervenuta sentenza del TAR Lecce n. 359/12, l’Amministrazione avrebbe richiamato le prescrizioni della conferenza di servizi del 24/2/11, atto annullato dal G.A., imponendo la chiusura immediata del pozzo profondo, obbligando ad utilizzare, per gli scarichi idrici a servizio del W.C., l’acqua prelevata da apposita cisterna riempita con autobotti autorizzate, in attesa dell’allaccio all’acquedotto.

La censura non è fondata.

Si osserva, infatti, che nei verbali impugnati non vi è alcun riferimento né un rinvio recettizio alle imposizioni già annullate. La conferenza istruttoria del 20 dicembre 2011, infatti, richiama la nota del 30.5.11 nella parte in cui “… prende atto dei contenuti del documento di risposta alla prescrizione della Conferenza di Servizi decisoria del 24.2.11 trasmesso dalla Tecnomec Engineering s.r.l. con nota del 30.5.11, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e n. 18665 /TRI/ DI 9/ 6/11”, ma non fa riferimento alle prescrizioni avanzate in precedenza ed annullate dal TAR chiedendo solo la chiusura del pozzo profondo. Stessa identica prescrizione è stata avanzata in sede di conferenza di servizi decisoria del 3 maggio 2012, anch’essa oggetto di odierna impugnativa, nel cui verbale si legge “di richiedere alla ditta Tecomec Engineering s.r.l. di ottemperare a quanto riportato negli esiti della Conferenza di Servizi Istruttoria del 20.12.11 (Allegato 1)”, senza null’altro richiedere a controparte.

Peraltro, a pagina 4 del suddetto verbale di conferenza di servizi istruttoria, si ribadiscono prescrizioni formulate nei precedenti verbali di conferenze ad una serie di aziende tra le quali non figura la parte ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 244 e art. 252 del d.l.vo n. 152/2006), violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 septies l. n. 241/1990 e s.m.i.) incompetenza; sviamento; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.

In particolare la ricorrente sostiene il difetto di competenza del Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Mare prendendo le mosse dall’art. 244 del d.l.vo n. 152/2006, secondo il quale “Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”.

L’art. 252, nel rinviare all’art. 242, devolverebbe al Ministero dell’Ambiente la sola competenza delle procedure di bonifica, in relazione ai siti di interesse nazionale, senza però menzionare i provvedimenti espressamente attribuiti alla competenza provinciale dall’art. 244.

La censura è fondata e deve essere accolta.

Come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa “Il Collegio, infatti, ritiene che l’art. 252 d.lgs. n. 152/2006, in relazione ai siti di interesse nazionale, devolva al Ministero dell’Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando, invece, inalterata la competenza della Provincia, desumibile dell’art. dall’art. 244 cit., ad ordinare l’adozione delle misure ritenute, in via provvisoria necessarie per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale.

A favore di tale conclusione, secondo cui, anche nei siti di interesse nazionale l’esclusiva competenza ministeriale di cui all’art. 252 cit. comprende soltanto le misure di bonifica e di messa in sicurezza permanente, ma non anche quelle di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza depongono le seguenti considerazioni.

4.1. Sul piano letterale, tale tesi trova riscontro nell’art. 252, il quale, nel rinviare all’art. 242, devolve al ministero dell’Ambiente la sola competenza in relazione a procedure di bonifica, in relazione ai siti di interesse nazionale, senza però menzionare i provvedimenti espressamente attribuiti alla competenza provinciale dall’art. 244.

Per meglio delimitare il contenuto dei provvedimenti che rientrano nella competenza provinciale occorre rapidamente ripercorrere i tratti salienti della procedura di bonifica descritta dagli artt. 242 e ss.

Queste norme prevedono che, in presenza di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il procedimento amministrativo relativo alla bonifica possa iniziare o su iniziativa del soggetto privato responsabile dell’inquinamento o su iniziativa dell’Amministrazione.

Nel primo caso, il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate In tal senso, si esprime chiaramente l’art. 242, commi 2, e 3, il quale, quindi, prevede l’obbligo del privato di responsabile, nelle more del procedimento di bonifica, di adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, dandone comunicazione all’Amministrazione.

Nel caso in cui, invece, in assenza di una segnalazione del privato, il procedimento inizi d’ufficio viene in rilievo l’art. 244, il quale prevede che, la Provincia, “dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”.

Tale norma deve essere letta nel senso che la Provincia abbia il potere di ordinare al responsabile dell’inquinamento l’adozione di quelle misure, preventive e di messa in sicurezza d’emergenza, che egli, ai sensi dell’art. 242, commi 1 e 2, avrebbe già dovuto adottare di sua iniziative.

4.2. Tale competenza provinciale permane anche in presenza di un sito di interesse nazionale.

Va, infatti, evidenziato che:

a) l’art. 244 non distingue tra siti di interesse nazionale e siti diversi; b) l’art. 252 riserva al Ministero soltanto le procedure di bonifica di cui all’art. 242, facendo riferimento ad una fase del procedimento certamente successiva rispetto a quella in cui si innesta la competenza provinciale; c) nel momento in cui la Provincia adotta l’ordinanza di cui all’art. 244 non è nemmeno certo che il sito necessiti di bonifica (perché non è stato ancora accertato il superamento delle soglie di cui all’art. 242, comma 2); d) sul piano della ratio, del resto, tale interpretazione trova ulteriore conferma nella considerazione che la messa in sicurezza d’emergenza presuppone esigenze di celerità che possono certamente giustificare la deroga alla competenza ministeriale a favore dell’Amministrazione più vicina al territorio contaminato e, quindi, presumibilmente meglio in grado di intervenire rapidamente.” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12/04/2011, n. 2249).

Affermata la competenza della Provincia, e respinti i restanti motivi di ricorso a causa della loro indeterminatezza e genericità essendo formulati in relazione ai provvedimenti sui quali si è già pronunciato questo TAR con la sentenza n. 359 del 23.02.2012, deve concludersi per l’accoglimento del ricorso limitatamente al Decreto prot. n. 3349/TRI/DI/B del 17 maggio 2012, del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare in quanto viziato da incompetenza.

La particolare complessità della fattispecie e la novità delle questioni affrontate al momento dell’adozione del provvedimento consentono di compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Michele Palmieri, Presidente FF

Jessica Bonetto, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore