RIFIUTI. Differenza e applicabilità del reato o della sanzione amministrativa. Cassazione Penale n. 13817/2021.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 13817 del 14 aprile 2021 (ud. del 5 febbraio 2021)

Pres. Andreazza, Est. Scarcella

Rifiuti. Reato e violazione amministrativa. Art. 255, comma 1, 256, comma 2 d. lgs. n. 152/2006.

Le peculiari qualifiche soggettive rivestono nell’ambito della fattispecie di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, comma 2”. In altri termini, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all’applicazione della norma penale avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo – infliggendo la sanzione penale alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi. Tuttavia, tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l’atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati. La ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, secondo l’autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti, ed in particolare la norma in questione è finalizzata ad: «impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico».

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 13817 del 14 aprile 2021 (ud. del 5 febbraio 2021)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 10.12.2019, depositata in data 28.01.2020, il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, condannava la Pascariello alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256 comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, per aver, in concorso con altro soggetto qui non ricorrente, effettuato la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzioni e demolizioni, in assenza della prescritta autorizzazione, in relazione a fatto contestato come commesso in data 25.06.2015.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1 Deduce la ricorrente con l’unico motivo il vizio di violazione di legge di cui all’art. 606 c.p.p. comma 1, lett. b) e il correlato vizio di motivazione di cui all’art. 606 c.p.p. comma 1, lett. e), con riferimento all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006.
In sintesi, la ricorrente lamenta l’erronea qualificazione giuridica operata dal tribunale che ha caratterizzato il fatto oggetto di contestazione. La difesa sostiene che l’abbandono dei rifiuti, condotta contestata alla Pascariello, non rientra nel catalogo delle molteplici condotte individuate dall’art. 256, comma 1,d.lgs. 152/2006, come affermato dal Tribunale, ma è disciplinato dal diverso art. 255 del codice dell’ambiente. In particolare, la ricorrente pone l’attenzione sulla differenza tra le due fattispecie con riferimento alla qualifica imprenditoriale richiesta in capo al soggetto agente per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006, mentre l’art. 255 disciplina la condotta posta in essere dal privato. Sostiene al riguardo che la Pascariello non svolge alcuna attività imprenditoriale e, pertanto, la sua condotta non può rientrare nel penalmente rilevante come erroneamente affermato dal tribunale, essendo il fine ultimo della condotta l’abbandono. Inoltre, ad avviso della difesa, non sarebbe stata neanche svolta alcuna attività volta ad analizzare e valutare se la concreta condotta di trasporto tenuta dalla Pascariello avesse una autonoma finalità o si inserisse all’interno di una fase meramente preparatoria e preliminare. Infine, dopo aver richiamato sul punto alcune pronunce di legittimità, sostiene che, nella specie, non sarebbe stato riscontrato nessun altro indizio dal quale poter desumere un “minimum” di organizzazione volta ad escludere la natura esclusivamente isolata della condotta.
3. Il Procuratore Generale, con la propria requisitoria scritta, ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Con memoria del 1.02.2021, la difesa del ricorrente, nel replicare alla requisitoria scritta del P.G., nell’insistere sul motivo di ricorso, ha ribadito che le condotte addebitate alla Pascariello non integrano il reato ex art. 256 T.U.A., ma, al più, l’illecito amministrativo previsto dall’art. 255.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è fondato.

2. La doglianza della ricorrente ha ad oggetto la mancata riconduzione della fattispecie all’illecito amministrativo di cui al D.lgs. n.152/2006, art. 255, ed è afferente al tema del rapporto fra reato e illecito amministrativo previsti in caso di abbandono di rifiuti.

3. Occorrono sul punto alcune precisazioni.

4. Il primo punto da esaminare è inerente al rapporto tra le due fattispecie di cui agli artt. 255 e 256 co.1 d.lgs. 152/2006 che sono tra loro estremamente differenti ma presentano un minimo comune denominatore, ossia l’assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, che fa desumere la messa in pericolo del bene giuridico da proteggere ossia l’ambiente.

5. Questa Corte, chiamata più volte a pronunciarsi sul tema, ha affermato che: “l’ipotesi contravvenzionale disciplinata al primo comma dell’art. 256 sanziona ogni attività, da intendersi come “condotta”, che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, così distinguendosi da quella di cui al secondo comma del medesimo art. 256, che si caratterizza, invece, anche per la rilevanza della mera episodicità della condotta, posta in essere pure di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa” (Sez. III, n. 5933/2015).
Il Legislatore ritiene sussistente il reato di gestione illecita di rifiuti sia per chi effettua raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, sia per chi abbandoni o depositi in modo incontrollato i rifiuti nell’esercizio di un’attività economica.
Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, n. 5933/2015), ha ritenuto necessario fare luce su un aspetto distintivo delle due ipotesi: nel primo comma, ai fini della configurazione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, è necessario che la condotta illecita non sia occasionale, mentre nella seconda fattispecie è sufficiente la mera episodicità dell’atto posto in essere da qualsiasi soggetto nell’esercizio, anche di fatto, di un’attività economica, in-dipendentemente dalla qualifica formale della stessa.
L’abbandono di rifiuti può integrare, a seconda del soggetto responsabile, l’illecito amministrativo previsto e sanzionato dall’art. 255, 1° comma, oppure l’illecito penale previsto e punito dall’art. 256, 2° comma. Invece, l’inottemperanza alla ordinanza sopra richiamata integra gli estremi dell’illecito penale di cui al 3° comma dell’art. 255. In sostanza potrebbero es-sere applicate alternativamente: la sanzione di cui all’art. 255, 1° comma; la sanzione di cui all’art. 256, 2° comma; la sanzione di cui all’art. 256, 3° comma e, anche cumulativamente rispetto ad una di esse, la sanzione di cui all’art. 255, 3° comma.

6. L’illecito amministrativo di abbandono di rifiuti è quindi disciplinato ai sensi del 1° comma dell’art. 255: «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio».
La clausola che apre il comma appena riportato (“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2”) consente di escludere dall’ambito soggettivo della fattispecie i casi (disciplinati appunto dall’art. 256, 2° comma) in cui il fatto è commesso da titolari di imprese e responsabili di enti: autore dell’illecito amministrativo in esame è, conseguentemente, la persona fisica che non sia imprenditore o responsabile di enti. È compreso, pertanto, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame il soggetto che effettui l’abbandono o l’immissione al di fuori di una attività imprenditoriale di gestione di rifiuti ovvero nell’ambito della attività di un ente. La norma quindi non richiede che vi sia uno specifico grado di correlazione tra l’impresa e la gestione dei rifiuti, ammettendo quindi che soggetto attivo del reato possa essere anche l’impresa che non svolga professionalmente attività di gestione dei rifiuti, e che quindi svolga attività primaria diversa.

7. In punto di sanzioni connesse al divieto di abbandono per il “privato” ed il titolare/responsabile di impresa ed ente, è opportuno precisare che, pur essendo comuni alle fattispecie di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, artt. 255 e 256, le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti, le sole violazioni commesse da privati possono essere ritenute soggette alla sanzione amministrativa ex art. 255; laddove, invece, a violare il divieto siano titolari di imprese o enti, tali condotte saranno punite con la sanzione penale, ex art. 256, comma 2.

8. Le peculiari qualifiche soggettive rivestono, quindi, nell’ambito della fattispecie di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, comma 2”. In altri termini, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all’applicazione della norma penale avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo – infliggendo la sanzione penale alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi (Sez. III, n. 11595/2012). Tuttavia, tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l’atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati. La ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, secondo l’autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti, ed in particolare la norma in questione è finalizzata ad: «impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico».

9. Individuate le differenze tra le due fattispecie, la seconda questione da esaminare riguarda la natura occasionale delle condotte di gestione di rifiuti che è strettamente legata alla qualificazione della fattispecie penale in termini di reato comune o proprio, e, di conseguenza, alla dimensione delle attività di gestione.

10. L’articolo 256, comma 1 TUA incrimina infatti le condotte di gestione dei rifiuti che si svolgano secondo modalità abusive, ossia in assenza del valido titolo abilitativo prescritto dalla disciplina regolatoria in materia ambientale. Nel dettaglio, sotto il profilo della condotta, il fatto è integrato dalla realizzazione di una delle attività di «gestione» di rifiuti, quali «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario», giusta la previsione dell’articolo 183, comma 1, lett. n), TUA.

11. Quanto alla nozione di trasporto, essa non trova esplicita definizione nell’ambito della disciplina ambientale, ma può essere ricostruita nei termini della movimentazione del rifiuto, attraverso qualsiasi mezzo, da un luogo a un altro, con l’eccezione degli spostamenti effettuati all’interno delle aree private o tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via e purché contenuta nei limiti oggettivi di legge o, ancora, della movimentazione effettuata dall’imprenditore agricolo verso il luogo di deposito temporaneo dei rifiuti (articolo 193, comma 9-bis, TUA). La giurisprudenza ha riconosciuto come essa sia sanzionata autonomamente, senza che sia richiesto che i rifiuti trasportati siano poi effettivamente scaricati in qualche luogo (Sez. III, n. 1286/2003), e rilevato, altresì, che assume rilievo penale pure la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in aree private, sia obiettivamente finalizzata al loro tra-sporto all’esterno delle stesse, essendo il regime di esenzione accordato soltanto al traspor-to di rifiuti veicolati all’interno di aree private ai fini di una loro diversa sistemazione (Sez. III, n. 40860/2010; Id. n. 5312/2008). Sul tema, appare opportuno citare la sentenza n. 5031 del 9 febbraio 2012, in cui si afferma: “Per attività di trasporto di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità: si tratta, infatti, di reato comune, in quanto può essere commesso da “chiunque” e non di reato proprio, sicché non occorrono i requisiti della professionalità della condotta ovvero di un’organizzazione imprenditoriale della stessa”.

12. Focalizzando il tema oggetto della questione, si rammenta come la definizione della soggettività del reato abbia ingenerato un acceso dibattito, insistendo sul punto un nutrito orientamento che, alla luce dell’utilizzo del termine «chiunque», configura la gestione abusiva di rifiuti come reato comune, come tale contestabile anche a chi, non svolgendo professionalmente l’attività di gestione di rifiuti, eserciti la stessa in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa (ex plurimis, Sez. III, n. 24731/2007; Id. n. 7462,/2008; Id. n. 23971/2011; Id., n. 10921/2013; Id. n. 29077/2013; Id. n. 6294/2013).

13. Il D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, infatti, punisce “chiunque” effettua una attività di “raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermedia-zione di rifiuti” in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dagli artt. 208 e 216. Innanzitutto, l’utilizzazione dell’espressione “chiunque” a proposito del rea-to di esercizio abusivo di attività di gestione di rifiuti indizia una qualificazione dell’illecito in termini di reato comune, atteso che, al contrario, nel reato di abbandono o deposito in-controllato di rifiuti disciplinato dal successivo comma 2, i soggetti attivi sono espressa-mente indicati come i “titolari di imprese” ed i “responsabili di enti” (Sez. III, n. 21925/2002; Id. n. 29992/2014).

14. Tuttavia, si è sostenuto, in dottrina, che il pronome “chiunque” non è riferibile ad un agente indefinito, essendo in realtà il destinatario della norma penale soltanto il soggetto che abbia l’obbligo di sottoporsi al controllo della P.A., individuabile mediante il richiamo alle norme autorizzatorie di cui agli artt. 208 e 216 T.U. Pertanto, ”in materia di rifiuti, il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell’illecito amministrativo di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 255, per l’abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall’art. 256, comma 1, del D.lgs. cit., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito” (Sez. III, n. 41352/2014).

15. Quanto al soggetto attivo del reato, non si richiede quindi una veste formale, ma una concreta attività diretta all’abbandono di rifiuti.
In tal senso, è stato affermato che il reato di cui all’art. 256, comma secondo, D.lgs. n. 152/2006, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell’attività medesima (ex plurimis: Sez. III, n. 35945/2010; Id., n. 38364/2013; Id. n. 47662/2014; Id., n. 42222/2015; Id. n. 20237/2017).

16. Peraltro, nell’ottica di delimitare il perimetro del rimprovero penale, la Corte ritiene di dover espungere dall’alveo della fattispecie incriminatrice le ipotesi di trasporto (o, comunque, le altre ipotesi di gestione) di rifiuti caratterizzate da «assoluta occasionalità», in quanto tali carenti di quel minimum di substrato organizzativo che permea il disvalore del fatto incriminato e, in ultima analisi, non recanti la nota qualitativa distintiva della contravvenzione ambientale dell’articolo 256, comma 1, TUA.
In ogni caso, un primo e consistente filone interpretativo, nella prospettiva di assicurare una tutela estesa dei beni giuri-dici presidiati dal reato riconosce dignità applicativa alla fattispecie dell’articolo 256, comma 1 TUA anche allorquando il trasporto illecito sia svolto in maniera non professionale o in forma non imprenditoriale (ex plurimis, Sez. III, n. 21655/2010;Id. n. 24431/2011 ; Id. n. 24428/2011; Id. n. 9187/2012; Id. n. 41464/2012 ; Id. n. 25352/2012; Id. n. 15617/2013). Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del cit. D.lgs., essendo di natura istantanea e che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica (Sez. III n. 21665/2010; Id. n. 24428/2011), è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità della condotta da dati significativi, quali l’ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un’attività implicante un “minimum” di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (ex plurimis, Sez. III n. n. 21655/2010; Id. n. 45306/2013; Id. n. 8979/2014; Id. n. 8193/2016; Id. n. 5716/2016; Id. n. 29975/2016).

17. A tal fine, questo Giudice di legittimità ha fornito alcuni parametri funzionali all’accertamento dell’assoluta occasionalità avente portata esimente ai fini dell’articolo 256, comma 1 TUA, utili a guidare il percorso logico-induttivo del giudice, da un lato, e a orientare le strategie investigative e dibattimentali delle parti, dall’altro. Così, assumono valenza indiziante della natura continuativa dell’attività alcune circostanze preesistenti, contestuali e successive alla condotta, a connotazione oggettiva e soggettiva: da un lato, l’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, il quantitativo (non trascurabile) dei rifiuti gestiti e la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto; dall’altro, lo svolgimento in più occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, della successiva vendita e del fine di profitto perseguito dall’imputato (ex multis: Sez. III, n.5716/2016; Id. n. 36819/2017; Id. n. 31396/2018).

18. Va precisato infine che i suddetti fattori di “orientamento” non devono essere considerati tassativi, essendo rimessa al libero apprezzamento del giudice la valutazione di altri elementi obiettivamente significativi emergenti dalle circostanze del caso concreto. Si tratta di elementi che, se opportunamente considerati, consentono di apprezzare adeguatamente la rilevanza, nel caso specifico, del dato quantitativo dei rifiuti trasportati e della unicità dell’episodio accertato, che verrebbe meno o risulterebbe grandemente ridimensionata in presenza di altri fattori indicativi di una condotta non assolutamente occasionale e, in quanto tale, qualificabile come «attività» penalmente rilevante se esercitata in assenza di titolo abilitativo (Sez. III, n. 31396/2018).

19. Il tratto della non occasionalità, quindi, rappresenta l’autentica cifra di riconoscimento della contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti, dovendosi ritenere, per converso, che esuli dall’ambito di operatività della norma incriminatrice soltanto il “trasporto occasionale”, inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto a una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso (Sez. III, n. 29975/2016). In virtù di tale approccio, pertanto, il requisito negativo di tipicità è ancorato ad un criterio di natura funzionalistica, che, prescindendo dal dato della professionalità dell’attività, affonda le proprie radici nel sindacato circa la natura organizzata e teleologicamente orientata alla gestione dei rifiuti della condotta in contestazione, integrando una valutazione di fatto che è rimessa al giudice del merito, e dunque una questione essenzialmente probatoria, che, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità (Sez. III n. 20467/2019).

20. Alla luce di quanto dianzi esposto, appare fondata la censura della ricorrente avente ad oggetto la riconducibilità del fatto nella fattispecie contestata, in assenza di qualsivoglia accertamento in relazione alla dedotta occasionalità del trasporto.
Anzitutto, quanto ai fatti, nel caso di specie, il materiale scaricato veniva classificato come insieme di rifiuti speciali non pericolosi, ovvero inerti da attività di demolizione (calcinacci); i rifiuti trasportati, non destinati al riutilizzo, non venivano quantificati con precisione mentre nell’area in questione erano presenti, complessivamente, tre accumuli di materiale, presumibilmente scaricati dagli imputati. Quanto alla condotta materiale, la Pascariello ed il correo venivano sorpresi nell’atto di scaricare i rifiuti speciali non pericolosi da una moto ape e, alla richiesta dei carabinieri, i prevenuti non erano in grado di esibire alcuna autorizzazione o iscrizione.

21. Come emerge dalla sintetica motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale monocratico è pervenuto alla condanna dell’imputata in considerazione dell’episodio di abbandono dei rifiuti trasportati, accertato dal teste Mannello Alessandro in servizio presso i carabinieri di Cetraro Marina il quale aveva dichiarato di aver intercettato la ricorrente in compagnia del correo, intenti a scaricare da una moto ape, senza alcuna autorizzazione, del materiale inerte di risulta, lungo la strada che costeggia il fiume Aron. Dalla testimonianza risultava, altresì, che i due soggetti erano già noti alle forze dell’ordine, in particolare l’uomo, il quale era sottoposto ad una misura di sorveglianza speciale. Pertanto, in virtù della testimonianza e delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha ritenuto sussistenti circostanze gravi, precise e concordanti che hanno ricondotto la condotta contestata all’odierna ricorrente.
Più precisamente, il Tribunale ha ritenuto che l’imputata andasse dichiarata colpevole per la condotta di abbandono dei rifiuti: difatti, si legge a pag. 3 della sentenza, che il Tribunale ha reputato indubbio e certo l’abbandono dei rifiuti non pericolosi da parte dei due soggetti colti nel momento dello scarico del materiale inerte dalla moto ape.

22. Orbene, nel caso in esame, il giudice è giunto a questa conclusione con una motivazione, oltre che manifestamente illogica e contraddittoria, anche meramente apparente, e quindi mancante, in quanto non ha valutato se sussistessero le due condizioni per l’adozione della decisione adottata: il primo, relativo alla valutazione della natura della condotta addebitata all’imputato; il secondo, inerente l’ambito di applicazione del reato ritenuto.
Sotto un primo profilo, non risulta chiaro se alla condotta nella specie contestata e per la quale è intervenuta condanna, dovesse attribuirsi natura diversa e rilevanza autonoma rispetto alla condotta finale e conclusiva di abbandono, ovvero se la stessa avesse natura meramente preparatoria della condotta di abbandono e, come tale, fosse priva di autonomo rilievo penale. Sul punto, il Tribunale non si è attenuto ai principi richiamati, avendo ravvisato la sussistenza del reato sulla base della indubbia certezza dell’abbandono dei rifiuti da parte dell’odierna ricorrente così come riscontrato de visu dall’agente (pag. 3 della sentenza) senza accertare però, se, alla luce dei criteri dinanzi indicati, si fosse in presenza, o meno, di un trasporto del tutto occasionale, come invece dedotto dalla ricorrente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 256 comma 1.
Sotto il secondo profilo, risulta che il Tribunale ha attribuito alla ricorrente il reato di trasporto abusivo di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1 che, sebbene si possa configurare anche in presenza di una condotta occasionale, è anche vero che la giurisprudenza citata in punto di occasionalità, si riferisce a soggetti che in realtà svolgevano una “attività di trasporto” o una attività di impresa nella quale erano stati prodotti i rifiuti trasportati o comunque a soggetti che avevano compiuto un trasporto per conto di terzi.

23. Alla stregua di quanto sopra, seguendo i principi giurisprudenziali sopra riportati, il percorso argomentativo della sentenza impugnata non risulta coerente con l’impostazione ermeneutica. Invero, il Tribunale, ai fini della configurazione del suddetto reato, nella motivazione non ha attribuito adeguata rilevanza ad alcuni dati e, segnatamente, la tipologia del veicolo usato per il trasporto (nella specie, una moto ape), il luogo dove i rifiuti sono stati trasportati, ovvero un’area lungo il fiume in cui non vi erano case e dove erano stati già sversati altri cumuli di rifiuti (due), l’unicità o meno del trasporto, il quantitativo irrisorio o meno, la qualifica di soggetto privato, l’eventuale effettuazione di operazioni preliminari al trasporto con l’escussione del solo fine dell’abbandono del rifiuto occasionale. Tali elementi, non sono stati considerati dal Tribunale e non hanno consentito di apprezzare adeguatamente la rilevanza della condotta non assolutamente occasionale e, in quanto tale, qualificabile come “attività” penalmente rilevante ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, esercitata in assenza di titolo abilitativo.

24. Orbene, dalla motivazione si desume oggettivamente che la condotta contestata all’imputata riguardi specificamente l’abbandono dei rifiuti, ed evidente è allora la violazione di legge in cui è incorso il tribunale in quanto ha ritenuto la condotta contestata alla ricorrente rientrante nel comma 1 dell’art. 256, d.lgs. 152/2006. La sentenza ha affermato la responsabilità penale (anche) dell’odierna ricorrente non per il trasporto abusivo, previsto dall’art. 256, comma 1, ma per l’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi richiamando erroneamente l’art. 256 comma 1 che non disciplina la fattispecie dell’abbandono dei rifiuti, a cui il legislatore ha dedicato una previsione sanzionatoria ad hoc. Di conseguenza, ai fini dell’integrazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, ha omesso di esaminare e valutare se, nel caso in esame, la concreta condotta tenuta dall’imputata avesse effettivamente una propria autonoma finalità ovvero si inserisse in un’unica condotta finale di abbandono come una fase meramente preparatoria e preliminare, se la natura dei rifiuti abbandonati fosse realmente domestica o meno.

25. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Paola, altro giudice, per nuovo giudizio sul punto, non essendo ancora maturato il termine di prescrizione massima del reato in esame, che – in considerazione del periodo di sospensione di gg. 382 (rinvio dal 23.05.2017 al 10.04.2018 per adesione del difensore all’astensione; rinvio dal 26.02.2019 al 10.12.2019, per legittimo impedimento dell’imputato) – decorrerà interamente solo in data 12.07.2021.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Paola in diversa persona fisica.
Così deciso, il 5 febbraio 2021

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n. 13817-2021