In data 14 giugno 2018 sono state pubblicate 4 Direttive comunitarie (G.U.C.E. n. 150 del 14/06/2018) aventi ad oggetto i seguenti argomenti:
DIRETTIVA UE N. 849/2018 – VEICOLI FUORI USO E RAEE
Articolo 1 Modifica della direttiva 2000/53/CE
La direttiva 2000/53/CE è così modificata:
1) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, modificando periodicamente l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:
i) fissare, se necessario, valori di concentrazione massimi sino ai quali deve essere tollerata la presenza delle sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo in materiali e componenti specifici di veicoli
ii) non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) del presente paragrafo, se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;
iii) eliminare materiali e componenti di veicoli dall’allegato II, se l’impiego di sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inevitabile;
iv) in relazione ai punti i) e ii), specificare i materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento e prevedere che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.
La Commissione adotta un atto delegato distinto per ogni sostanza, materiale o componente interessati ai fini dei punti da i) a iv).»;
2) all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di integrare la presente direttiva fissando requisiti minimi per il certificato di rottamazione.»;
3) l’articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il deposito, anche temporaneo, e il trattamento di tutti i veicoli fuori uso in conformità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all’allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull’ambiente. […]
Articolo 2 Modifica della direttiva 2006/66/CE
La direttiva 2006/66/CE è così modificata:
1) all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta in conformità del piano di cui all’allegato I della presente direttiva. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. I rapporti indicano in che modo sono stati ottenuti i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta
3) l’articolo 22 è soppresso;
4) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 22 bis Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.»;
5) l’articolo 23 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull’ambiente e sul funzionamento del mercato interno.»;
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. La relazione della Commissione contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:». […]
Articolo 3 Modifica della direttiva 2012/19/UE
La direttiva 2012/19/UE è così modificata:
1) l’articolo 16 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è soppresso;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione del paragrafo
4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 9. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.
7. I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
8. La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del paragrafo 6 e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui
all’articolo 21, paragrafo 2.»; […]
DIRETTIVA UE N. 350/2018 – DISCARICHE
Articolo 1 Modifiche
La direttiva 1999/31/CE è così modificata:
1) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per sostenere la transizione dell’Unione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare degli articoli 4 e 12, lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica. […]
DIRETTIVA UE N. 351/2018 – RIFIUTI
Articolo 1 Modifiche
La direttiva 2008/98/CE è così modificata:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.»;
2) all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e che non sono costituite da né
contengono sottoprodotti di origine animale.
3) l’articolo 3 è così modificato:
a) sono inseriti i punti seguenti:
«2 bis. «rifiuto non pericoloso», rifiuto non contemplato dal punto 2;
2 ter. «rifiuti urbani»:
a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
2 quater. «rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;»; […]
DIRETTIVA UE N. 352/2018 – IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGI
Articolo 1 Modifiche
La direttiva 94/62/CE è così modificata:
1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare.»;
2) l’articolo 3 è così modificato:
a) al punto 1 il seguente testo è soppresso:
«Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all’allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;
b) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, esclusi i residui della produzione;»;
c) sono inseriti i punti seguenti:
«2 bis. «imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito;
2 ter. «imballaggio composito»: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
2 quater. si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;»; […]
Il termine ultimo per l’adeguamento ai dettami delle predette Direttive è stato indicato al 5 luglio 2020.
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