RIFIUTI E IMBALLAGGI: le novità al Testo Unico Ambientale con l’entrata in vigore del d. lgs. n. 116/2020.

In data 3 settembre 2020 è stato pubblicato il d. lgs. 3 settembre 2020 n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio“(G.U. Serie Gen. n. 226 del 11/09/2020).
La nuova riforma della disciplina ambientale, che entrerà in vigore in data 26 settembre 2020, riguarderà numerose disposizioni del Titolo Quarto del d. lgs. n. 152/2006 e si inserisce nell’ambito di 4 provvedimenti sul c.d. “pacchetto” sull’economia circolare (ovvero il d. lgs. 3 settembre 2020 n. 118, recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche“, il d. lgs. 3 settembre 2020 n. 119 recante “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso“e il d. lgs. 3 settembre 2020 n. 121 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica  la  direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti“.

Le modifiche alle disposizioni generali.

La normativa va a modificare vari aspetti della Parte Quarta del d. lgs. n. 152/2006, in primo luogo alcuni aspetti definitori del campo di applicazione e finalità (art. 177), dei principi (art. 178), della responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis, sostituito integralmente) con introduzione di un articolo dedicato ai “Requisiti generali minimi” per tale responsabilità (art. 178-ter).

In relazione ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, la possibilità di discostarsi dall’ordine gerarchico prescritto viene ora riferita “a flussi di rifiuti specifici” (non più a “singoli flussi di rifiuti”) e non più “qualora ciò sia giustificato” bensì “qualora cio’ sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall’autorita’ che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Vengono sostituiti integralmente gli articoli in tema di “Prevenzione della produzione di rifiuti” (art. 180), di “Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti” (art. 181), di “Rifiuti organici” (art. 182-bis), vengono apportate modifiche all’articolo in tema di definizioni (art. 183) e di esclusioni dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti (art. 185).

Viene inserita una disposizione riguardante il “Deposito temporaneo prima della raccolta” (art. 185-bis), inteso come raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta, nel rispetto determinate condizioni.

Vengono sostituiti integralmente gli articoli riguardanti la disciplina sulla “Responsabilita’ della gestione dei rifiuti” (art. 188), il “Sistema di tracciabilita’ dei rifiuti” (art. 188-bis), il “Catasto dei rifiuti” (art. 189), il “Registro cronologico di carico e scarico” (art. 190), il “Trasporto dei rifiuti” (art. 193), il “Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI” (art. 194-bis).

Viene inserito un articolo riguardante il “Trasporto intermodale” (art. 193-bis): per tale attività, effettuata da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è previsto che non si rientri in attività di stoccaggio a condizione che non superi
il termine finale di 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d’inizio dell’attivita’ di deposito, con ulteriori prerogative ed obblighi di comunicazione in caso tali rifiuti non siano presi in consegna entro i 6 giorni premenzonati.

Vengono modificate le competenze dello Stato (art. 195) e dei Comuni (art. 198): nel primo caso, allo Stato non spetta più l’adizione di criteri generali per la redazione di piani di settore e per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti; nel secondo caso, i Comuni non concorrono più alla gestione dei rifiuti assimilati ma solo di quelli urbani. Viene inoltre concessa la possibilità, per le utenze non domestiche, di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

L’introduzione dei “Sistemi autonomi” per gli imballaggi.

Una novità interessante è prevista dall’introduzione dell’art. 221-bis, il quale prevede che i produttori che non intendono aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223, presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un’istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalita’ giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonche’ allo “statuto tipo”, con la redazione di un’istanza ed un progetto presentata entro 90 giorni dall’assunzione della qualifica di produttore ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi gia’ esistenti. Il progetto ed il sistema devono essere redatti ed adottati secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicita’ secondo determinati parametri. Peraltro, tale procedura permetterà di evitare l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei sistemi collettivi gia’ esistenti a seguito dell’intervenuta dichiarazione di idoneita’ del progetto e sino al provvedimento definitivo, ma nel caso di comunicazione di non idoneita’ del progetto verrà ripristinato l’obbligo di partecipazione ad uno dei sistemi collettivi gia’ esistenti.

Scarica in pdf il testo integrale del provvedimento: d. lgs. 3 settembre 2020 n. 116