RIFIUTI. Inquinamento ambientale ed esecuzione delle opere di recupero ambientale da parte della Pubblica Amministrazione. T.A.R. Palermo n. 2554/2021.

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. n. 2554 del 13 settembre 2021 (ud. del 24 giugno 2021)

Pres. Ferlisi, Est. Pignataro

Rifiuti. Opere di recupero ambientale. Individuazione del responsabile dell’inquinamento. Intervento della Pubblica Amministrazione. Art. 244, 250 e 253 d. lgs. n. 152/2006.

Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice dell’Ambiente si ricava che nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso – e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente – espressamente individuata nel “comune territorialmente competente” – che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetti dei medesimi interventi. Solo nel caso in cui il Comune “non provveda” è previsto l’intervento sostitutivo della Regione e ciò al fine di salvaguardare il primario interesse ambientale che sarebbe compromesso dall’inadempimento dei responsabili della contaminazione e dal successivo inadempimento del “comune territorialmente competente” sul quale incombe la procedura d’ufficio prevista dall’art. 250. Tale potere sostitutivo viene, peraltro, espletato nell’interesse generale della comunità, al fine di garantire che l’interesse pubblico al contenimento/eliminazione dei rischi di contaminazione venga comunque tutelato, anche nell’ipotesi di inadempimento del responsabile in via primaria o dell’amministrazione titolare di competenza sostitutiva.

 

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. n. 2554 del 13 settembre 2021 (ud. del 24 giugno 2021)

02554/2021 REG.PROV.COLL.

00660/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2021, proposto dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Puglisi, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

contro

– l’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del Decreto del Dirigente Servizio 8 dell’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n° 131 del 19/02/2020 avente ad oggetto: “Discarica rifiuti solidi urbani di C.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME) – Notifica D.D.S. n° 131 del 19/02/2020”;

– di ogni altro atto presupposto o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l’atto di formale costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1481 del 7 maggio 2021;

Viste le memorie difensive e le note d’udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, così come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che:

– con atto notificato il giorno 8/4/2021 e depositato il successivo giorno 11, il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea ha impugnato il Decreto del Dirigente del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, n° 131 del 19 febbraio 2020, notificatogli il 9 febbraio 2021, con cui è stato disposto l’accertamento in entrata e ordinato contestualmente di versare, entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 2, dell’art. 35 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, la somma di € 1.332.967,71, anticipata e liquidata al Comune medesimo (che poi ha emesso i mandati di pagamento per gli interventi urgenti effettuati da ditte private ) in qualità di soggetto attuatore e “inadempiente”.

Ne deduce l’illegittimità per i motivi di:

“1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 – Impossibilità dell’azione di rivalsa nei confronti di soggetto non proprietario e/o gestore del sito o della ex discarica”.

Il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea – che a far data dal 31 dicembre 2015 si trova in condizione di Ente finanziariamente dissestato – non è proprietario, né soggetto Gestore, della discarica di contrada Zuppà poiché il terreno sul quale insiste appartiene, da venti anni, alla Società mista pubblico-privata Tirrenoambiente S.p.A..

L’art. 250 del D.lgs. n.152/2006 prevede l’intervento sostitutivo a carico del Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, della Regione; il successivo art. 253, comma 3°, poi, dispone espressamente che le azioni di “ripetizione delle spese possono essere esercitate nei confronti del proprietario del sito”; pertanto, l’onere della restituzione delle somme anticipate dalla Regione Siciliana per gli interventi sostitutivi e d’urgenza graverebbe esclusivamente sul proprietario dell’area bonificata, nei confronti del quale dovrebbe essere azionata la rivalsa;

“2 – In via subordinata, mancata considerazione dell’esimente costituita dalla riconosciuta impossibilità oggettiva per un Comune in dissesto finanziario di poter effettuare – in via sostitutiva – interventi di rilevante importo a carico del proprio bilancio – Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 244 T.U.EE.LL. in combinato disposto con gli articoli 1218 e 1256 C.C.”;

“3 – Violazione e mancata applicazione dell’art. 239 del D.Lgs. 152/2006 – Mancata considerazione della deroga espressa all’art 250 T.U. Ambiente per interventi eseguiti per la bonifica, anche parziale di ex discarica inserita nell’ambito del Piano Regionale delle Bonifiche delle discariche – Impossibilità conseguente dell’esercizio di azione di rivalsa”;

“4 – Violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 27, della Legge 549/95 in conseguenza della richiesta di restituzione da parte della Regione di contributi di carattere finalizzato da erogare ai Comuni sede di ex discariche quali contributi per interventi di mitigazione ambientale e bonifica”.

L’art. 239 del T.U. Ambiente prevede che le disposizioni del Titolo V° (artt. da 239 a 253 del D.Lgs. 152/2006) non si applicano agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

Nessun ruolo, in questi casi, viene attribuito dalla legge ai Comuni.

La discarica di Contrada Zuppà rientra nell’ambito del Piano Regionale delle Bonifiche delle discariche.

In sostanza, la Regione siciliana agisce contro il Comune poiché a far data dalla chiusura dell’attività imposta al sequestro penale della discarica avvenuto a novembre 2014, Tirrenoambiente versa in condizioni di sostanziale e persistente illiquidità;

CONSIDERATO che:

– l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma il 14 aprile 2021;

– in esito all’udienza camerale del 4 maggio 2021, con ordinanza collegiale istruttoria n. 1481 del 7 maggio 2021: sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Amministrazione e fissata la nuova camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione domanda cautelare, con sospensione interinale dei provvedimenti impugnati;

– il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in esecuzione dell’ordine istruttorio, ha depositato il 13 maggio 2021, la chiesta relazione e relativi allegati; dopo la ricostruzione della vicenda procedimentale, in particolare, ha invocato a fondamento della pretesa restitutoria oggetto dei provvedimenti impugnati, la Legge Regionale n.3/2016 che, con l’art.35, comma 2, autorizza il recupero delle somme nei confronti proprio del Comune inadempiente che, a sua volta, potrà rivalersi sul Gestore inadempiente con tutte le garanzie derivanti dalla normativa vigente; ha precisato, inoltre, che:

1) il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, nel presente giudizio, si è limitato ad impugnare solo il D.D.G. n.131/2020 senza sollevare alcuna contestazione rispetto agli atti preliminari al Decreto impugnato;

2) il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea è il maggior azionista della società Tirreno Ambiente;

3) la procedura in danno e il conseguente recupero delle somme erogate, è stata posta a carico del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea quale Soggetto inadempiente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.250 del d.lgs. n. 152/2016 e 35 della l.r. n. 3/2016;

4) con sentenza n. 41 del 2021, il T.A.R. Catania, sez. II, per analoga vicenda, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea;

– l’Avvocatura distrettuale, con memoria del 11 giugno 2021, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio a causa dell’omessa notifica alla società Tirrenoambiente e, nel merito, la sua infondatezza;

– il Comune ricorrente, con note d’udienza depositate il 22 giugno 2021, ha insistito nella tesi secondo la quale ai sensi dell’art. 250 del citato D.Lgs. n.152/2006, sono, prioritariamente, le Regioni, e non i Comuni, a doversi occupare – di fatto e in via sostanzialmente esclusiva – del recupero e della messa in sicurezza dei siti delle ex discariche comprensoriali di rr.ss.uu., tanto di quelle ancora in esercizio, quanto di quelle dismesse;

– all’udienza di trattazione della domanda cautelare del 24 giugno 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

RITENUTO che il ricorso è infondato nel merito e va rigettato, con salvezza degli atti impugnati, potendosi, dunque, prescindere dal vaglio delle eccezioni preliminari in rito sollevate ex adverso.

Il Collegio condivide, e fa proprie, le argomentazioni – sinteticamente di seguito richiamate – poste a sostegno del precedente reso dal T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione II, di cui alla sentenza n. 41 del gennaio 2021, per analoga vicenda oggetto del ricorso proposto sempre dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, odierno ricorrente, per somme poste a carico del medesimo, per interventi sostitutivi presso la discarica in argomento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 250 del d.lgs. n. 152/2016 e 35 della l.r. n. 3/2016, sentenza con la quale è stata dichiarata la legittimità degli atti impugnati.

Il provvedimento impugnato, infatti, risulta conforme alle disposizioni contenute nell’art. 250 del D.lgs. n. 152/2006 e nell’art. 35 della l.r. n. 3/2016.

L’art. 250 citato dispone, infatti, che “qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’art. 242 (misure necessarie di prevenzione nelle zone interessate dalla contaminazione, indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento ed attività successive) sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio”.

In attuazione della norma sopra menzionata, l’art. 35 della l.r. n. 35/2016 istituisce il fondo per le “anticipazioni” delle somme necessarie per gli interventi sostitutivi da parte della Regione, in subordine dei comuni inadempienti, prevedendo, inoltre, la procedura di recupero delle somme “necessarie per gli interventi sostitutivi” a carico dei “comuni inadempienti”.

Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice dell’Ambiente si ricava, inoltre, che nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso – e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente – espressamente individuata nel “comune territorialmente competente” – che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetti dei medesimi interventi. Solo nel caso in cui il Comune “non provveda” è previsto l’intervento sostitutivo della Regione e ciò al fine di salvaguardare il primario interesse ambientale che sarebbe compromesso dall’inadempimento dei responsabili della contaminazione e dal successivo inadempimento del “comune territorialmente competente” sul quale incombe la procedura d’ufficio prevista dall’art. 250. Tale potere sostitutivo viene, peraltro, espletato nell’interesse generale della comunità, al fine di garantire che l’interesse pubblico al contenimento/eliminazione dei rischi di contaminazione venga comunque tutelato, anche nell’ipotesi di inadempimento del responsabile in via primaria o dell’amministrazione titolare di competenza sostitutiva.

Emerge, inoltre, con evidenza, che le disposizioni dell’art. 250 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35 della l.r. n. 3/2016 prevedono un intervento “sussidiario” della Regione laddove fanno espresso riferimento al meccanismo delle “anticipazioni” (art. 250, ultimo cpv.) e alle conseguenti “procedure di recupero” (art. 35, comma 2°, l.r. n. 3/2016).

Infine, il contenuto e il tenore letterale delle delibere di Giunta regionale che hanno stanziato le risorse finanziarie per gli interventi di smaltimento del percolato nel periodo di riferimento (delibere n. 147/2018, n. 378/2018 e n. 299/2019) rendono manifestamente infondata l’ulteriore censura concernente la presunta inapplicabilità, al caso in esame, della disposizione dell’art. 250 del D.lgs. n. 152/2006 trattandosi di discarica inserita nel piano regionale delle bonifiche.

A tale riguardo è sufficiente rilevare che tutte le predette delibere della Giunta Regionale hanno fatto espresso riferimento alla procedura sostitutiva in danno di cui all’art. 250 del D.lgs. n. 152/2020 per interventi urgenti di smaltimento del percolato e non ad interventi di “bonifica”;

RITENUTO che le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

Scarica in pdf il testo della sentenza: t.a.r. palermo, sez. 1, sent. n. 2554-2021

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