RIFIUTI. Natura del reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione ex art. 256 comma 4 d. lgs. n. 152/2006.: istantaneo o permanente? Cassazione Penale n. 10933/2019.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 10933 del 13 marzo 2019 (ud. del 6 dicembre 2018)
Pres. Lapalorcia, Est. Ramacci

Rifiuti. Natura del reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione. Art. 256 comma 4 d. lgs. n. 152/2006.

La contravvenzione di cui all’art. 256, comma 4 d. lgs. 152/06 può presentarsi, in concreto, come reato istantaneo (nel caso in cui, ad esempio, alla singola inosservanza segua immediatamente la cessazione dell’attività), come reato eventualmente abituale, quando si configuri attraverso condotte reiterate, ovvero eventualmente permanente, come nei casi dianzi richiamati o, comunque quando si concreta con la protrazione nel tempo della situazione antigiuridica creata da una singola condotta.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 10933 del 13 marzo 2019 (ud. del 6 dicembre 2018)

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 6 luglio 2017 ha dichiarato OMISSIS responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 4 d. lgs. 152/2006 e lo ha condannato alla pena dell’ammenda per avere, quale responsabile della gestione dell’isola ecologica sita in località Cunicchio in Comune di Bagnoregio, omesso di osservare le prescrizioni contenute o richiamate nell’autorizzazione rilasciata dall’ente proposto, in quanto venivano lasciati cumuli di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Bagnoregio sparsi sul piazzale della predetta isola ecologica anziché all’interno degli scarrabili e, allo stesso modo, altri rifiuti organici all’interno di scarrabili con evidenti segni di percolamento (in Bagnoregio, il 22/8/2014).
Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo di impugnazione censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.,  osservando che il giudice del merito avrebbe rigettato la richiesta di proscioglimento deducendo, dallo stato di decomposizione dei rifiuti e del correlato fenomeno di percolamento, che la condotta contestata sarebbe stata poste in essere per un apprezzabile lasso di tempo.
Rileva, a tale proposito, che il giudice sarebbe incorso in errore, in quanto, considerata la stagione in cui il reato è stato accertato ed il fatto che la produzione di percolato varia in funzione delle condizioni meteorologiche, della umidità media e del grado di compattazione del rifiuto, una simile valutazione sarebbe del tutto inconferente.
Aggiunge che l’assenza di precedenti penali ed il fatto che la società di cui era il legale rappresentante è fallita, con la conseguenza che sarebbe impossibile porre in essere analoghe condotte illecite, sarebbero elementi che il giudice avrebbe potuto utilizzare per accogliere la richiesta di proscioglimento.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento dell’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione è infondata e deve essere rigettata.
2. Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall’art. 568, comma quinto cod. proc. pen., alla verifica dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, (dep. 2014), P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007 (dep. 2008), Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep. 2004), Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).
Si è peraltro affermato che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pl. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).
Ciò è avvenuto nella fattispecie, ma la decisione impugnata risulta immune da censure.
3. Come è noto, l’art. 256, comma 4 d. lgs. 152/06 sanziona le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché le ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
La giurisprudenza di questa Corte ha collocato la contravvenzione in esame tra i reati permanenti in una risalente pronuncia (Sez. 3, n. 16890 del 14/4/2005, Gallucci ed altro, Rv. 231649), riferita all’allora vigente art. 51, comma 4 d. lgs. 22/1997, ora sostituito dall’art. 256, comma 4 d. lgs. 152/06, osservando, dopo aver confrontato la disposizione con quella, più grave, prevista dal primo comma del medesimo art. 51 (ora sostituita dall’art. 256, comma 1 d. lgs. 152/06) che sanzionava l’illecita gestione, che l’inottemperanza alle prescrizioni non consente di ritenere “autorizzata” l’attività svolta ed aggiungendo che non avrebbe alcun rilievo il fatto che l’Autorità abbia stabilito un termine per l’adempimento delle prescrizioni e che lo stesso risulti superato, in quanto è punito non l’inadempimento delle prescrizioni, ma il protrarre la specifica condotta rapportata ai rifiuti (di smaltimento, recupero, trasporto, ecc.), che non può ritenersi “autorizzata” senza l’osservanza delle stesse. Tant’è che se la menzionata condotta cessasse, diverrebbe penalmente irrilevante l’inottemperanza alle prescrizioni dell’autorizzazione.
Successivamente si è precisato che, qualora la violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento amministrativo non consista soltanto in puntuali inosservanze di modalità con le quali deve essere svolta l’attività (che possano essere eliminate in qualsiasi momento senza particolari interventi), bensì derivi dalla mancata realizzazione di un’opera che sia stata prescritta come condizione per lo svolgimento della attività stessa, il reato deve ritenersi permanente, essendo punita la protrazione della specifica condotta di smaltimento, recupero, trasporto od altro senza l’osservanza della prescrizione che imponeva la realizzazione dell’opera (così, testualmente, Sez. 3, n.24110 del 19/5/2012, Pecora, non massimata)
Va tuttavia osservato come la giurisprudenza di questa Corte si sia altre volte interrogata sulla natura del reato di illecita gestione, rispetto al quale quello in esame si pone come reato autonomo integrante un’ipotesi attenuata rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi tre commi dell’art. 256 e non anche di circostanza (lo specifica la massima di Sez. 3, n. 42394 del 28/09/2011, Rossetti, Rv. 251425), giungendo alla conclusione che trattasi di reato istantaneo in quanto si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, a meno che, nel caso in cui la condotta è ripetuta, non si configuri come reato eventualmente abituale (Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006 (dep. 2007), Gritti e altro, Rv. 236326; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; Sez. 3, n. 41069 del 22/9/2015, Tenti, non massimata; Sez. 3, n. 5611 del 15/12/2016 (dep. 2017), Botta, non massimata. V. anche Sez. 3, n. 21655 del 13/4/2010, Hrustic, Rv. 247605; Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014 (dep. 2015), Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv. 262514; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016 (dep. 2017), Angeloni e altro, Rv. 270947 con riferimento all’omologo reato sanzionato dalla disciplina emergenziale). Va tuttavia tenuto presente, ai fini della classificazione del reato, quanto ulteriormente precisato in tema di occasionalità della condotta di trasporto illecito (v. da ultimo Sez. 3, n. 31396 del 11/5/2018, Halilovic, non ancora massimata, con richiami ai precedenti).
Ai fini della classificazione del reato di cui all’art. 256, comma 4 d. lgs. 152/06, deve dunque farsi riferimento alla richiamata giurisprudenza, ma chiarendo che certamente il reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione è ipotesi di reato del tutto autonoma rispetto a quelle previste nei commi precedenti e non una mera circostanza ed, inoltre, prevede sanzioni più lievi, ma il riferimento contenuto nella massima della citata sentenza 42394/2011, secondo cui si tratta, nel caso della contravvenzione in esame, di un’ipotesi attenuata rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi tre commi dell’art. 256, non pare corretta (non si vede, infatti, quale legame possa avere la contravvenzione in esame, ad esempio, con l’abbandono di rifiuti sanzionato dal secondo comma) e non trova riscontro nella motivazione della sentenza che non contiene una simile affermazione.
Ciò posto, deve osservarsi, quanto alla classificazione del reato, che le diverse conclusioni cui le richiamate decisioni sono pervenute è giustificata dalla particolarità della fattispecie astratta la quale, come si è osservato anche in dottrina, richiama genericamente le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi che possono essere diverse e di vario tipo, comprendendo non soltanto quelle normalmente imposte, ma anche quelle espressamente individuate in ragione della specifica attività autorizzata.
La contravvenzione di cui all’art. 256, comma 4 d. lgs. 152/06 può dunque presentarsi, in concreto, come reato istantaneo (nel caso in cui, ad esempio, alla singola inosservanza segua immediatamente la cessazione dell’attività), come reato eventualmente abituale, quando si configuri attraverso condotte reiterate, ovvero eventualmente permanente, come nei casi dianzi richiamati o, comunque quando si concreta con la protrazione nel tempo della situazione antigiuridica creata da una singola condotta.
Da ciò derivano conseguenze diverse, anche per quanto riguarda l’applicazione della causa di non punibilità invocata dall’odierno ricorrente.
4. Nel caso di specie il giudice del merito, dopo aver descritto in motivazione i fatti accertati ed aver riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ponendo l’accento sul fatto che le condizioni dei luoghi consentivano di desumere che la condotta illecita si era protratta per un certo lasso di tempo. Tale affermazione è contestata dal ricorrente che la ritiene frutto di mera supposizione.
A tale proposito deve osservarsi che, con riferimento al reato permanente, questa Corte ha già affermato, con riferimento ai reati edilizi, che lo stesso, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell’alveo del comportamento abituale che preclude l’applicazione di cui all’art. 131-bis cod. pen., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell’offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265448).
Si è poi sostenuto che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai reati necessariamente abituali, mentre per ciò che concerne i reati eventualmente abituali la disposizione non è applicabile solo nel caso in cui tali reati siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, P.M. in proc. Halilovic, Rv. 268566. Conf. Sez. 7, n. 13379 del 12/1/2017, Boetti, Rv. 269406; Sez. 3, n. 30134 del 5/4/2017, Dentice, Rv. 270255) sebbene si sia in un’occasione ritenuta l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. a tale tipologia di reati a condizione che ciascuna singola condotta, isolatamente considerata, sia di lieve entità, osservandosi che l’irrilevanza del carattere di lieve entità di ciascun fatto, isolatamente considerato, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di commissione di più reati autonomi e della stessa indole e non a quella di commissione di singoli reati avente ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (Sez. 3, n. 38849 del 5/4/2017, Alonzo, Rv. 271397).
Da quanto affermato nella sentenza impugnata, dunque, sembra potersi ritenere che il giudice del merito abbia considerato la condotta come abituale perché reiterata nel tempo, ma accertata all’esito di un unico sopralluogo da parte della polizia giudiziaria, deducendone la reiterazione dalle condizioni dei rifiuti, ritenute comunque, dalla difesa dell’imputato, direttamente dipendenti da fattori esterni estremamente variabili.
Anche l’assunto difensivo, però, resta confinato nell’ambito delle mere deduzioni, perché si fonda sul fatto che il clima del luogo alla data dell’accertamento, avrebbe potuto accelerare la decomposizione dei rifiuti, senza che, tuttavia, tale circostanza sia stata dimostrata nel giudizio di merito.
Il motivo di ricorso, pertanto, risulta infondato.
Deve peraltro osservarsi che il giudice del merito ha in ogni caso effettuato in motivazione un complessivo giudizio negativo sul fatto tale da evidenziare comunque la presenza di dati obiettivamente preclusivi di una valutazione di particolare tenuità, avendo dato conto di un fenomeno di percolamento definito ingente e causante odori nauseabondi che avevano impedito alle persone che effettuarono il controllo di avvicinarsi, nonché della presenza di rifiuti “abbondanti” alla rinfusa. Ha inoltre individuato una pena base superiore, seppure non di molto, al minimo edittale (1.500 euro di ammenda in luogo dei 1.300 pari alla metà della pena minima per la violazione di cui al comma 1 dell’art. 256 d. lgs. 152/06).
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 6 dicembre 2018

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