Rifiuti. Nozione di informazione ambientale, non necessarietà dell’interesse qualificato all’accesso documentale. T.A.R. Sicilia Catania.

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, sentenza n. 715 del 5 aprile 2017 (ud. 22 febbraio 2017)

Pres. Savasta, Est. Leggio

Rifiuti. Informazione ambientale. Formulari di identificazione dei rifiuti. Nozione di informazione ambientale. Inclusione. Dimostrazione dell’interesse qualificato all’accesso. Artt. 2 e 3 d. lgs. n. 195/2005.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 prevede che l’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, pertanto non solo non è necessario dimostrare un interesse qualificato, ma è altresì ammessa una forma di controllo dell’agere amministrativo.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2016, proposto da:
Commerciale Sicula s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Vinciprova C.F. VNCVCN70S14C342U, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, P.zza. Giovanni Verga, 16;

contro

Comune di Trecastagni, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ecomondo s.r.l. non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del provvedimento del Comune di Trecastagni n. 13783 del 30.07.2016, nella parte in cui viene parzialmente denegato alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti con istanza del 14.06.2016 per ragioni di riservatezza,

e per l’accertamento

del diritto di accesso documentale in favore della ricorrente,

e per la conseguente condanna

dell’Amministrazione resistente al rilascio della documentazione indicata al punto 8) dell’istanza di accesso del 14.06.2016, e precisamente al rilascio di copia dei “formulari di identificazione dei rifiuti – la copia n. 1 e n. 4 – che, a norma dell’art. 193 del D.Lg.s. 152/2006 e del DM Ambiente 145/1998, sono stati emessi ad ogni intervento di pulizia- spurgo per la raccolta dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili”, in quanto “informazione ambientale” accessibile ex artt. 2 co 1 e 3 D.lgs n. 195/2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente espone di operare, da oltre vent’anni, nel settore della locazione, pulizia e spurgo di bagni mobili ecologici, ove vigono disposizioni normative particolarmente stringenti in materia di gestione dei rifiuti e tracciabilità degli stessi, e di avere, sovente, subito la concorrenza sleale di altri competitors che, pur praticando prezzi più bassi nelle procedure di gara, effettuavano poi delle indebite economie nella fase esecutiva degli appalti, tramite la difettosa esecuzione delle prestazioni e l’omessa o non corretta gestione e tracciatura dei rifiuti.

La ricorrente precisa che la scoperta di tali fatti ed il conseguente esercizio del diritto di difesa è stato possibile anche grazie all’esercizio del diritto di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e della L.R. Sicilia 10/1991, oltre che, in relazione ai formulari di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 195/2005 (c.d. trasparenza amministrativa in materia ambientale).

La ricorrente, dopo aver precisato di avere partecipato alla gara di appalto indetta dal Comune di Trecastagni per l’affidamento del servizio di locazione e pulizia-spurgo bagni mobili ecologici in occasione della festa di Sant’Alfio 2016, e di essersi classificata al secondo posto dopo la controinteressata, espone di avere avanzato, in data 14 giugno 2016, motivata istanza di accesso ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 (trasparenza amministrativa) e del D.Lgs.195/2005 (trasparenza amministrativa ambientale), chiedendo di acquisire documentazione relativa alla procedura selettiva esperita e all’esecuzione dell’appalto.

In data 30 luglio 2016 il Comune provvedeva al rilascio di tre dei documenti richiesti e denegava l’accesso con riferimento agli altri atti oggetto dell’istanza di accesso per ragioni di riservatezza, poiché l’aggiudicataria aveva espresso il proprio diniego alla divulgazione dei propri dati sensibili.

Da qui il ricorso in epigrafe, volto ad ottenere, previa declaratoria di illegittimità del rifiuto parziale opposto dall’amministrazione, la condanna all’ostensione dei formulari di identificazione dei rifiuti richiesti al punto 8) dell’istanza di accesso in data 14.06.2016 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 195/2005.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ sufficiente richiamare il precedente della Sezione, sentenza n. 2936/2016 del 14.11.2016, che decidendo su ricorso analogo a quello in epigrafe, proposto dalla Commerciale Sicula contro altro Comune per ottenere l’ostensione di documenti del tutto simili a quelli richiesti con l’istanza di accesso per cui è causa, ha ritenuto ostensibili i formulari di identificazione dei rifiuti emessi ad ogni intervento di pulizia- spurgo per la raccolta dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili.

Con la predetta sentenza la Sezione, attraverso un excursus della giurisprudenza di questo TAR ( Sez. I, n.298/2015, che ha accolto in parte analogo ricorso, limitatamente all’ostensione dei formulari di identificazione dei rifiuti, in quanto rientranti nella nozione di informazione ambientale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 195 del 2005; Sez. II, 1095/2016), ed anche del TAR Lazio (T.A.R. Lazio, Sezione I, n. 32365/2010; n. 2190 del 3 marzo 2009 e n. 13808 del 29 dicembre 2009) e del Consiglio di Stato ( Sez. IV, n. 2091/2010), rilevata la complessiva prevalenza di orientamenti favorevoli all’accesso documentale in casi simili a quello di specie,

ha consentito la visione ed estrazione di copia dei formulari di identificazione dei rifiuti richiesti dalla ricorrente “in quanto ipotesi speciale (c.d. informazione ambientale) per la quale non solo non è necessario dimostrare un interesse qualificato, ma è altresì ammessa una forma di controllo dell’agere amministrativo”.

In tal senso, infatti, il già citato art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 prevede che “L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”.

La richiamata sentenza Cons. Stato, sez. IV, n. 2091/2010, ha inoltre affermato, sul piano dell’interesse ad agire, che l’impresa operante nel settore ben può difendere le proprie aspettative di stipula di futuri contratti di appalto anche mediante la verifica della correttezza dell’operato dell’impresa concorrente in atto esecutrice della fornitura.

Alla luce dei precedenti richiamati, il Collegio ritiene di esprimersi favorevolmente sull’istanza della ricorrente, ordinando all’Amministrazione intimata di consentire l’accesso ai formulari di identificazione dei rifiuti di cui al punto 8) dell’istanza di accesso del 14.06.2016 entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, così provvede:

1) annulla il provvedimento di rigetto impugnato limitatamente al diniego concernente la documentazione di cui al punto 8) dell’istanza del 14 giugno 2016;

2) accerta e dichiara il diritto della s.r.l. Commerciale Sicula all’accesso ai documenti indicati nell’istanza predetta di cui al n. 8;

3) ordina al Comune di Trecastagni di esibire (anche mediante estrazione di copia) i formulari richiesti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Trecastagni a rifondere alla ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella complessiva somma di euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario