Rifiuti. Rimozione, ordinanza di rimozione, incendio, sospensione dell’atività. T.A.R. Veneto n. 31/2017.

T.A.R Veneto, Sez. III, sent. n. 31 del 12 gennaio 2017 (ud. del 16 novembre 2016)

Pres. Settesoldi, Est. Coppari

Rifiuti. Ordinanza di rimozione. Sospensione dell’attività. Incendio. Art. 192 comma 3 d. lgs. n. 152/2006.

COMMENTO:

Nella fattispecie in esame veniva emesa ordinanza di rimozione dei rifiuti presenti presso un’azienda, con relativo crono-programma per ulteriori adempimenti e subordinando la ripresa dell’attività all’ottemperanza degli adempimenti prescritti con l’ordinanza stessa. L’adozione dell’ordinanza ex art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006 veniva ritenuta legittima essendo giustificata dalla necessità di consentire una verifica al fabbricato per la valutazione degli interventi necessari ad assicurare la sicurezza dell’impianto ai fini della ripresa dell’attività. Tanto più che, al momento dell’emanazione dell’ordinanza, il fabbricato era già stato giudicato inagibile dai Vigili del Fuoco, poichè a causa “dell’estensione e delle proporzioni dell’incendio”, l’edificio interessato aveva riportato “evidenti rigonfiamenti e inclinature delle strutture portanti”,e quindi la richiesta di rimozione dei rifiuti era proporzionata alla gravità dell’evento ed idonea a contrastare una situazione di potenziale pericolo o danno per l’igiene pubblica e l’ambiente. Il Collegio segnalava inoltre che il pericolo di incendio fosse già stato segnalato prima della verificazione effetiva dell’evento, proprio a causa delle modalità di stoccaggio di rifiuti e MPS.

 

T.A.R Veneto, Sez. III, sent. n. 31 del 12 gennaio 2017 (ud. del 16 novembre 2016)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2011, proposto da:
Filippi Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvo Renato Cerruto, con elezione di domicilio ex lege presso la segreteria del TAR;

contro

Comune di Noventa Vicentina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Casa, con domicilio eletto presso l’avvocato Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 84;
Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani , Paola Mistrorigo, Giorgio Fracasso , Maria Elena Tranfaglia C.F., Fausta Dalla Chiara , Ilaria Bolzon , con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Regione Veneto non costituito in giudizio;

nei confronti di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Arpav) non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 39 datata 23.05.2011 del Comune di Noventa Vicentina (Vi), notificata alla ricorrente in data 24.05.2011 avente ad oggetto : “Incendio Ditta Filippi Snc con sede in Via dell’Industria n. 1 – Noventa Vicentina – Ordinanza per la rimozione e l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi”;

nonché

di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, e in particolare”:

dell’ordinanza n. 37 del 22.05.2011 del Comune di Noventa Vicentina;

dell’ordinanza n. 42 datata 08.06.2011 del medesimo Comune di Noventa Vicentina;

della determinazione n. 79 del 07.06.2011 della Provincia di Vicenza;

del provvedimento datato 22.06.2011 del Comune di Noventa Vicentina – prot. n. 11478;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Noventa Vicentina e di Provincia di Vicenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, la società Filippi s.n.c. ha impugnato l’ordinanza n. 39 del 23 maggio 2011 del Comune di Noventa Vicentina (nonché gli atti ad essa presupposti e/o consequenziale evidenziati in epigrafe), con la quale, a seguito dell’incendio occorso in data 22 maggio 2011 presso il proprio impianto autorizzato alla raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, le veniva ordinato di:

– “provvedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi, previa presentazione di un programma di smaltimento da sottoporre al … Comune e da inviare per conoscenza alla Provincia di Vicenza e all’ARPAV …;

far eseguire da un laboratorio autorizzato, analisi di caratterizzazione dei rifiuti presenti in deposito;

dare priorità alla rimozione dei rifiuti presenti in luogo pubblico, che dovranno essere allontanati nel tempo massimo di gg. 15 (quindici), previa presentazione di un crono-programma di smaltimento;

provvedere all’allontanamento urgente di tutti i rifiuti e materie prime e secondarie infiammabili all’interno e all’esterno dello stabile”.

1.1. Inoltre, quanto al crono-programma di smaltimento suddetto, veniva altresì stabilito che esso dovesse “contenere almeno le seguenti informazioni”:

– natura, quantità, origine dei rifiuti rinvenuti;

– documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito;

– indicazione degli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti;

– tempi di attuazione del programma di smaltimento;

– eventuali indagini del suolo in vista di un eventuale progetto di bonifica ai sensi dell’art. 239, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006;

– analisi del suolo del fossato retrostante l’azienda;

– analisi delle acque stoccate nella vasca di prima pioggia.

1.2. A seguito di tale ordinanza, veniva adottata la determinazione n. 79 del 7 giugno 2011 della Provincia di Vicenza con la quale veniva disposta l’immediata sospensione dell’attività dell’impianto in questione sul presupposto dell’esistenza di una situazione di potenziale pericolo o danno per l’igiene pubblica e l’ambiente, ai sensi dell’art. 35 L.R. n. 3/2000, subordinando la ripresa dell’attività all’ottemperanza degli obblighi prescritti dall’ordinanza n. 39/2011.

1.3. La ricorrente ha dunque contestato la legittimità di tale ultima ordinanza n. 39 del 2011, chiedendone l’annullamento unitamente a quello in via derivata degli atti ad essa connessi o comunque consequenziali, per i seguenti motivi: a) la nullità dell’ordinanza suddetta per mancanza di sottoscrizione; b) eccesso di potere per illogicità e per violazione del principio di proporzionalità, in quanto non sarebbe stato indicato “a quali rifiuti l’amministrazione comunale faccia riferimento”, né si comprenderebbe la ragione per la quale la ricorrente si sarebbe dovuta far carico della rimozione integrale di tutti i rifiuti dal momento che l’incendio avrebbe interessato solo un’area circoscritta dell’azienda; c) eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente e violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, poiché, nel caso di specie difetterebbe un’ipotesi di “abbandono” di rifiuti e sarebbe stata adottata da un dirigente del Comune anziché dal Sindaco, oltre che in assenza di contraddittorio; d) violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa previa comunicazione di avvio del procedimento; e) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, mancando “i presupposti per l’applicazione di una misura interdittiva così drastica” e penalizzante per l’attività della ricorrente, tenuto conto che, dall’esito della “verifica preliminare” commissionata dalla ricorrente ad un “tecnico di fiducia”, sarebbe stata sufficiente un’inagibilità parziale (anziché totale) dell’impianto.

2. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Noventa Vicentina, sia la Provincia di Verona, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

3. Con ordinanza n. 712 del 2011, adottata all’udienza camerale del 6 settembre 2011, questa Sezione ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia in via cautelare del provvedimento impugnato.

4. In vista della discussione del merito, la Provincia di Verona ha depositato una memoria conclusiva con la quale ha eccepito la “sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto provinciale n. 79 del 2011, superato dal successivo provvedimento provinciale prot. 16069 del 29 febbraio 2012 non impugnato”, e all’udienza pubblica del 16 novembre 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Il Collegio ritiene di potersi esimere dall’esame dell’eccezione svolta in via preliminare tenuto conto dell’infondatezza del ricorso.

5.1. Ed invero, quanto alla pretesa nullità derivante dall’assenza della sottoscrizione dell’ “estensore responsabile”, deve osservarsi che è documentalmente provato che l’originale del provvedimento è sottoscritto in forma autografa (cfr. doc. 3 della resistente), di talché deve ritenersi soddisfatta la condizione richiesta ai fini della validità dell’atto, con conseguente irrilevanza dell’esistenza o meno di una sottoscrizione autonoma anche sulla copia notificata all’interessato. Peraltro, nel caso in esame, la copia conforme riporta chiaramente la provenienza e le generalità del soggetto estensore dell’atto (cfr. doc. 1 della ricorrente).

5.2. Con il secondo ed il quinto motivo di ricorso, la ricorrente contesta in sostanza la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un ordine di rimozione integrale dei rifiuti.

5.2.1. Le censure possono essere esaminate congiuntamente in considerazione della loro correlazione logica.

5.2.2. Al riguardo deve osservarsi che il provvedimento impugnato ricalca pedissequamente la relazione dell’ARPAV inviata al Comune, con la quale veniva richiesta l’adozione dell’ordinanza ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e si giustifica con la necessità di consentire una verifica su tutto il fabbricato, ai fini di poter valutare quali interventi si rendessero necessari per assicurare la sicurezza dell’impianto, in vista della ripresa dell’attività.

5.2.3. Invero, l’obiezione per cui l’incendio sarebbe stato solo parziale non ha pregio.

5.2.4. Infatti al momento dell’adozione dell’ordinanza n. 39 del 2011 era già stata disposta l’inagibilità dell’intero edificio (cfr. ordinanza sindacale n. 37 del 22 maggio 2011), a seguito dalla nota redatta dai Vigili del Fuoco di Vicenza nell’immediatezza del fatto e dalla quale era emerso che, a causa “dell’estensione e delle proporzioni dell’incendio”, l’edificio interessato aveva riportato “evidenti rigonfiamenti e inclinature delle strutture portanti”.

5.2.5. Né, del resto, la “perizia” di parte prodotta in giudizio dalla ricorrente potrebbe essere ritenuta idonea a superare i rilievi effettuati dall’organo pubblico deputato a tale forma di controllo.

5.2.6. Pertanto, al momento dell’adozione dell’ordinanza n. 39 del 2011, la richiesta di sgombero totale dei rifiuti era senz’altro proporzionata alla gravità dell’evento e alla necessità di individuare tutte le misure necessarie per la sicurezza dell’impianto.

5.2.7. Ciò è tanto più vero se si considera che il pericolo di incendio per l’impianto in questione era stato segnalato dall’ARPAV ben prima dell’episodio del 22 maggio 2011, a causa delle “modalità di stoccaggio dei rifiuti e delle MPS” e delle conseguenti criticità, oltre che per la “sicurezza in ambiente di lavoro”, anche in ordine alle “misure di prevenzione antincendio” (cfr. rapporto tecnico ARPAV dell’8 marzo 2011 sub doc. n. 19 della Provincia di Vicenza).

5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si contesta la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006, poiché non ricorreva un caso di “abbandono” di rifiuti.

5.3.1. Anche tale censura è infondata, atteso che la disposizione citata sanziona non solo l’abbandono, ma anche il “deposito” incontrollato di rifiuti, che certamente risultava integrato, nel caso di specie, in relazione ai materiali combusti presenti in loco, anche al di fuori del perimetro dell’edificio. Inoltre, non essendo nota la dinamica dell’incendio, è pacifico che il legittimato passivo dell’ordine di rimozione in questione dovesse essere il “proprietario” ovvero il “titolare di diritti di godimento” sul bene.

5.4. Quanto alla dedotta questione in ordine alla competenza esclusiva del Sindaco all’emissione dell’ordinanza ex art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, ad avviso del Collegio, in virtù del principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali stabilito dall’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), non può ritenersi che il “Responsabile Area Tecnica” del Comune fosse incompetente alla relativa adozione, ben potendosi coordinare, sul punto, la disciplina del Codice dell’ambiente con quella concernente i profili relativi all’organizzazione dell’Ente locale ed al riparto interno delle competenze.

5.5. Quanto, infine, alla censura relativa alla pretesa omissione della comunicazione di avvio del procedimento, è sufficiente osservare che nel caso in esame ricorrevano senz’altro particolari ragioni di urgenza a tutela dell’incolumità pubblica, che impedivano di comunicare l’avvio del procedimento. Peraltro il contraddittorio con la società ricorrente è stato idoneamente assicurato nella fase degli accertamenti effettuati dall’organo preposto al controllo (ARPAV), in coerenza con il paradigma legale.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto sotto tutti i profili.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), da suddividere in parti eguali fra le amministrazioni resistenti costituite, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore

Marco Rinaldi, Referendario

Scarica in pdf il testo della sentenza: tar veneto sez. 3 sent. n. 31-2017