Rifiuti. Ordinanza di rimozione, richiesta di informazioni del Ministero dell’Ambiente, atto potenzialmente lesivo, esclusione. T.A.R. Brescia.

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza n. 146 del 2 febbraio 2017 (ud. 14 dicembre 2016)

Calderoni, Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli

Rifiuti. Ordinanza di rimozione. Minaccia imminente di danno ambientale. Richiesta di informazioni da parte del Ministero dell’Ambiente. Art. 304 d. lgs. 152/2006.  Atto potenzialmente lesivo. Esclusione.

L’art. 304 del d. lgs. n. 152/2006, che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la facoltà di chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente, non è di per sè lesivo della posizione giuridica soggettiva vantata.

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza n. 146 del 2 febbraio 2017 (ud. 14 dicembre 2016)

N. 00146/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02388/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2015, proposto da:
Industria Colori Freddi S. Giorgio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Orecchia C.F. RCCPLA52D24E897M, con domicilio eletto presso Romano Manfredi in Brescia, via XX Settembre, 66;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l’annullamento

del provvedimento di diffida del Ministero dell’Ambiente – Reg.. Uff. Prot. 0015237/GAB del 04/08/2015 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Industria Colori Freddi S. Giorgio S.r.l. (di seguito solo Colori Freddi) ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, meglio indicato in epigrafe, con il quale la stessa è stata invitata e diffidata “a fornire informazioni in ordine all’espletamento delle attività di rimozione dei rifiuti e delle alte misure richieste dalla Provincia di Mantova, dal Comune di Mantova e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei rispettivi atti e provvedimenti indicati nel preambolo”.

Nelle premesse in fatto la società ricorrente ha esposto quanto segue:

-nel novembre 2011 funzionari dell’ARPA Lombardia, ASL Mantova e della Provincia di Mantova effettuavano un sopralluogo nell’area in cui è ubicato il Vecchio Cavo S. Giorgio rinvenendo la presenza di rifiuti costituiti da tracce colorate e pezzi di eternit;

-con nota ARPA di data 21.5.2012 si trasmettevano i risultati sulla matrice “terreno” che evidenziavano il superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia Contaminazione) di cui al D. Lgs. n. 152/2006, affermandosi che i materiali rinvenuti erano riconducibili all’attività della ricorrente, per cui era prescritto di provvedere alla pulizia del fosso nonché alla verifica della presenza di altri rifiuti interrati;

-seguivano diversi provvedimenti emessi sia dal Sindaco del Comune di Mantova che dal Ministero dell’Ambiente volti all’ottemperanza di dette prescrizioni;

-in precedenza, nell’ambito del SIN Laghi di Mantova-Polo Chimico, era stata accertata la contaminazione dell’acqua di falda sicuramente estranea alla attività produttiva della ricorrente, la quale aveva installato, nell’ambito di un piano di monitoraggio proposto dal Ministero, un impianto di captazione delle acque di falda, sempre tenuto in esercizio (anche tuttora), ma interrotto per un certo lasso di tempo, non ritenendosi la società ricorrente responsabile dell’inquinamento, né tenuta ad alcuna bonifica;

-i rifiuti rinvenuti nella sponda sinistra del Vecchio Cavo San Giorgio non erano rimossi dalla ricorrente che negava ogni rapporto con gli stessi;

-nelle acque di falda in corrispondenza della parte sud dello stabilimento era, inoltre, accertata la presenza di una fonte attiva di contaminazione, con addebito di responsabilità alla Colori Freddi, la quale, al fine di escluderla, si rivolgeva alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia;

-la ricorrente smetteva, quindi, di partecipare alle conferenze di servizi indette dal Ministero, ma rendeva dichiarazioni alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse la ciclo dei rifiuti in data 7.7.2015;

-in data 15.7.2015 si teneva una ulteriore conferenza di servizi cui la ricorrente non partecipava ed in data 5.8.20216 era notificato l’atto di diffida impugnato.

Tanto premesso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto: 1) denunciando la violazione degli artt. 242, 244 e 252 del D.Lgs. n. 152/20076, si è precisato che nell’area in questione –all’interno del perimetro del SIN Laghi di Mantova – Polo Chimico – sono presenti numerose insediamenti dediti ad attività tutte potenzialmente inquinanti e che se è indubbio che la zona è gravemente compromessa dalle attività ivi allocate, fortemente dubbio sarebbe, invece, ricondurre tra le attività inquinanti quella svolta dalla ricorrente; inoltre, se effettivamente Colori Freddi , ritenendosi totalmente estranea agli addebitati sversamenti/abbandoni di rifiuti, non ha mai reagito contro i provvedimenti via via assunti dagli enti competenti, nondimeno la stessa sarebbe del tutto estranea all’abbandono di rifiuti nel Cavo San Giorgio; invero, l’analisi del terreno ha evidenziato matrici inquinanti non compatibili con le materie prime utilizzate da Colori Freddi, per cui l’addebito di responsabilità non potrebbe risolversi in un accollo degli oneri di rimozione e bonifica; anche le indagini –commissionate dalla ricorrente- svolte dall’Università di Modena, per quanto tuttora in corso, avrebbero già dimostrato che vi sono inquinamenti datati e presenti in aree comunque estranee allo stabilimento della Colori Freddi; in conclusione, non sussisterebbe alcuna prova della responsabilità della ricorrente nella causazione dell’inquinamento, considerato che è mancato qualsiasi accertamento fattuale sulle responsabilità e sugli attuali sversamenti, che l’inquinante riscontrato è utilizzato da Colori Freddi in percentuale minima nella predisposizione dei prodotti finali e che era già stato rinvenuto agli inizi degli anni 90, che nell’area sussistevano e sussistono altre attività che utilizzano il medesimo prodotto; 2) con il secondo motivo, si è denunciata la violazione della legge n. 241 del 1990, in quanto nel provvedimento impugnato è stata omessa l’indicazione del responsabile del procedimento e del termine ed Autorità cui presentare ricorso.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, evidenziato che era stata accertata la presenza di una sorgente attiva di contaminazione dell’intera area e ricordato tutti gli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni interessate (mai impugnati dall’odierna ricorrente), ha precisato che, sussistendo una minaccia imminente di danno ambientale, il Ministero ha adottato il provvedimento impugnato, con richiesta di fornire informazioni sulle misure assunte; nel merito, ha evidenziato l’infondatezza delle censure e chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 14 dicembre 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

E’ opportuno ricordare che nelle premesse del provvedimento impugnato si precisa che:

-in data 18.11.2011, funzionari di ARPA Lombardia, di ASL Mantova e della Provincia di Mantova hanno effettuato un sopralluogo congiunto, alla presenza della Società (odierna ricorrente), presso il tratto del Canale Cavo San Giorgio;

-dai verbali di prelievo n. 508/11/SB e di sopralluogo n. 509/11/SB, firmati manche dal rappresentante della Società, è emersa, nella sponda adiacente il colorificio, la presenza di rifiuti interrati;

-con nota ARPA d.d. 21.5.2012 è stata evidenziata una contaminazione del terreno (con superamento delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione) nel campione prelevato dalla parete denominato “P-Cavo Colorificio Freddi/evidenza”;

-nella relazione ARPA si è confermato che i materiali rinvenuti sono chiaramente riconducibili all’attività svolta dal Colorificio e si è richiesto che la Colori Freddi “debba procedere con ulteriori interventi finalizzati alla pulizia del Canale, nonché verificare che all’interno del proprio stabilimento non siano presenti rifiuti interessati, come richiesto dagli Enti con nota del 24.11.2011 e sollecitato con nota del 18.5.2012”;

-con nota del 19.6.2012, il Ministero ha ordinato alla Società di adempiere alle prescrizioni di ARPA Lombardia di cui alla nota del 21.5.2012;

-con ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 n. 1078 di data 1.8.2012, il Sindaco del Comune di Mantova ha ordinato alla Società di rimuovere e smaltire i rifiuti rinvenuti nel Cavo San Giorgio e ripristinare i luoghi previa verifica dell’assenza di contaminazione dell’area;

-con provvedimento dirigenziale ex art. 244 del D.Lgs n. 152/2006, n. 21/259 del 15.10.2012, la Provincia di Mantova ha ordinato alla Società di provvedere ad adempiere a tutte le attività e prescrizioni previste dagli artt. 242 e 244 del D.Lgs n. 152/2006 nonché a quanto disposto dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura relativa al Sito di Interesse Nazionale dei Laghi di Mantova e Polo Chimico;

-con nota del 23.1.2013, la Prefettura di Mantova ha comunicato che è incontrovertibile “sia l’inquinamento della acque di falda che la presenza di rifiuti nelle immediate vicinanze dell’area di proprietà della ditta, che, stando alle relazioni ARPA, appaiono riconducibili alla responsabilità della ditta Colorificio Freddi”;

-con nota dell’11.3.2013, il Ministero dell’Ambiente ha chiesto alla Società di rimuovere tutti i rifiuti lungo il Canale San Giorgio, di eseguire le indagini volte ad individuare la presenza di rifiuti interrati nell’area di competenza della medesima ditta, già pianificati fin dal 27.2.2012 e già sollecitati, di trasmettere una dettagliata relazione tecnica contenente i risultati delle indagini eseguite, specificando la tipologia ed i quantitativi di rifiuti rimossi, di individuare ed attuare idonei interventi di messa in sicurezza di tutte le fonti attive di contaminazione presenti nell’area di proprietà;

-con nota del 12.7.2013, il Comune di Mantova ha diffidato la Società ad avviare le attività richieste dal Ministero con la suddetta nota dell’11.2.2013;

-la Conferenza di servizi istruttoria convocata dal Ministero del 17.3.2014 ha chiesto nuovamente alla Società di integrare gli interventi di prevenzione/messa in sicurezza delle acque di falda, di rimuovere immediatamente i rifiuti lungo il Canale San Giorgio, di eseguire le indagini volte ad individuare la presenza di rifiuti interrati nell’area di competenza, di trasmettere una dettagliata relazione tecnica contenente i risultati delle indagini eseguite, specificando la tipologia ed i quantitativi di rifiuti rimossi di individuare ed attuare idonei interventi di messa in sicurezza di tutte le fonti attive di contaminazione presenti nell’area di proprietà, di procedere con l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell’area di proprietà approvato nel 2006;

-la Società pur essendo stata convocata, non ha partecipato alla Conferenza di servizi istruttoria del 14.7.2015, né ha fornito chiarimenti in merito all’esecuzione delle attività di rimozione dei rifiuti nel Cavo San Giorgio.

Tanto precisato, richiamato l’art. 304 del D.Lgs n. 152/2006, che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la facoltà di chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente, il Ministero resistente ha invitato e diffidato la società ricorrente a fornire informazioni in ordine all’espletamento delle attività di rimozione rifiuti e delle altre misure richieste dagli enti menzionati nelle esposte premesse.

Ebbene, gli apprezzabili sforzi della difesa di parte ricorrente non sono idonei a determinare l’annullamento dell’atto impugnato, da un lato, perché, come visto, con l’impugnata diffida di data 4.8.2015 il Ministero resistente si limita a chiedere informazioni in ordine a quanto è stato fatto in relazione agli atti indicati nelle premesse della diffida medesima, con la conseguenza che non pare si tratti di atto, di per sé, lesivo della posizione giuridica soggettiva vantata dalla parte ricorrete; dall’altro, in quanto le censure articolate in ricorso sono essenzialmente dirette a contestare quanto affermato dalle varie amministrazioni negli atti e provvedimenti –sopra ricordati – assunti a presupposto dell’invito/diffida impugnata, atti e provvedimenti che però non risultano gravati in sede giurisdizionale.

Sotto tali profili, dunque, le censure di cui al primo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento.

E’, peraltro, evidente –senza che ciò possa costituire pronuncia su poteri non ancora esercitati, né precostituire alcun vincolo conformativo- che il Ministero resistente, così come le altre Amministrazioni coinvolte nella vicenda, non potranno non tener conto delle dettagliate argomentazioni difensive in questa sede formulate dalla ricorrente, tra cui anche quelle relative al rinvenimento di pregressi elementi inquinanti anche all’esterno della proprietà della ricorrente medesima, ove intendessero assumere ulteriori atti nella vicenda per cui è causa.

Quanto al residuale secondo motivo di ricorso, se ne rileva l’infondatezza, atteso che la mancata indicazione del responsabile del procedimento e del termine e dell’autorità a cui fare ricorso determina una mera irregolarità dell’atto ed eventualmente –sussistendone i presupposti – può costituire presupposto per invocare l’errore scusabile in ordine al termine di decadenza per gravare il provvedimento medesimo.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.

La particolare complessità e specificità in fatto della questione oggetto di causa suggerisce l’integrale compensazione delle spese del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore