Rifiuti. Ordinanza sindacale contingibile ed urgente. Insussistenza senza indicazione di specifici rimedi per eliminare le irregolarità.

TAR Campania (NA) Sez. V, sentenza n. 5162 del 9 novembre 2016 (ud. 25 ottobre 2016)

Pres. Scudeller, Est. Russo

Rifiuti. Sospensione con ordinanza sindacale contingibile e urgente di attività autorizzata

Non sussiste il requisito della contingibilità del provvedimento qualora il Sindaco non consideri che il d. lgs. n. 152 del 2006 appresta specifici rimedi per eliminare eventuali irregolarità o disfunzioni nell’esercizio dell’attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (fattispecie relativa ad attività autorizzata dalla Regione ai sensi dell’articolo 208 del citato codice dell’ambiente,  per la realizzazione e gestione del predetto impianto)

TAR Campania (NA) Sez. V, sentenza n. 5162 del 9 novembre 2016 (ud. 25 ottobre 2016)

N. 05162/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04412/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4412 del 2015, proposto da:
Eco Transider S.r.l., in persona dell’amministratore giudiziario e legale rappresentante p.t. dr. Massimo Migliaccio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Cretella e Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Grazia Basile in Napoli, alla via Francesco Giordani, n. 30;

contro

Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Capasso e Tommaso Castiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Sofia Allamprese in Napoli, alla Salita Moiariello, n. 66;

nei confronti di

ARPAC Campania, non costituita;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Arcadia Associazione di Volontariato, Cam Urra’ – Associazione di Promozione Sociale, Associazione Portatori Sant’Andrea Apostolo, Si Teverola Onlus, Associazione Sissy continua a sorridere, Laboratorio Fertilia – Agro Aversano, Ersino Di Foggia, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione Settimo Miglio nonché del Comitato Festeggiamenti di S. Andrea, Andrea Nicola Ciardulli, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Socio Culturale Noi Giovani, Alberto Della Gatta, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Circolo Politico Culturale Libera Gricignano, Andrea Di Foggia, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Partito Democratico, Sezione di Gricignano, Giuseppe Iuliano, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Forza Italia – Sezione di Gricignano; Domenico Fioretti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Forza Italia Giovani – Sezione di Gricignano, Michele Di Luise, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Sezione Giovani Pd – Sezione di Gricignano, Giuliano Tessitore, Giacomo Di Ronza, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’UDC – Sezione di Gricignano, Daniele Zito, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Forza Italia Giovani Teverola, e Nicola Munno, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Circolo Uniti per Gricignano, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Nunzia Zampella e Giuseppe Spena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valerio Recinto in Napoli, alla via Depretis, n.19;
Comune di Teverola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via S. Lucia, n. 62;
Comune di Carinaro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Criscuolo, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, alla piazza Municipio, n. 64;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Gricignano d’Aversa n.12 dell’8.9.2015 con la quale è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, codice CER 2000108 e 2000201, e di ogni altro atto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gricignano di Aversa;

Visti gli atti di intervento ad opponendum dei soggetti specificati in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Eco Transider S.r.l. ha premesso di gestire l’impianto di trattamento della cd. frazione organica dei rifiuti, sito nel territorio del Comune di Gricignano d’Aversa, in zona ASI, alla via Stazione, sulla base dell’autorizzazione unica integrata rilasciata dalla Regione Campania, in data 22 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 208 D. Lgs. n. 152/2006, e di essere in possesso anche dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera, prevista dall’articolo 269 dello stesso Codice dell’ambiente.

Col ricorso in epigrafe la suindicata società ha impugnato l’ordinanza n.12 dell’8 settembre 2015, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5, del T.U.E.L., con cui il Sindaco del suddetto ente locale, avendo rilevato la presenza di emissioni odorigene intollerabili nell’area localizzata nei pressi della Stazione ed avendo reputato sussistente un caso di “emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (codici CER 2000108 e 2000201) svolte presso il predetto impianto.

A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento lesivo l’instante ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – violazione dell’art. 3 e del capo III L. 241/1990 – violazione degli artt. 24 e 111 Cost. – eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento del potere tipico;

violazione dell’art. 50, comma 5, del T.U.E.L. – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dell’art. 3 L. 241/1990;

violazione dell’art. 50, comma 5, del T.U.E.L., in relazione all’art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e all’art. 217 R.D. n. 1265 del 1934 – violazione artt. 1, 3 e 21 septies L. 241/1990 – violazione del principio di proporzionalità – eccesso di potere per omessa comparazione degli interessi – sviamento.

Con decreto presidenziale dell’11 settembre 2015 è stata accolta l’istanza di misura cautelare monocratica provvisoria.

Si è costituito in resistenza il Comune di Gricignano di Aversa, che ha concluso con richiesta di rigetto delle domande attoree.

Sono intervenuti ad opponendum i comuni di Carinaro e di Teverola nonché le associazioni e gli altri soggetti specificati in epigrafe.

Con ordinanza n. 1725 del 25 settembre 2015, la Sezione ha sospeso l’impugnata ordinanza inibitoria dell’attività svolta dalla Eco Transider e nel contempo ha ordinato alla ricorrente di adeguare l’impianto alle prescrizioni stabilite dall’A.R.P.A.C., nel verbale di sopralluogo dell’1 settembre 2015 (ove sono state accertate varie inadempienze, tra le quali, con specifico riferimento alla problematica delle immissioni odorigine, l’incompletezza dell’impianto di biofiltrazione, la mancata implementazione del sistema di abbattimento ad umido con il prescritto scrubber a reagente), assegnando all’uopo il termine di 30 giorni. Con lo stesso provvedimento la Sezione ha contestualmente ordinato all’A.R.P.A.C. e alla Regione Campania di effettuare (nella prima decade del mese di novembre 2015), attraverso proprio personale, un sopralluogo congiunto al fine di verificare l’osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nel citato verbale, facendo successivamente pervenire alla Segreteria della Sezione le risultanze dei controllo effettuati.

In esito alla camera di consiglio del 5 novembre 2015, con ordinanza collegiale n. 5204/2015, si è disposta la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 1725/2015.

Le parti hanno depositato documenti evidenziando le attività poste in essere in esecuzione dei disposti incombenti.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è passata in decisione.

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato, palesandosi fondate ed assorbenti le censure di difetto dei presupposti per l’esercizio del potere previsto dall’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, sez. V, 10.9.2012, n. 3845), le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti “extra ordinem”, in quanto dotate di capacità derogatoria dell’ordinamento giuridico, al fine di consentire alla p.a., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l’uso dei poteri ordinari.

Per costante giurisprudenza, presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili ed urgenti sono costituiti:

a) dall’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza);

b) dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico (contingibilità);

c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti “extra ordinem”, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.

Orbene, nel caso di specie, non si riviene, con tutta evidenza, nel provvedimento impugnato il suddetto requisito della contingibilità, non avendo il Sindaco considerato che il D. Lgs. n. 152 del 2006 appresta specifici rimedi per eliminare eventuali irregolarità o disfunzioni nell’esercizio dell’attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Deve infatti osservarsi che la ricorrente è stata autorizzata dalla Regione Campania, ai sensi dell’articolo 208 del citato codice dell’ambiente, alla realizzazione ed alla gestione del predetto impianto. Orbene, l’evocato articolo prevede una articolata disciplina nel caso in cui vengano accertate violazioni alle prescrizioni stabilite, ispirata ai principi di gradualità e proporzionalità, nell’ottica di un equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti nel delicato settore in argomento. In particolare, il comma 13 (nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 29-ter, lettera b, del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) statuisce quanto segue: “Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”.

Nella specie, l’autorità competente ad adottare gli atti appena elencati è la UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Caserta, che mette capo alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania. Dunque, il Sindaco di Gricignano di Aversa, anziché adottare di sua iniziativa l’ordinanza in discussione, anche nell’ottica della leale cooperazione tra gli enti pubblici, avrebbe dovuto limitarsi a segnalare la problematica all’amministrazione dotata dei poteri ordinari in materia, sollecitando lo svolgimento degli opportuni sopralluoghi e, in esito all’accertamento di eventuali disfunzioni o irregolarità, l’adozione dei necessari interventi di adeguamento nonché, in caso di inosservanza, l’emissione dei provvedimenti di sospensione e/o di revoca dell’autorizzazione.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela fondato per la dedotta violazione dei richiamati principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, restando assorbita ogni altra censura.

In considerazione della natura e della peculiarità della controversia dedotta in giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il contributo unificato per legge va posto a carico dell’amministrazione comunale soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Gricignano d’Aversa n.12 dell’8.9.2015.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario