RIFIUTI. IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SPEDIZIONE DEI RIFIUTI. REG. UE 2024/1157.

In data 30 aprile 2024  (G.U.U.E. L del 30 aprile 2024) è stato pubblicato il Regolamento UE 2024/1157 del 11 aprile 2024 recante “regolamento (Ue) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1257/2013 e (Ue) 2020/1056 e abroga il regolamento (Ce) n. 1013/2006″, avente ad oggetto la ridefinizione della disciplina sulla spedizione dei rifiuti.

Gli obiettivi alla base della nuova norma comunitaria sono molteplici: misure a protezione dell’ambiente e della salute umana, contributo al miglioramento della neutralità climatica, favorimento dell’economia circolare attraverso la riduzione degli impatti negativi derivanti dal trattamento dei rifiuti e dalle stesse spedizioni. Nella disciplina europea vengono pertanto indicate le procedure di spedizione e i relativi controlli basati su fattori interdisciplinari quali origine dei rifiuti, tipologia e modalità di trattamento, itinerario utilizato, luogo di destinazione.

Di seguito si elencano le principali linee essenziali della normativa, rimandando ovviamente alla lettura integrale del provvedimento per una completa cognizione.

L’ambito di applicazione

L’art. 2 prevede che il regolamento si applichi nelle seguenti ipotesi:

a)  spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
b)  spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
c)  spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
d)  spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

Vengono invece esclusi dall’applicazione del regolamento le seguenti ipotesi:

a) i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883, dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78),  dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti;
b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c) le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui art. 5 della direttiva 2006/117/Euratom;
d) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del Reg. CE n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui art. 7 della direttiva 2008/98/CE;
e) le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE o da altra legislazione dell’Unione pertinente;
f) le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui art. 3 3, par. 2, lett. g), del Reg. CE n. 767/2009 e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono;
g) le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico;
h) le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE;
i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. UE n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che:

i) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli artt. 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o
ii) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.

Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l’art. 51, par. 6 e 7, e l’art. 53, par. 5.

Alle spedizioni di rifiuti dall’Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell’Unione, si applicano le disposizioni in tema di “Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti” (art. 39) e “Gestione ecologicamente corretta” (art. 59).

Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato membro si applica invece soltanto un proprio “un regime appropriato di sorveglianza e controllo” comunicato alla Commissione.

Le definizioni

L’art. 3 contiene una serie di definizioni ai fini dell’applicazione del regolamento, tra cui:

«destinatario»: la persona fisica o giuridica, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
«notificatore»:

a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di rifiuti di cui art. 4, par. 1, 2 o 3, o che fa effettuare o pianifica di far effettuare tale spedizione, a cui spetta l’obbligo della notifica:

i) il produttore iniziale di rifiuti;
ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località notificata;
iv) il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o
v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;

b) nel caso di importazione o transito nel territorio dell’Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che effettua o pianifica di effettuare, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione:

i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione;
ii) in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore di rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l’esportazione;

«persona che organizza la spedizione»: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di cui all’art. 4, par. 4 e 5, o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione:

i) il produttore iniziale di rifiuti;
ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località;
iv) il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o
v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore di rifiuti;

«raccoglitore»: la persona fisica o giuridica che effettua la raccolta di rifiuti, quale definita all’art. 3, punto 10, della direttiva 2008/98/CE;

«autorità competente»:

a) nel caso di uno Stato membro, l’organismo designato dallo Stato membro quale sola autorità competente di transito;
b) nel caso di un paese terzo che è parte della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea»), l’organismo designato dal paese terzo autorità competente ai fini della convenzione di Basilea a norma dell’art. 5 della stessa;
c) nel caso di un paese non menzionato alle lett. a) e b), l’organismo che è stato designato autorità competente dal paese o dalla regione o, in assenza di tale designazione, l’autorità di regolamentazione del paese o della regione che abbia giurisdizione su una spedizione;

10) «autorità competente di spedizione»: l’autorità competente per la zona dalla quale la spedizione ha inizio o dalla quale è pianificato che la spedizione abbia inizio;
11) «autorità competente di destinazione»: l’autorità competente per la zona verso la quale è effettuata o è pianificata la spedizione, o nella quale i rifiuti sono caricati a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
12) «autorità competente di transito»: l’autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell’autorità competente di spedizione o dell’autorità competente di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti;
13) «paese di spedizione»: il paese dal quale la spedizione ha inizio o dal quale è pianificato che essa abbia inizio;
14) «paese di destinazione»: il paese verso il quale è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese;
15) «paese di transito»: il paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti;
16) «zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: il territorio o la zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell’ambiente;
17) «paesi e territori d’oltremare»: i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE;
18) «ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale di esportazione definito all’articolo 1, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
19) «ufficio doganale di uscita»: l’ufficio doganale di uscita determinato conformemente all’articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
20) «ufficio doganale di entrata»: l’ufficio doganale di prima entrata definito all’art. 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

Quando una spedizione è considerata illegale?

In ambito definitorio, una spedizione viene considerata illegale nelle seguenti ipotesi:

a) senza notifica alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
b) senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
c) con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento;
e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell’Unione o internazionale;
f) in contrasto con l’art.4, par.1 e 3, o con gliartt. 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52;
g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all’art. 4, par. 4 e 5, non è conforme agli obblighi di cui all’art. 18, par. 2, 4, 6 e 10, o alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all’allegato VII, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all’allegato VII.

Il Titolo II detta la discplina generale della procedura di spedizione dei rifiuti, la quale vieta le spedizioni destinate allo smaltimento salvo preventiva autorizzazione che prevede una procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta (ex artt. 5 e 11).

Le procedure di spedizione di rifiuti destinati al recupero sono invece sottoposte a  procedura di notifica e autorizzazioni preventive scritte, a cui si aggunge l’obbligo di informazione (ex art. 18) qualora il peso superi i 20 kg.

La notifica consiste nei documenti seguenti:

a) il documento di notifica che figura nell’allegato I A («documento di notifica»);
b) il documento di movimento che figura nell’allegato I B («documento di movimento»).

Il notificatore fornisce le informazioni indicate nel documento di notifica e, se del caso, le informazioni indicate nel documento di movimento.

Deve essere costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente (che va approvata dall’autorità competente di spedizione) che copra quanto segue:

a) le spese di trasporto dei rifiuti;
b) le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;
c) le spese di deposito per 90 giorni.

La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre le spese risultanti nel contesto di tutti i casi seguenti:

a) quando la spedizione o il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell’articolo 22;
b) in caso di spedizione o recupero o smaltimento illegali;

La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un’altra persona fisica o giuridica che agisce per conto del notificatore ed è efficace al momento della notifica o, se l’autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente lo consente, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione.

Per le spedizioni di rifiuti soggette a un obbligo di notifica è inoltre stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario avente per oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto.

Il contratto è stipulato e diviene efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di operazione intermedia (di recupero o di smaltimento), del documento di movimento.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore, esso entra in vigore dal 20 maggio 2024 e sarà generalmente applicato dal 21 maggio 2026, salvo alcune eccezioni già applicabili dal 20 maggio 2024, mentre per altre sono previste le date del 1° gennaio 2026 e 21 novembre 2026 (cfr. art. 86).

Scarica in pdf il testo del regolamento: Reg. UE 2024-1157