RIFIUTI SANITARI: è possibile assimilarne determinate tipologie ai rifiuti urbani? L’interpello al MITE e la risposta al quesito.

Il quesito ambientale sull’assimilabilità di determinati tipi di rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

Tramite interpello ambientale n. 87585 del 13 luglio 2022, il Comune di Sant’Elia Fiumerapido ha richiesto al MITE di pronunciarsi con parere inerente la possibilità di assimilazione dei rifiuti sanitari e veterinari a quelli urbani identificati con codice EER 18.01.04.

Tale codice viene descritto nell’Elenco dei codici EER come “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igenici)”, attribuendogli le operazioni di trattamento D13, D15, R12, R13.

A seguito delle modifiche intervenute con i Regolamenti della c.d. “Economia Circolare”, in base ai quali sono stati emanati 4 decreti legislativi riguardanti le varie materie ambientali modificate,  l’Ente Locale si è posto il quesito se i rifiuti identificati con il codice EER 18.01.04 (soprattuto in riferimento ai rifiuti provenienti dalle attività delle case di cura e riposo) potessero essere assimilati ai rifiuti urbani sulla base di alcuni presupposti:

  • l’Allegato D alla Parte Quarta del d. lgs. n. 152/2006 prevede che tali rifiuti non debbano sottostare a particolare precauzioni per evitare infezioni nella loro raccolta e nello smaltimento;
  • l’art.183 comma 1, lettera b-ter, n.2 del d. lgs. n. 152/2006 prevede che siano qualificati come rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’Allegato L-quinquies;
  • l’art.184, comma 3, lettera h) del d. lgs. 152/2006 qualifica come rifiuti speciali i “i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)”;
  • l’Allegato L-quater del d. lgs. n. 152/2006 (ovvero l’elenco delle categorie considerate rifiuti urbani se provenienti dalle attività indicate nell’allegato L-quinquies) non indica il codice EER 18;
  • Le Linee Guida SNPA in tema di classificazione dei rifiuti non indicano elementi utili ma anzi al cap. 4.9.2 pag. 124 non tengono conto delle modifiche degli artt. 183 e 104 del d. lgs. n. 152/2006 indicando che alcuni rifiuti sanitari siano assimilabili ai rifiuti urbani (tra cui il codice EER 18.01.04).

In base a questi presupposti normativi, parrebbe chei rifiuti in oggetto debbano essere considerati come non non conferibili al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, né assoggettabili al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

Se non fosse che il D.P.R. n. 254/2003 in tema di rifiuti sanitari preveda diversamente all’art. 2, comma 1, lett. g) n. 7 che siano assimilabili ai rifiuti urbani i “g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani: […………………..]; 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine”.

La discrepanza tra quanto stabilito nel D.P.R. n. 254/2003 e gli artt. 183 e 184 d. lgs. n. 152/2006 nella loro nuova formulazione comporterebbe un evidente conflitto normativo.

La risposta del MITE al quesito

Secondo il parere del MITE, l’elenco riportato nel D.P.R. n. 254/2003 (art. 1, comma 5, lett. b) nel quale sono indicati i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani riguarda tipologie di rifiuti che possano essere gestiti in modo tale da diminuirne la pericolosità ai fini delle operazioni di reimpiego, riciclaggio e recupero.

La nuova definizione di “rifiuto urbano” (art.183 comma 1, lettera b-ter), punto 2 d. lgs. n. 152/2006) pur ricomprendendo anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti assimilabili ai rifiuti domestici ex Allegato L-quater prodotti dalle attività indicate nell’Allegato L-quinquies del Tessto Unico Ambientale,non va ad incidere sulla ripartizione delle competenze pubblico/privato nella gestione dei rifiuti, definendo e indicando come rifiuti urbani le categorie di rifiuti anche provenienti da utenze non domestiche, tra cui sono ricompresi nell’Allegato L-quater quasi tutti i rifiuti sanitari indicati nel D.P.R. n. 254/2003  [cfr. art. 2, comma 1, lett. g): rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani].

L’art. 227 del d. lgs. n. 152/2006 prevede peròuna clausola di specialità delle norme  riguardanti particolari tipologie di rifiuti, tra cui sono ricompresi i rifiuti sanitari disciplinati dal D.P.R. n. 254/2003 (cfr. art. 227, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 152/2006), pertanto permane il concetto di “rifiuti assimilabili” ai rifiuti urbani anche a seguito delle modifiche sulla c.d. Circular Economy (ovvero dal d. lgs. n. 116/2020), con la conseguenza che l’unico onere a carico dell’Ente Locale sarà quello di prevedere il servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche per le utenze non domestiche produttive dei rifiuti sanitari interessati.

Tanto più che i produttori di tali rifiuti possono scegliere se utilizzare il gestore del servizio pubblico oppure rivolgersi a gestori privati (cfr. art. 198, comma 2-bis e 238, comma 10 d. lgs. n. 152/2006), previa dimostrazione di aver previamente avviato tali rifiuti a recupero mediante attestazione del soggetto recuperatore.

In conclusione, i riiuti sanitari in oggetto possono essere conferiti con il codice EER 20.03.01 come rifiuti indifferenziati al servizio di raccolta pubblica, eccetto i rifiuti per cui gli Enti Locali abbiano avviato una raccolta separata e autonoma (es. assorbenti igienici, pannoloni e pannolini conferibili quali End of Waste ex d.m. n. 62 del 15/05/2019 oppure conferimento a impianti regionali/provinciali autorizzati).

Che cos’è l’interpello ambientale?

L’interpello ambientale è un istituto introdoto dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 il quale ha inserito nell’art. 3-septies del d. lgs. n. 152/2006 la possibilità di inviare al MITE istanze da parte di determinati enti (Enti Locali, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno 5 Regioni autonome) per richiedere delucidazioni sulla corretta applicazione delle norme statali in materia ambientale.

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Di seguito il testo integrale dell’interpello ambientale e il conseguente parere del MITE:

 

Interpello ambientale del Comune di Sant’Elia Fiumerapido 13 luglio 2022, n. 87585

Oggetto: Istanza per interpello ex art.3 septies D. lgs. 152/2006

Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: 

  • 183 comma 1, lettera b-ter), n.2 del D. lgs. 152/2006, come

modificato dal D. lgs. 116/2020;

  • 184 comma 2 e comma 3, lettera h) D. lgs. 152/2006, come

modificato dal D. lgs. 116/2020;

  • Allegati L-quater ed L-quinques del D. lgs. 152/2006 smi;
  • Allegato D del D. lgs. 152/2006 smi, EER 180104;
  • 2 comma 1, lettera g), n.7 del D. lgs. 254/2003. 

Il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, Piazza Enrico Risi 1, PEC protocollo@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it, C.F. 81002190601, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Roberto Angelosanto, avanza istanza di interpello ai sensi dell’Art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006 smi al Ministero della Transazione Ecologica MITE, Direzione Generale Economia Circolare, per l’applicazione della normativa richiamata in oggetto in esito a quanto di seguito si espone.

1. La scrivente Amministrazione Comunale intende ottenere dal MITE un chiarimento circa la gestione dei rifiuti di cui allegato D del D. Lgs. 152/2006 smi, “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate” ed identificati con il codice EER 180104 quali “Rifiuti che:

2. non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini.
In particolare, si richiedono lumi circa l’assimilazione della suddetta tipologia di rifiuti speciali -provenienti dalle attività delle case di cura e riposo, e non dalle utenze domestiche- ai rifiuti urbani, e conseguentemente la possibilità o meno di rientrare nel circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani gestito dai Comuni in regime di privativa.

Infatti, a mente dell’art.183 comma 1, lettera b-ter, n.2 -così come modificato dal D. lgs. 116/2020- rientrano nella categoria degli urbani “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.

L’art.184, comma 3, lettera h) del D. lgs. 152/2006 -come modificato dal D. lgs. 116/2020- recita altresì che ricadono fra i rifiuti speciali “i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)”.

Orbene, nell’elenco di cui Allegato L-quater richiamato dall’art.183, non è presente alcun rifiuto con codice 18 “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate”, tantomeno il rifiuto EER 180104.

Pertanto, dal combinato disposto degli art.li 183 e 184 del D. lgs. 152/2006 emerge che i suddetti rifiuti, allorché provenienti da case di cura e riposo (cfr Allegato L-quinques, n.9) sono da qualificarsi come rifiuti speciali e conseguentemente non conferibili al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, né assoggettabili al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

L’elenco di cui all’Allegato L-quater è frutto della ratio del D. Lsg. 116/2020 con il quale il legislatore introducendo all’art. 183 comma 1, lett. b- ter), la definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, ha disposto il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati” (cfr chiarimenti MITE prot.n.0037259 del 12/04/2021; prot.n. 0051657 del 14/05/2021).

3. Avviene, però, che il tuttora vigente Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, all’art. 2 comma 1, lettera g), n.7, recita:

“g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani: […………………..]; 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine”.

E’ evidente, pertanto, l’incertezza circa l’applicazione della normativa di cui agli art.li 183 e 184 D. lgs. 152/2006 laddove è esclusa l’assimilazione dei rifiuti EER 180104 (provenienti da case di cura e di riposo) ai rifiuti urbani, nella vigenza di altra disposizione che, pur risalente all’anno 2003, ne consente invece siffatta assimilazione, e conseguentemente la possibilità per le attività del settore sanitario di insistere per il conferimento dei detti rifiuti al servizio di raccolta comunale dedicato ai rifiuti urbani.

Vale, inoltre, rappresentare che anche le recenti Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera n. 105/2021 del Consiglio SNPA, non apportano contributi circa la questione in esame.
Infatti, al cap. 4.9.2, pag.124, le dette Linee fanno riferimento al già citato DPR 254/2003 ed all’assimilazione di taluni rifiuti sanitari agli urbani (fra cui gli EER 180104), senza tenere conto del mutato regime normativo di cui agli Art. 183 e 184 D. lgs. 152/2006 che ha eliminato siffatta possibilità di assimilazione.

Infine, occorre sottolineare che il conferimento al servizio di raccolta comunale dei rifiuti EER 180104, nella frazione indifferenziata, in specie nelle notevoli quantità prodotte da attività del settore sanitario, in particolare le RSA, provoca:

  • l’aumento delle quantità di rifiuti indifferenziati da indirizzare agli impianti di trattamento e smaltimento e conseguentemente l’aumento dei costi di gestione del servizio, con ricadute dirette sulle tariffe TARI da applicate a tutte le utenze;
  • compromette gli obiettivi dei Comuni di raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla vigente normativa.

Quanto innanzi esposto, il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell’Art. 3-septies del D. lgs. 152/2006 smi

INTERPELLA

il Ministero della Transizione Ecologica MITE, Direzione Generale Economia Circolare, per i seguenti chiarimenti sull’applicazione della normativa in oggetto:

se i rifiuti speciali codice EER 180104 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini, possano o meno essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

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Parere del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 31 gennaio 2023, n. 12695

Oggetto: Istanza di interpello in materia ambientale – gestione dei rifiuti di cui all’allegato D, del D.lgs. 152/06 appartenenti al capitolo 18 “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)”.

QUESITO 

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152 del 2006, è stato richiesto se i rifiuti speciali, codice EER 18.01.04 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini, possano o meno essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, la richiesta è relativa ai suddetti rifiuti provenienti dalle attività delle case di cura e riposo, e alla possibilità di rientrare nel circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani gestito dai Comuni in regime di privativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Con riferimento al quesito proposto, si riportano i seguenti riferimenti normativi:

a) DPR 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” e in particolare:

– articoli 1, comma 5, lettera b) che individua tra i rifiuti disciplinati dal regolamento anche i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;

– articolo 2, comma 1, lettera g) che elenca i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani e li assoggetta al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani;

– articolo 5, rubricato “Recupero di materia dai rifiuti sanitari”.

b) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Testo Unico Ambientale, in particolare la Parte Quarta e i seguenti articoli:

– articolo 183 comma 1, lettera b-ter, punto 2, che definisce i rifiuti urbani;

– articolo 184, comma 2 e comma 3, lettera h) che classifica i rifiuti urbani e i rifiuti speciali; – articolo 198, comma 2-bis), che prevede la facoltà per le utenze non domestiche di avvalersi del gestore pubblico o del privato per la gestione dei propri rifiuti;

– articolo 238, comma 10, recante specifica disposizione in merito all’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani correlata alla facoltà di cui all’l’articolo 198, comma 2-bis); – allegato L-quater, elenco dei codici EER dei rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti urbani;

– allegato L-quinquies, elenco delle attività che producono i rifiuti elencati nell’allegato L- quater;

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

La gestione dei rifiuti sanitari è delineata dal DPR 254/2003, norma specifica di settore che contiene indicazioni e disposizioni circa la disciplina della gestione di rifiuti prodotti in particolari contesti e definiti come rifiuti sanitari, nonché dalle disposizioni di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. L’articolo 1, comma 5, lett. b), del DPR 254/2003, in particolare, riporta un elenco di rifiuti, meglio specificati per categoria al successivo articolo 2, indicando tra questi i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006.

Tra le finalità esplicitate dal citato articolo 1, vi è quella di gestire detti rifiuti in modo da diminuirne la pericolosità, favorendone il reimpiego, il riciclaggio e il recupero. La disposizione, altresì, per detti fini prevede l’implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie.

Sono classificati, ai sensi del succitato articolo 2, lett. g), come rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani anche gli indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

Come noto, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020 al Testo Unico Ambientale, è stata introdotta una nuova definizione di rifiuto urbano, ai sensi dell’art.183 comma 1, lettera b-ter), punto 2, nella quale rientrano anche “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.

La nuova nozione di rifiuto urbano, dunque, è stata uniformata alla normativa europea, comportando il superamento del concetto di rifiuto assimilato agli urbani, ma definendo come urbani anche i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

Tuttavia, tale definizione non incide in nessuna maniera sulla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti tra pubblici e privati, in quanto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. b-quinquies) la stessa rileva ai soli fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo.

L’allegato L-quater, quindi, prevede l’elenco delle tipologie di rifiuti ora considerate come urbani se provenienti dalle attività indicate nell’allegato L-quinquies, con i relativi codici EER, in quanto gli stessi rappresentano quei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta per le utenze domestiche ma che sono prodotti anche dalle utenze non domestiche.

A conferma di ciò, nell’allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006 sono riportati la quasi totalità dei rifiuti sanitari indicati all’articolo 2, comma 1, lettera g), del DPR 254/2003 ad eccezione dei seguenti punti:
“5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. …omissis…”

Detti rifiuti, oggetto di odierno chiarimento, la cui produzione avviene prevalentemente in strutture sanitarie e identificati dal codice EER 18.01.04, non sono ricompresi nell’Allegato L-quater. Tuttavia, come sopra rilevato, il DPR 254/2003, quale normativa speciale rispetto al D. Lgs. 152/2006 così come previsto dall’articolo 227 del D. Lgs. 152/2006, stabilisce che detti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie siano “assimilati agli urbani”, e quindi gestiti come tali. Ne consegue che nel caso di specie il concetto di assimilazione permane anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020.

Con riferimento al quesito posto, per quanto sopra rappresentato, la disposizione del DPR 254/2003 è immediatamente applicabile e non abbisogna di alcun ulteriore provvedimento da parte dell’Ente locale per individuare e quantificare il rifiuto urbano prodotto da utenza non domestica. Unico onere a carico dell’Ente locale sarà quello di organizzare il servizio di gestione di raccolta dei rifiuti urbani prevedendo anche il servizio alle utenze non domestiche che producono i suddetti rifiuti e ne facciano richiesta.

A tal proposito, si evidenzia che tutte le utenze non domestiche che producono i rifiuti urbani possono effettuare, ai sensi degli articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero del ricorso al mercato; in detta seconda opzione qualora l’utenza non domestica decida di conferire al di fuori del servizio pubblico deve dimostrare previamente di avere avviato detti rifiuti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, per essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Nel caso di specie i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata, come ad esempio accade per i rifiuti derivanti dagli assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, che potrebbero essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (Regolamento End of Waste), ovvero ad eventuali impianti autorizzati caso per caso dalle Regioni/Province autonome.

Invero, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPR 254/2003 le regioni sono tenute ad implementare il recupero dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie secondo la gerarchia dei rifiuti e, a tal fine, gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie medesime.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi relativi al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Scarica in pdf il testo del documento: interpello ambientale 13 luglio 2022 n. 87585