RIFIUTI. Soggetto passivo dell’ordinanza di rimozione e concetto di “diligenza esigibile” riferito al proprietario dell’area. Cons. di Stato n. 4441/2021.

Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 4441 del 9 giugno 2021 (ud. del 9 marzo 2021)

Pres. e Est. Santoro

Rifiuti. Soggetto passivo dell’ordinanza di rimozione. Proprietario dell’area. Concetto di “diligenza”. Art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006.

In relazione ai soggetti passivi dell’ordine di rimozione di rifiuti previsto dall’ art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell’area, pur non essendo lo stesso l’autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti. La norma in questione – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 4441 del 9 giugno 2021 (ud. del 9 marzo 2021)

04441/2021REG.PROV.COLL.

01764/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2014, proposto da
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (Già Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di San Giorgio di Ferrara), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Antonio Guaraldi, con domicilio eletto presso lo studio Simona Barberio in Roma, via Montello 20;

contro

Comune di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Indelli, Barbara Montini, Edoardo Nannetti, Guido Orlando, con domicilio eletto presso lo studio Guido Orlando in Roma, via Gregorio VII n. 474;

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale per l’Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna – Sez. Prov.le di Ferrara non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00551/2013, resa tra le parti, concernente ingiunzione rimozione di rifiuti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara e di Agenzia del Demanio – Direzione Regionale per L’Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 9 marzo 2021 il Cons. Sergio Santoro.

Preso atto del deposito delle note d’udienza formulate ai sensi dell’art. 25, D.L. 137/2020, conv. in legge 176/2020, e dell’art. 4, D.L. 28/2020, da parte degli avvocati Guaraldi, Nannetti, Montini, Orlando;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (già Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di San Giorgio di Ferrara) chiede la riforma della sentenza che ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza in data 31/10/2003, con la quale il comune di Ferrara aveva ingiunto al primo la rimozione di rifiuti (frammenti di cemento – amianto) abbandonati sulla sponda del canale Collettore Generale.

A sostegno dell’impugnativa, il Consorzio deduceva violazione degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997, non ritenendosi soggetto obbligato allo smaltimento.

Il TAR aveva invece ritenuto che i Consorzi di Bonifica hanno, tra i loro compiti istituzionali, anche quello di provvedere alla manutenzione dei canali e, più in generale dei beni e delle opere di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari, e anche di vigilanza su detti beni e impianti, con conseguente responsabilità solidale del proprietario e del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati rifiuti.

2. Secondo l’appellante Consorzio, non essendo proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento dell’area inquinata, ma solo gestore dei beni demaniali, non potrebbe essere considerato responsabile, nemmeno per mancata vigilanza, in quanto lo sversamento da parte di ignoti di modeste quantità di inquinanti in luogo aperto al pubblico, avvenuto verosimilmente da strada comunale, in fosso mantenuto dal Consorzio unitamente a vastissimo territorio demaniale per sua natura non confinabile, ne escluderebbe in radice qualsiasi responsabilità anche solo per culpa in vigilando. Del resto, il Consorzio, a seguito di segnalazione di ARPA, aveva informato il Comune, quale autorità competente, per provvedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti. Né il Comune chiarisce per quale ragione sarebbe addebitabile al Consorzio dolo o colpa, invocando così una responsabilità oggettiva che invece sarebbe da escludere.

Il Comune e l’Agenzia nominati in epigrafe resistono e controdeducono puntualmente.

Le parti hanno depositato memorie.

3. L’appello è infondato.

Secondo l’art. 192 (divieto di abbandono) del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 (norme in materia ambientale):

1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. La più recente sentenza amministrativa in argomento (Cons St. V sez.15/03/2021 n.2171), richiamando una analoga costante giurisprudenza, ha inoltre ritenuto che:

– in relazione ai soggetti passivi dell’ordine di rimozione di rifiuti previsto dall’ art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell’area, pur non essendo lo stesso l’autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4781 e 17 luglio 2014, n. 3786);

– la norma in questione – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

5. Dalle disposizioni e dai principi richiamati deriva che nella specie si rivela legittimo l’ordine di provvedere alla rimozione di rifiuti (frammenti di cemento – amianto) abbandonati sulla sponda del canale Collettore Generale, ingiunto al ricorrente nella qualità di soggetto avente, come gestore di beni demaniali, secondo quanto dallo stesso ammesso, la disponibilità dell’immobile da cui vanno rimossi i rifiuti.

L’appello deve dunque respingersi, con l’integrale conferma della sentenza appellata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando l’impugnata sentenza, e condanna il Consorzio appellante alle spese di giudizio che liquida in complessivi ottomila euro, di cui quattromila al Comune e quattromila all’Agenzia resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Scarica in pdf il testo della sentenza: cons. di stato, sez. 5, sent. n. 4441-2021

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