RIFIUTI. Deposito temporaneo e assenza delle condizioni qualitative, quantitative, temporali, tecniche e organizzative. Cassazione Penale n. 4364/2022.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 4364 del 8 febbraio 2022 (ud. del 24 gennaio 2021)
Pres. Liberati, Est. Semeraro

Rifiuti. Deposito temporaneo e illecita gestione. Art. 256 comma 1 d. lgs. n. 152/2006.

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. m) (ora lett. bb), del medesimo decreto.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 4364 del 8 febbraio 2022 (ud. del 24 gennaio 2021)

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza del 22 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da OMISSIS avverso il decreto di sequestro probatorio del 1 giugno 2021 di 3 aree poste all’interno della autocarrozzeria dell’istante, ritenendo sussistente il fumus del reato ex art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/2006, per l’attività abusiva di recupero/smaltimento (stoccaggio) di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da batterie esauste, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, rifiuti di metalli ferrosi e non, rifiuti plastici e di vetro.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Si rappresenta che il 11 febbraio 2021 la Polizia Municipale di Roma si recò presso l’autocarrozzeria del ricorrente e contestò la violazione dell’art. 185-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 152/2006, poiché il materiale rinvenuto non rispettava le tempistiche e le modalità del deposito temporaneo: i rifiuti prodotti dalla manutenzione dei veicoli sarebbero stati, secondo il ricorrente, di circa 40 mc e superavano i limiti della quantità in deposito temporaneo. La polizia giudiziaria prescrisse al ricorrente, ex art. 318-ter d.lgs. 152/2006, lo smaltimento dei rifiuti entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

La polizia giudiziaria constatò poi il 25 maggio 2021 l’inosservanza dell’ordine di smaltimento e procedette al sequestro preventivo di 3 aree e dei rifiuti rinvenuti.

Poiché il sequestro preventivo non fu convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, il Pubblico ministero revocò il sequestro preventivo ma dispose il sequestro probatorio delle aree con decreto del 1° giugno 2021.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 253 e 192 cod. proc. pen. per la ritenuta inapplicabilità dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 1° aprile 2020 che avrebbe consentito di aumentare fino ad un massimo del 50% i quantitativi fissati per il deposito temporaneo.

Tale ordinanza sarebbe stata emessa in base al d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020 n.13, ed avrebbe aumentato il limite del deposito temporaneo ex lege di 30 mc. fino a 45 mc.; il quantitativo di rifiuti detenuto dal ricorrente di 40 mc. sarebbe dunque nei limiti di legge.
Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile il d.l. n.6/2020, in relazione al decorso dei 12 mesi, senza considerare che il d.l. trova applicazione fino alla fine dello stato di emergenza e che in ogni caso non sarebbero decorsi i 12 mesi.

Irrilevante sarebbe poi la circostanza che non risulterebbe dimostrata l’adesione dell’impianto del ricorrente alla delega, poiché il Tribunale del riesame avrebbe dovuto verificare l’esistenza del fumus all’atto dell’accertamento della polizia giudiziaria.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 185, comma 2, d.lgs. 152/2006, e 253 cod. proc. pen. poiché il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che il volume dei rifiuti sia superiore a 45 mc. in contrasto con l’accertamento della polizia giudiziaria del 11 febbraio 2021, in assenza di altre contestazioni a seguito dell’accesso del 25 maggio 2021.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 253 e 193 cod. proc. pen. quanto alla risposta al motivo di riesame sulla determinazione delle aree in sequestro; la motivazione sul punto sarebbe apodittica ed in contrasto con le fonti di prova.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. quanto alla risposta al motivo di riesame con cui si eccepì la nullità del decreto di sequestro probatorio per la mancanza della motivazione sulle finalità probatorie.

Nel decreto non sarebbero indicati i quantitativi depositati contra legem; inoltre, il ricorrente non avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006 poiché non provvederebbe allo smaltimento dei rifiuti.

Il decreto non descriverebbe in alcun modo i fatti contestati, non si darebbe atto delle violazioni di cui il ricorrente si sarebbe reso responsabile, non sarebbero specificati i quantitativi di rifiuti né i limiti temporali dello stoccaggio.

2.5. Il difensore ha depositato il 19 gennaio 2022 una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale, con cui chiede l’accoglimento del ricorso ribadendo le tesi già esposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo sono infondati.

1.1. Va ribadito il principio per cui, in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. m) (ora lett. bb), del medesimo decreto (Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Spinelli, Rv. 265970 – 01).

1.2. Il Tribunale del riesame ha rilevato che dagli atti emerge che l’indagato ha effettuato un deposito di rifiuti per complessivi 102 mc. che non può essere qualificato quale deposito temporaneo ex art. 185-bis d.lgs. 152/2006 per il superamento dei limiti temporali e quantitativi.

L’individuazione dei limiti quantitativi costituisce un giudizio di fatto non rivalutabile in questa sede; il quantitativo di rifiuti stoccato, pari a 103 mc., rende inapplicabile anche la tesi difensiva fondata sull’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 1 aprile 2020 che avrebbe consentito di aumentare fino ad un massimo del 50% i quantitativi fissati per il deposito temporaneo per 12 mesi emessa in base al d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020 n.13. Il limite di 45 mc. risulterebbe comunque superato.

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché il decreto genetico di sequestro probatorio indica con precisione le aree da sottoporre a sequestro probatorio, indicandole di 43, 87 e 10 mq – cioè metri quadrati – e con riferimento alla circostanza che su di essi vi sono i rifiuti stoccati.

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato perché effettivamente, come ritenuto dal Tribunale del riesame, il decreto di sequestro probatorio contiene sia la formulazione dell’incolpazione provvisoria, con la descrizione del fatto ascritto, sia l’indicazione delle finalità probatorie quanto alle verifiche da eseguire sui rifiuti.

Non pertinente, rispetto alla condotta contestata, è il riferimento all’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006.

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/01/2022.

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n. 4364-2022

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