RIFIUTI. Sversamento di materiali sul terreno e particolare tenuità del fatto. Cassazione Penale n. 30681/2022.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 30681 del 1° agosto 2022 (ud. il 1° giugno 2022)

Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Varriale

Rifiuti. Sversamento di materiali sul terreno. Particolare tenuità del fatto. Artt. 137, 256, 269 d. lgs. n. 152/2006.

Va esclusa la riconoscibilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione, sia del quantitativo consistente di materiale sversato su terreno sia, seppur implicitamente, della elevata esposizione a pericolo ambientale che ne è conseguita, tenendo conto della effettiva consistenza di tale materiale (nella fattispecie rifiuti non pericolosi frammisti ad altri pericolosi).

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 30681 del 1° agosto 2022 (ud. il 1° giugno 2022)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2021, il tribunale di Napoli Nord condannava OMISSIS in relazione ai reati ex artt. 256 commi 1 e 2 lett. a) e b) del d. lgs.. 152/06, 269 del d. lgs.. 152/06 e 137 del medesimo d. lgs..

2. Avverso la predetta sentenza OMISSIS, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo motivo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il tribunale, nel rigettare la richiesta del riconoscimento della particolare tenuità del fatto avrebbe omesso di considerare le argomentazioni difensive, illustrative della sussistenza dei presupposti al riguardo, come indicati analiticamente in ricorso. Il giudice non avrebbe verificato l’eventuale sussistenza di danni ambientali né l’abitualità o meno della condotta dell’imputato. Vi sarebbe altresì contraddittorietà della motivazione, in relazione al diniego delle generiche e della speciale tenuità del fatto da una parte, e l’applicazione, dall’altra, della pena alternativa dell’ammenda.

4. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La relativa valutazione dovrebbe tenere conto dei nuovi e ulteriori fattori non previsti dal diritto positivo per le circostanze tipizzate, e quindi il giudice avrebbe dovuto considerare profili evidenziati dalla difesa, quali la condotta successiva al reato tenuta dal ricorrente e l’ammissione degli addebiti. Peraltro, il diniego in questione sarebbe contraddetto dalla decisione di applicare la pena dell’ammenda invece di quella dell’arresto.

5. Con il terzo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo il giudice violato l’art. 442 comma 2 cod. proc. pen., laddove avrebbe ridotto per il rito la pena, nella misura di un terzo invece della metà, procedendosi per una contravvenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo è infondato. Il tribunale ha escluso la riconoscibilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione, sia del quantitativo consistente di materiale sversato su terreno sia, seppur implicitamente, della elevata esposizione a pericolo ambientale che ne è conseguita, tenendo conto della effettiva consistenza di tale materiale: trattandosi, in realtà, di rifiuti non pericolosi frammisti ad altri pericolosi. Si tratta di valutazione non manifestamente illogica, come tale non censurabile nel giudizio di legittimità, avendo il giudice fatto emergere, per quanto sopra evidenziato, le ragioni per le quali il pericolo per l’ambiente e la sua compromissione sono stati giudicati non esigui, al punto tale da non consentire il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità richiesta dall’imputato. Il riferimento dell’imputato all’assenza di pericolo è, dunque, assertivo oltre che smentito dalla stessa presenza di materiale pericoloso (imballaggi con residui di sostanze pericolose, fusti di vernice, olio, diluenti etc.); il richiamo altresì alla non abitualità della condotta e alla irrilevanza della contestazione di tre contravvenzioni, è eccentrico rispetto alla motivazione, incentrata piuttosto, come sopra illustrato, sul dato della consistenza dei rifiuti e del correlato pericolo ambientale.  A tale ultimo riguardo, va ricordato che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01). Nessuna contraddittorietà è poi desumibile dalla applicazione della pena della ammenda: si tratta del legittimo esercizio di un potere discrezionale del giudice in sede di corretto adeguamento della pena, rispetto al quale, tuttavia, la scelta della ammenda se da una parte risponde alla valutazione della migliore correlazione di tale sanzione sia ai fatti che alla personalità dell’imputato, non incide di per sé sul distinto e diverso profilo della speciale tenuità del fatto, inerente il diverso e specifico aspetto della portata offensiva del medesimo. Tanto che ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., l’applicabilità della fattispecie va valutata in relazione all’art. 133 comma 1 cod. pen. (riguardante gli indici della gravità del reato), mentre invece il trattamento sanzionatorio deve essere determinato ai sensi dell’intero predetto articolo, comprensivo, al comma secondo, anche degli indici riferibili alla capacità a delinquere del colpevole.  Diversamente, dovrebbe concludersi, illogicamente, nell’ottica difensiva sollevata, per l’automatica o comunque tendenziale applicabilità della fattispecie tenue invocata a tutti i casi di trattamento sanzionatorio stabilito con la pena alternativa della ammenda.

2. Il secondo motivo è inammissibile, dovendosi ribadire quanto immediatamente sopra riportato circa l’incongruenza della evidenziazione della applicata pena della ammenda, e considerando l’adeguatezza della motivazione dell’esclusione delle attenuanti generiche anche alla luce del principio per cui, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02; Cass., Sez. 6, n.  7707/2003, Rv. 229768).

3. E’ invece fondato il terzo motivo, dovendo il giudice procedere nel caso in esame alla riduzione per il rito nella misura della metà piuttosto che di un terzo, trattandosi di violazioni di tipo contravvenzionale, determinando la pena finale nella misura di euro 4500,00 invece dei disposti 6000,00. Pena che questa Corte così ridetermina, ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen. .

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione della pena finale che ridetermina nella misura di euro 4500,00. Con rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 4500,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 1/06/2022

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n.30681-2022