Rifiuti. Terre e rocce da scavo, l’onere probatorio grava sull’imputato. Cassazione Penale n. 56066/2017.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 56066 del 15 dicembre 2017 (ud. del 19 settembre 2017)

Pres. Savani, Est. Macrì

Rifiuti. Gestione dei rifiuti. Digestato e onere probatorio. Regime dei sotto-prodotti. Esenzione dall’applicazione della legge penale. Esclusione dalla disciplina dei rifiuti. Onere probatorio gravante sull’imputato. Fattispecie: sottoprodotto destinato all’uso agronomico. Art. 52 d.l. 134/2012. Artt. 183, 184-bis, 185 e 256 d. lgs. n. 152/2006.
In tema di gestione dei rifiuti, l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. Anche, nel caso del digestato l’ipotesi di esenzione dall’applicazione della legge penale in quanto sottoprodotto destinato all’uso agronomico, spetta all’imputato, trattandosi di un’ipotesi di esclusione da responsabilità.
Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 56066 del 15 dicembre 2017 (ud. del 19 settembre 2017)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 
sul ricorso proposto da Sacco Roberto, nato ad Alessandria, il 16.9.1967, e Baravalle Giacomo, nato a Murello l’8.11.1966;
avverso la sentenza in data 25.10.2016 del Tribunale di Alessandria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 25.10.2016, ha condannato Sacco Roberto e Baravalle Giacomo, con le attenuanti generiche, alla pena di € 4.000,00 di ammenda oltre spese, per il reato di cui agli art. 110 c.p. e 256, comma 1, lett. a) e 2, in relazione all’art. 183, comma 1, d. Lgs. 152/2006, perché, il primo, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante, ed il secondo, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, della Biogas Energie Solero s.c. a r.l., società produttrice di rifiuti speciali non pericolosi, avevano effettuato illecitamente e comunque senza autorizzazione, sui terreni agricoli posti all’interno della sede operativa della società, l’attività di raccolta, gestione e comunque deposito incontrollato dì rifiuti speciali “non pericolosi” consistenti in “digestato”, non avente le caratteristiche fisiche e chimiche per essere usato come ammendante agricolo ai sensi del D.G.R Piemonte n. 64-10789 del 23.2.2009 (rifiuti di origine animale o vegetale derivanti dalla gestione anaerobica, codice CER 190606); in particolare, avevano effettuato il recupero/smaltimento dei liquami derivanti dal ciclo produttivo del predetto impianto, sversandoli in parte all’interno di una buca del terreno di mt 1×1 e profondità di circa mt 0,60, posta nei pressi delle vasche di deposito del digestato solido, ed in parte su un terreno agricolo, omettendo così di avviare i predetti rifiuti al loro regolare recupero e smaltimento come previsto dal d. Lgs. 152/2006; in Solero l’11.6.2013.
2. Con il primo motivo di ricorso, gli imputati lamentano l’inosservanza dell’art. 185 d. Lgs. 152/2006 e dell’art. 52, comma 2bis, d.L. 134/2012. Espongono, in fatto, che si era avuta una perdita di pochi litri di liquame all’interno dell’impianto e che si erano persi alcuni chili di prodotto facendo manovra con un automezzo in prossimità delle vasche di smaltimento, pur esse poste all’interno dell’impianto. Deducono, in diritto, che il Tribunale aveva omesso di considerare l’art. 185 d. Lgs. 152/06 secondo cui “non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto … lett. f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana” e l’art. 52, comma 2bis, d.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, secondo cui, ai sensi dell’art. 184bis d.Lgs 152/2006, è da considerarsi sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Assumono che entrambe le disposizioni stabilivano che il digestato, ovvero il prodotto degli impianti a biomasse che si formava all’esito del procedimento biochimico che consentiva la produzione del gas dalla trasformazione di materia organica, non rientrava tra i rifiuti. Ritengono irrilevante il riferimento del Giudice alla legislazione della Regione Piemonte perché la legislazione statale aveva escluso che il digestato potesse essere considerato un rifiuto. Chiedono quindi l’annullamento senza rinvio perché il fatto contestato non era previsto dalla legge come reato, stante il dettato degli art.185 d. Lgs. 152/2006 e 152 d. L. 134/2012.
Con il secondo motivo, lamentano la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli art. 184bis e 185 d. Lgs. 152/2006 nonché dell’art. 52, comma 2, d.L. 134/2012. Il Tribunale, da un lato, aveva conferito rilievo alla composizione chimica del digestato e, dall’altro, aveva affermato che era la destinazione del materiale il criterio utile a permettere di comprendere se lo stesso rientrava nella categoria di rifiuto o di sottoprodotto. Non era chiaro se la condanna era stata comminata facendo riferimento al fatto che non era possibile accertare la quantità di affluente zootecnico presente nel digestato (come indicato nella normativa regionale, non applicabile al caso di specie) o al criterio della destinazione (come indicato nella normativa statale, ma nessun teste aveva riferito in ordine alla destinazione del materiale prodotto dall’impianto a biomasse).
Con il terzo motivo, deducono l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione agli art. 184bis e 185 d.Lgs. 152/2006, nonché all’art. 52, comma 2, d.L. 134/2012. Il Tribunale aveva travisato quanto emerso in istruttoria ed anzi aveva inventato che in dibattimento erano emersi fatti, che nemmeno aveva citato, sicché non v’era prova né indizio sulla destinazione del digestato.
Con il quarto motivo, denunciano la violazione dell’art. 27, comma 2, Cost. e dell’art. 2728, comma 1, e.e., in relazione agli art. 184 e 185, d.Lgs. 152/2006 nonché all’art. 52, comma 2, d.L. 134/2012.
Secondo il Tribunale la prova che il digestato fosse destinato ad uso agronomico gravava su di loro, ma quest’impostazione era inammissibile perché la condanna non poteva prescindere dall’accertamento della loro penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Il Giudice di prime cure ha affermato che il procedimento aveva tratto origine dalla segnalazione di un privato in ordine ad odori sgradevoli provenienti dall’impianto Biogas Energie Solero s.c. a r.l., sito in Alessandria alla via Monte Grappa n. 44 e che l’ufficiale della polizia giudiziaria, addetto al servizio di vigilanza ambientale della Provincia, aveva riferito che, in occasione del sopralluogo svolto l’11.6.2013 presso l’azienda, aveva rinvenuto del materiale seccato sparso sul terreno ed il medesimo materiale, allo stato liquido, all’interno di un buco ricavato nel terreno delle dimensioni di circa mt 1×1 a ridosso di una vasca di stoccaggio: il materiale sversato era digestato proveniente dall’impianto di cogenerazione alimentato a biogas, prodotto dalla fermentazione anaerobica dei reflui zootecnici e produzioni vegetali aziendali.
Dopo aver ricordato che l’art. 52, comma 2bis citato, e l’art. 2, comma 3, d.m. 25.2.2016 escludono dall’ambito applicativo della normativa sui rifiuti l’utilizzazione agronomica del dìgestato “solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione disciplinate nel presente decreto”, ha concluso che il digestato trovato presso la sede aziendale non era destinato ad utilizzo agronomico, in mancanza di prova specifica da parte degli imputati. Il digestato rinvenuto era, in parte, contenuto all’interno di una fossa di mt 1×1 ed in parte sparso su un terreno non agricolo ma sito all’interno dell’area aziendale.
La difesa aveva ricondotto la presenza del digestato, in parte, ad un guasto dell’impianto e, in parte, alle manovre dei mezzi di trasporto, ma, ad avviso del Giudice, il primo assunto era rimasto sfornito di prova, ed il secondo inverosimile, giacché non erano state rinvenute tracce lungo il tragitto del camion ma solo sul terreno, come documentato dal fascicolo fotografico.
Tale motivazione è immune dalle censure sollevate.
Ed invero, il Giudice ha dichiarato che era da escludersi, in base a quanto dichiarato dal teste, che il digestato trovato presso la sede aziendale fosse stato destinato ad uso agronomico e che gli imputati non avevano provato nulla in merito. Nel presente ricorso per cassazione, gli imputati hanno affermato che era falsa la circostanza della dichiarazione del teste nei sensi indicati, senza però allegare, ai fini della specificità del motivo, la predetta testimonianza, e che era contraria alla regola della distribuzione degli oneri oblatori nell’ordinamento penale la pretesa della dimostraziozione da parte loro dell’esenzione da responsabilità.
Sennonché il Giudice ha fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 16078/2015, Fortunato, Rv 263336, nella quale vi sono ampi riferimenti a precedenti similari, secondo cui in tema di gestione dei rifiuti, l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto- prodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato di raccolta di rifiuti in relazione a terre e rocce da scavo miste a residui cementizi e bituminosi posizionati sulla superficie di un fondo agricolo e smaltiti successivamente all’inizio delle indagini, a mezzo di ditta specializzata previa compilazione dei prescritti formulari di identificazione). Analogamente, nel caso del digestato, l’ipotesi di esenzione dall’applicazione della legge penale in quanto sottoprodotto destinato all’uso agronomico, spetta all’imputato, trattandosi di un’ipotesi di esclusione da responsabilità. Nella specie, tale prova non solo non risulta sia stata offerta innanzi al Giudice di primo grado, quanto poi, nel presente giudizio, i ricorrenti hanno contestato l’applicazione della regola di distribuzione degli oneri probatori continuando a non dichiarare alcunché in merito all’utilizzo del digestato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassadelle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 19 settembre 2017.
Scarica in pdf il testo del provvedimento: cass. pen. sez. III sent. n. 56066-2017