RUMORE. Superamento della soglia di normale tollerabilità e verifica. Cassazione Penale n. 19230/2019.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 19230 del 7 maggio 2019 (ud. del 5 aprile 2019)
Pres. Izzo, Est. Corbetta

Rumore. Superamento della soglia della normale tollerabilità. Verifica. Disturbo della quiete pubblica. Art. 10, comma 2, Legge n. 447/95. Art. 659 c.p. .
In tema di inquinamento acustico, la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto

 

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 19230 del 7 maggio 2019 (ud. del 5 aprile 2019)
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Cagliari condannava Gabriele Corrias alla pena di 300 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché, quale titolare del locale “Relax Wine Bar” sito in Quartu Sant’Elena, disturbava le occupazioni e il riposo di Elena Chergia e Serena Puddu; disturbo provocato di giorno e di notte, in un locale completamente privo di qualsiasi tipo di insonorizzazione, e, nella terrazza adiacente, dalla musica diffusa dalle casse acustiche, dagli schiamazzi degli avventori, dallo spostamento continuo di sedie e sgabelli. In Quartu Sant’Elena fino al 25/10/2013.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2318 e 2320 cod. civ. Assume il difensore che il Corrias è diventato socio accomandatario della “Relax Wine bar di Corrias Gabriele s.a.s.” dal 20/01/2012, mentre, nel periodo precedente, amministratore della società  era Lucrezia Dessì, quale socia accomandataria della “Relax Wine Bar di Dessì Lucrezia & c. s.a.s.”, di talché gli accertamenti fonometrici eseguiti negli anni 2010 e 2011 non sono apponibili al Corrias, mentre nessun accertamento è stato effettuato dal 20/01/2012; aggiunge il ricorrente che, assunta la gestione del bar, egli aveva sollecitato le persone offese a predisporre una rilevazione fonometrica, non ricevendo però alcuna adesione in tal senso.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 659 cod. pen., 10, comma 2, l. n. 447 del 1995. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove non ha correttamente distinto le condotte previste dai commi e 1 e dell’art 659 cod. pen., non confrontandosi con l’avvenuta depenalizzazione del comma 2 e con il fatto che il Comune di Quartu Sant’Elena, all’epoca degli accertamenti acustici effettuati nel 2010 dall’ASL, non fosse ancora dotato dl piano di zonizzazione acustica indispensabile per calcolare i cd. limiti differenziali, tanto che il T.A.R. Sardegna aveva annullato un’ordinanza emessa dal Comune di Quartu Sant’Elena nei confronti della “Relax Wine Bar di Dessì Lucrezia &c. s.a.s.”
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 659 cod. pen., 10, comma 2, l. n. 447 del 1995, 22, 23 e 28 l.r. Sardegna n. 5 del 2006. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato né la disciplina regionale, che prevede come implicitamente autorizzata la diffusione di musica di accompagnamento o di compagnia perché insita nell’autorizzazione all’apertura del bar, né le deposizioni testimoniali – ad eccezione delle due persone offese – da cui è emersa la totale insussistenza di rumori molesti nella normale attività dell’esercizio pubblico.
2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1, b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 659 cod. pen., 10, comma 2, l. n. 447 del 1995. Sostiene il ricorrente che non vi sarebbe la prova che il rumore proveniente dal bar abbia disturbato un numero indeterminato di persone, elemento indefettibile per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. .

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
Come correttamente affermato dal ricorrente, nelle società in accomandita semplice la responsabilità della società spetta al socio accomandatario al quale è stata conferita l’amministrazione della società e, quindi, la rappresentanza nei rapporti con i terzi. Risulta, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, che il Corrias assunse la carica di socio accomandatario della “Relax Wine bar di Corrias Gabriele s.a.s.” dal 20/01/2012, di talché egli è stato correttamente individuato come soggetto responsabile per i rumori provocati dal bar a far tempo da tale data sino al 25/10/2013.
La circostanza che le prove fonometriche siano state effettuate nel corso del 2010 e del 2011 non ha carattere dirimente, giacché la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015 – dep. 16/03/2015, Montoli e altro, Rv. 263433; Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 – dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 250417; Sez. 1, n. 7042 del 27/05/1996 – dep. 11/07/1996, Fontana, Rv. 205324). Orbene, nel caso in esame la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità delle fonti sonore è stata desunta, oltre che dalle prove fonometriche effettuate nel 2010 e nel 2011, anche dalle deposizioni testimoniali delle persone che abitavano nell’appartamento sovrastante il bar, le quali hanno dichiarato di aver sporto, nel corso degli anni, svariate denunce in quanto dall’esercizio pubblico provenivano continuamente, fin dall’apertura nel 2009, immissioni rumorose derivanti, soprattutto, dalla musica sia diffusa da apposite apparecchiature collocate all’interno del locale e nella veranda esterna, sia prodotta dal vivo da musicisti,  con una maggiore concentrazione nelle ore notturne e nel fine settimana, tali da disturbare in modo insopportabile il loro riposo e da costringerle, alla fine, a vendere l’appartamento.
3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta correlazione logica e giuridica delle questioni dedotte, sono infondati.
3.1. Invero, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’attività di un bar regolarmente autorizzato dall’autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte e all’uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un “mestiere rumoroso”, in quanto l’uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all’esercizio dell’attività autorizzata, con la conseguenza che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, l. 26 ottobre 1995, n. 447 (così, da ultimo, Sez. 3, n. 34920 del 11/06/2015 – dep. 18/08/2015, Masselli, Rv. 264739).
Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che il bar fosse stato autorizzato dall’autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte e all’uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, di talché l’attività svolta da detto bar non è classificabile come esercizio di un “mestiere rumoroso”, con conseguente applicazione della fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 659 cod. pen.; e difatti il Tribunale ha correttamente osservato che nel DUAP, nell’ambito delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande del locale, non era stata indicata anche l’emissione sonora effettuata tramite strumentazione meccanica e casse acustiche con la prescritta predisposizione della documentazione di impatto acustico.
3.2. A tal proposito, non rileva nemmeno l’invocata disciplina regionale di cui agli artt. 22, 23 e 28 l.r. Sardegna n. 5 del 2006; invero, è dirimente osservare che l’art. 28, al comma 3, stabilisce espressamente quanto segue: “resta inteso che l’esercizio delle attività del comma 2” – che contempla, ai fini che qui rilevano, l’“effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo”-, “deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare di quelle in materia (…) di inquinamento acustico”. Stante il chiaro dettato letterale della norma, è perciò evidente che i “piccoli trattenimenti musicali” non possono derogare alla disciplina dettata dal comma 1 dell’art. 659 cod. pen.
4. Il quarto motivo è infondato.
Invero, poiché il bene tutelato dalla fattispecie in esame è rappresentato dalla quiete pubblica, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, per la sussistenza del reato è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o, comunque, in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica. Il Tribunale ha, perciò, ritenuto la sussistenza del reato, desumendolo dalla diffusività del rumore, ben percepibile al di fuori dell’edificio da cui proveniva, anche in pieno orario notturno, arrecando così disturbo al riposo di un numero indeterminato di persone: non solo le due persone offese che abitano nell’appartamento sopra il bar (che, proprio per la contiguità tra i due edifici, erano maggiormente esposte all’inquinamento acustico in orario notturno), ma anche chi abita nelle vicinanze, essendo l’esercizio pubblico ubicato non in un luogo isolato, ma in una zona centrale della città, come emerge dalla sentenza impugnata (p. 4).
5. Stante le non manifesta infondatezza dei motivi, l’ammissibilità del ricorso per cassazione consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266), ossia in data 25/10/2018, in assenza di periodi di sospensione.
La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 05/04/2019.

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