SIGLATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE PER IL TERZO ELENCO DI VALORI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE EX D. LGS. 81/2008

In data 6 agosto 2012 è stato siglato tra il Ministero del Lavoro ed il Ministero della Salute il decreto interministeriale avente ad oggetto  il “Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione”, in attuazione dell’art. 232, comma 4 del d. lgs. 81/2008 e ss. mm., il quale prevedeva che “Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro”.
Pertanto, l’Allegato XXXVIII del T.U. Sicurezza denominato “Valori limite di esposizione professionale” viene sostituito dal nuovo elenco previsto dal decreto interministeriale.
Più in particolare, i valori riportati nella tabella allegata riguardano le sostanze chimiche pericolose di cui si definisce:

  • numero di inventario EINECS, (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale);
  • numero del registro del CAS (Chemical Abstract Service);
  • la notazione che identifica la possibilità di un assorbimento significativo della sostanza attraverso la pelle;
  • il valore limite di esposizione misurato o calcolato in milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa e in ppm, parti per milione nell’aria (ml/m3), in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore;
  • il valore limite, misurato come il precedente in ml/m3  e ppm, al di sopra del quale  nell’arco di un quarto d’ora l’esposizione non deve avvenire.

Scarica il testo del provvedimento: D.M. interministeriale 06-08-2012

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