Diritto urbanistico. Edilizia, Scia, autotutela della pubblica amministrazione e insufficienza delle motivazioni. Tar Catanzaro.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. n. 795 del 17 maggio 2017 (ud. 16 maggio 2017)

Diritto urbanistico. Edilizia. Scia. Istruttoria amministrativa. Difetto di istruttoria. Insufficienza della motivazione della pubblica amministrazione.

COMMENTO:

La Scia non può essere bloccata con provvedimento di autotutela da parte del Comune con un provvedimento insufficientemente motivato e che evidenzi un difetto di istruttoria, soprattutto se rilevato dalla parte interessata.

E’ quanto affermato dal Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II con sentenza n. 795 del 17 maggio 2017, il quale ha accolto le doglianze di una società proprietaria di un villaggio vacanze avverso il provvedimento in autotutela con cui l’Amministrazione comunale aveva ritirato la Scia precedentemente concessa.

Nel caso concreto, non soon risultate adeguatamente esposte e motivate le ragioni di pubblico interesse, specifico e concreto, poste a fondamento dell’annullamento della Scia, non essendo a tal proposito sufficiente – nel caso di annullamento di un titolo edilizio – il generico “interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica nonché al ripristino dello stato dei luoghi”.

Il Tribunale amministrativo calabrese ha pertanto accolto il ricorso per carenza di istruttoria da parte del Comune, per carenza di motivazione e per mancato puntuale riscontro alle osservazioni rese dal ricorrente a seguito di avvio del procedimento, poichè, pur in presenza di osservazioni presentate dalla ricorrente, l’amministrazione si era limitata a riprodurre nel provvedimento finale testualmente quanto già esposto in seno alla comunicazione di avvio di procedimento, omettendo qualsiasi riferimento alle controdeduzioni.

 

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. n. 795 del 17 maggio 2017 (ud. 16 maggio 2017)

N. 00795/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00464/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2017, proposto da:
Vascellero Villaggi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Pallone in Catanzaro, via B. Citriniti N. 5;

contro

Comune di Cariati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

per l’annullamento

della SCIA n. 9982 del 1/9/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cariati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, società proprietaria e gestore del villaggio vacanze Vascellero a Cariati Marina, ha esposto che, a seguito di avvio del procedimento, il Comune intimato ha annullato in autotutela sette distinti provvedimenti (Determinazioni Dirigenziali a firma dell’Ing. Adolfo Benvenuto dalla n. 11 alla n.17 del gennaio 2017) di sette titoli edilizi della ditta Vascellano Villaggi s.r.l.

Con l’odierno ricorso ha quindi impugnato una delle citate sette Determinazioni, adducendo plurimi motivi.

2. L’amministrazione comunale si è costituita in data 8 maggio 2017 per resistere al gravame, chiedendo, altresì, la riunione con il ricorso n.1135 del 2016, con cui sarebbero stati impugnati atti presupposti e connessi.

3. Alla camera di consiglio del 16 maggio 2017, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso, previo avviso alle parti ex art.60 del cod. proc. amm., è stato posto in decisione.

4. Il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione e che non sia necessario procedere alla riunione con il ricorso n.1135 del 2016.

Infatti, ancorchè l’affrancazione, annullata con la deliberazione impugnata in quel giudizio, costituisca una delle ragioni cu sui si fonda il provvedimento impugnato, il ricorso è comunque manifestamente infondato per le assorbenti ragioni che seguono.

4.1. Va premesso che il provvedimento impugnato si fonda sulle seguenti motivazioni:

a) la SCIA prot. 9982 del 01.09.2014 depositata non è conforme alla strumentazione urbanistiche vigente;

b) sussistono comunque motivazioni, sostanziali, per procedere all’annullamento della detta SCIA ed in particolare:

A. assenza del titolo di proprietà ai fini dell’edificazione, considerato altresì che il terreno risulta Demanio Comunale e che con delibera di Giunta Municipale n.254 del 09.12.2016 sono state annullate le Delibere di Giunta Municipali N° 108 e N° 110 del 20.05.2015 e N° 159 del 03.06.2016, relative alla legittimazione ed affrancazione dei Terreni gravati da usi civici ai sensi della L.R. Calabria 18/2007 e s,m.i. in ditta Vascellero Villaggi Srl riguardante le pratiche N° 12/545/51;

B. l’intervento in progetto ai sensi del DPR 380.2001 doveva essere assoggettato a Permesso di Costruire, e non erroneamente a SCIA per come depositato agli atti dell’UTC, in quanto trattasi di trasformazione urbanistica del territorio con realizzazione di opere edili ex novo, nè sono stati calcolati e versati i rispettivi oneri concessori;

C. alla data del rilascio del Permesso di Costruire il terreno risulta avente destinazione urbanistica “C4”. Altresì si evidenzia che alla data del rilascio dello stesso, vigeva quanto prescritto dall’art. 65 dalla Legge Regionale 19/2002, che le ZTO “C” e sono equiparate a “Zone Agricole” e pertanto assoggettate alla normativa che regolamenta tale aree;

D. non risulta agli atti la Comunicazione da inoltrare prima dell’inizio dei lavori all’Ufficio del Servizio Tecnico Regionale Vigilanza e Controllo OO,PP. Norme Sismiche di Cosenza (ex Genio Civile);

E. non risulta agli atti il nome dell’Impresa Esecutrice dei Lavori ed il relativo DURC;

c) sussiste l’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica nonché al ripristino dello stato dei luoghi;

4.1. Parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato controdeducendo:

a. sulla presunta non conformità alla strumentazione urbanistica vigente: il rilievo sarebbe generico e immotivato, essendo l’intervento in questione (realizzazione di piscina interrata) conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

b. sulla presunta assenza del titolo di proprietà per intervenuto annullamento delle delibere di GM di legittimazione e affrancazione terreni in favore della Vascellero: il rilievo sarebbe privo di fondatezza, in quanto la ricorrente avrebbe il possesso e la disponibilità del terreno in questione ed avrebbe ottenuto la detta legittimazione ed affrancazione del terreno medesimo con deliberazioni di G.m. n. 108, 110 del 20/5/2016 e n.159 del 3/6/2016, il cui annullamento con deliberazione di G.m. n.254 del 9/12/2016, è stato già impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti al ricorso n.1135/2016, tutt’ora pendente dinanzi a questo Tar;

c. sulla presunta necessità del permesso di costruire: il rilievo, oltre che estremamente generico, sarebbe privo di fondatezza in fatto ed in diritto, come chiarito dalla ricorrente in sede di Osservazioni e Controdeduzioni a firma del Tecnico ing. Lavia, in cui si specificava che “…L’intervento di cui alla SCIA consiste nella realizzazione di una piscina e di piccole strutture interrate. Tali tipologie di interventi possono essere eseguiti con la SCIA. Infatti, l’intervento proposto ai sensi dell’art.22 del DPR 380/2001 non rientra tra gli interventi previsti dagli art. 10 e 6 della medesima norma. Si evidenzia che la Regione Calabria ha normato e ribadito anche in sede di Piano Casa la possibilità di realizzare interventi di ampliamento con SCIA..”; tali osservazioni sarebbero rimaste prive di riscontro;

d. presunta violazione della disciplina delle Zone “C4” e di quelle “Agricole”: il rilievo sarebbe generico ed immotivato, peraltro la ricorrente avrebbe chiarito in sede di Osservazioni e Controdeduzioni a firma del tecnico che: “…L’intervento, per come già evidenziato al punto c) non prevede incrementi volumetrici e di superfici. Ad ogni modo si ribadisce che l’area di intervento non deve essere considerata area di “espansione” in quanto essa è totalmente urbanizzata e da sempre interessata da interventi edilizi “diretti”. Pertanto deve valere quanto ribadito anche dalla L.R. 28/2016 all’art.16, ovvero in tali aree continua a valere lo strumento urbanistico in quanto annoverabili tra le aree da sempre interessate da interventi edilizi in attuazione diretta…”; dette osservazioni non sarebbero state riscontrate nel provvedimento finale;

e. presunta mancanza “agli atti della Comunicazione da inoltrare prima dell’inizio dei lavori al Comune ed all’Ufficio del Servizio Tecnico Regionale Vigilanza e Controllo 00,PP. ‘ Norme Sismiche di Cosenza”; il rilievo non atterrebbe ad un requisito di legittimità del titolo edilizio, riferendosi eventualmente ad adempimenti ed oneri cui sarebbe tenuto il titolare dopo il suo rilascio o formazione e la cui omissione non potrebbe costituire vizio originario di legittimità del titolo edilizio stesso, che ne possa giustificare il suo annullamento in autotutela;

f. presunta mancanza “agli atti de il nome dell’Impresa Esecutrice dei Lavori ed il relativo DURC”: il rilievo non atterrebbe ad un requisito di legittimità del titolo edilizio, riferendosi eventualmente ad adempimenti ed oneri cui sarebbe tenuto il titolare del titolo edilizio dopo il suo rilascio o formazione e la cui omissione non potrebbe dunque costituire vizio originario di legittimità del titolo stesso, che ne possa giustificare il suo annullamento in autotutela; in sede di Osservazioni e Controdeduzioni a firma del Tecnico ing. Lavia, anche sul punto ignorate nel Provvedimento impugnato, si era precisato: “che la documentazione può essere oggetto di tempestiva integrazione per come espressamente si richiede in questa sede”;

II Difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art3. L. 241/90 – Violazione art.21 nonies legge n.241/90;

III Violazione art.21 nonies L.n.241/90. Violazione dei principi generali in materia di autotutela e particolari relativi all’annullamento dei permessi di costruire. Insussistenza interesse pubblico concreto ed attuale. Decorso del tempo ragionevole (essendo decorsi 28 mesi dalla S.C.I.A. in questione). Difetto di motivazione. Motivazione apparente. Travisamento e falsità dei presupposto; l’annullamento sarebbe intervenuto a 28 mesi dalla scia

IV Violazione dell’art.38 t.u. edilizia e dei principi in materia di annullamento della concessione edilizia;

V. Sviamento dal pubblico interesse. Violazione dei canoni di imparzialità correttezza e non discriminazione della p.a.

4.1. L’amministrazione, costituitasi, ha prodotto una relazione a sostegno della legittimità dell’operato della pubblica amministrazione, controdeducendo, altresì sulle singole censure di cui in ricorso.

4.2. Alla luce delle contestazioni mosse da parte ricorrente in sede giurisdizionale, il ricorso va accolto per carenza di istruttoria da parte del Comune, per carenza di motivazione e per mancato puntuale riscontro alle osservazioni rese dal ricorrente a seguito di avvio del procedimento, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

In particolare, osserva il Collegio che:

– il provvedimento di annullamento in autotutela è motivato in modo insufficiente ed evidenzia quel difetto di istruttoria contestato da parte ricorrente, tant’è che la relazione prodotta dall’amministrazione resistente in giudizio (del 28 aprile 2017) ed il sopralluogo “da ultimo” effettuato (del 28 febbraio 2017) ed in essa menzionato sono successivi al provvedimento e non possono valere quale integrazione postuma dello stesso;

– non risulta nel provvedimento impugnato un’analitica confutazione delle osservazioni presentate da parte ricorrente, né comunque sussiste una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, anche in considerazione delle controdeduzioni formulate;

– a fronte delle osservazioni presentate dalla ricorrente relative alla natura dell’intervento, l’amministrazione si è limitata a riprodurre nel provvedimento finale testualmente quanto già esposto in seno alla comunicazione di avvio di procedimento, omettendo qualsiasi riferimento alle controdeduzioni;

– non risultano adeguatamente esposte le ragioni di pubblico interesse, specifico e concreto, a fondamento dell’annullamento della s.c.i.a. dell’ottobre 2013, non essendo sufficiente, in caso di annullamento di un titolo edilizio, il generico “… interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica nonché al ripristino dello stato dei luoghi”; né risulta una comparazione degli interessi coinvolti.

4.2. Conclusivamente il ricorso va accolto per le assorbenti superiori ragioni e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato, con salvezza degli ulteriori e meglio motivati atti che l’amministrazione riterrà di adottare a seguito di una più approfondita istruttoria.

5. Le spese, tuttavia, in considerazione della peculiarità della controversia, possono essere, in via d’eccezione, compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore