Rifiuti. Illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente per la mancata emanazione del decreto sull’assimilabilità dei rifiuti. Art. 195, comma 2, lett. e) d. lgs. 152/2006. TAR Lazio.

T.A.R. Lazio, Sez. II bis, sent. n. 4611 del 13 aprile 2017 (ud. 1° marzo 2017)

Pres. Stanizzi, Est. Fratamico

Rifiuti. Definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani. Decreto ex art. 195 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 152/2006. Mancata emissione da parte del Ministero dell’Ambiente. Illegittimità del silenzio della Pubblica Amministrazione.

E ‘illegittimo il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente in relazione alla mancata emissione del decreto inerente la“determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”, previsto dall’art. 195, comma 2 lett. e) del d. lgs. n. 152/2006. Tale silenzi-inadempimento viola inoltre l’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/90.

T.A.R. Lazio, Sez. II bis, sent. n. 4611 del 13 aprile 2017 (ud. 1° marzo 2017)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12625 del 2016, proposto da:
CBRC S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Gili e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli 180;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, ciascuno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Santo Gnoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18;

per la dichiarazione

di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni resistenti, anche a seguito di istanza diffida e contestuale messa in mora trasmessa dalla ricorrente in data 10 maggio 2016, rispetto all’obbligo di concludere, per quanto di competenza, i procedimenti volti alla definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, mediante l’adozione di apposito decreto, giusto quanto espressamente previsto dall’art. 195, co. 2, lettera e), d.lgs. n. 152/2006

nonché per l’accertamento

dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di concludere i procedimenti in esame

e la conseguente condanna

delle Amministrazioni medesime all’adozione dei consequenziali provvedimenti, entro congruo e fissando termine.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Comune di Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la CBRS s.r.l. ha agito per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonostante la diffida inviata il 12.05.2016, rispetto all’obbligo su di esso gravante di concludere il procedimento volto alla definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, mediante l’adozione di apposito decreto ex art. 195 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 152/2006 e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei conseguenti provvedimenti.

A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 195, comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, violazione dell’obbligo di provvedere, nonché dell’art. 2 comma 2 della l.n. 241/1990.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comune di Reggio Emilia, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 1° marzo 2017 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

La CBRC s.r.l., società operante nel settore del recupero e del riciclaggio del macero, avente tra le sue attività la compravendita di materiali a base cellulosica provenienti dalla raccolta differenziata e della materia prima generata dal recupero, ha lamentato di essere gravemente danneggiata – in termini di ingiusta sottrazione di risorse e beni al mercato privato e di elevato versamento TARI – dalla eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani effettuata dalle Amministrazioni comunali a causa della mancanza di una regolamentazione ministeriale pur prevista dall’art. 195 cit.

A fronte della espressa attribuzione alla competenza statale della “determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”, della prescrizione per cui “con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti entro novanta giorni i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani” e dell’invio da parte dell’impresa ricorrente (in data 12.05.2016) di una specifica istanza-diffida con contestuale atto di messa in mora, il Ministero dell’Ambiente, pur tenuto ad adottare la regolamentazione suddetta, risulta non avere ancora completato l’iter relativo, avendo soltanto avviato “le attività propedeutiche all’adozione del decreto in questione” (come espressamente ammesso nella memoria depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato).

Il fatto che l’Amministrazione abbia dato riscontro (il 31.01.2017) alla diffida della società ricorrente ed abbia svolto, il 25.01.2017, un incontro istituzionale con le associazioni di categoria “per acquisire ogni utile elemento ai fini della decretazione sul tema” e la circostanza per cui, in assenza del previsto regolamento, si continuino ad applicare i criteri per l’assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale non escludono che il Ministero dell’Ambiente sia tenuto, in base al citato art. 195, ad adottare il nuovo decreto, che avrebbe dovuto, anzi, essere emesso nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della norma suddetta.

La CBRC s.r.l. è, da parte sua, titolare della legittimazione e dell’interesse a ricorrere al fine della chiesta declaratoria d’illegittimità del silenzio in quanto impresa del settore danneggiata, come detto, sotto diversi profili dall’inerzia dell’Amministrazione (circostanza, esplicitamente affermata nell’atto introduttivo e non specificamente contestata dalle amministrazioni resistenti, che deve ritenersi, perciò, processualmente provata in ossequio a quanto previsto dall’art. 64 comma 4° d. lgs. n. 104/2010) che ha, inoltre, con puntuale missiva, espressamente messo in mora il Ministero competente.

La violazione, da parte dell’Amministrazione sia del termine previsto dallo stesso art. 195 d.lgs. n. 152/2006, sia del termine ulteriormente concesso dalla ricorrente nella sua diffida è pacifica e rende illegittima l’inerzia tenuta dal Ministero intimato

Nè, in senso ostativo all’accoglimento della domanda della ricorrente, rilevano il carattere ordinatorio del termine previsto dalle norme in esame (profilo che non incide sull’esistenza dell’obbligo né sulla possibilità di provvedere anche dopo la scadenza del termine), la natura discrezionale e non vincolata del potere amministrativo (nella fattispecie non viene, infatti, in rilievo il contenuto, ma solo l’obbligo di esercizio del potere in questione) e la necessità di coinvolgimento di altri Organi ed Enti, che è stata presa in considerazione dalle citate diposizioni normative ai fini dell’individuazione dei termini ivi previsti e che, comunque, non giustifica un ritardo quale quello, in concreto, verificatosi nella fattispecie.

Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla diffida spedita a mezzo posta il 12.05.2016 dalla società ricorrente e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento menzionato nella diffida stessa adottando di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel termine di giorni 120 (così individuato in relazione alla natura degli adempimenti da effettuare) dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

Deve, infine, essere disposta la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e le altre parti intimate, per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando,

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla diffida inviata il 12.05.2016 dalla società ricorrente;

2) dichiara l’obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento menzionato nella diffida adottando, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di giorni 120 dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza;

3) condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in € 1.000,00, per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA come per legge ed oltre al contributo unificato

4) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e le altre parti intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore