IL TAR LAZIO BACCHETTA IL MINISTERO DELL’AMBIENTE SULL’EMANAZIONE DEL DECRETO DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

Con la sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017 il Tar Lazio (Sez. II bis) ha ordinato al Ministero dell’Ambiente di emanare entro 120 giorni il fatidico decreto sull’assimilazione dei rifiuti, mettendo così fine (si spera) al ritardo decennale per l’emanazione di tale decreto.

La vicenda trae origine da una diffida inviata nel maggio del 2016 al Ministero dell’Ambiente da parte di un’azienda, operante nel settore del riciclaggio della carta, per la conclusione del procedimento volto alla definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani. Ai sensi dell’art. 195, comma 2, lett. e) del d. lg. n. 152/2006, infatti, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani avrebbero dovuto essere emanati entro novanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso d.lg. 152/2006 con decreto del Ministro dell’Ambiente, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico. E’ stata così dichiarata l’illegittimità del silenzio–inadempimento tenuto dal Ministero rispetto alla diffida della società ricorrente, con conseguente indicazione di termine al Ministero di 120 giorni dalla data di comunicazione o di notifica della sentenza per la conclusione del provvedimento amministrativo de quo.

Il TAR Lazio ha così accolto il ricorso statuendo “… l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla diffida …” e dichiarando “l’obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento menzionato nella diffida adottando, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di 120 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica ad istanza di parte, della presente sentenza”.