Ai fini dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recente Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13 emanato, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» (pubblicato in G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023) contiene alcune norme che riguardano tre aspetti rilevanti in tema di diritto ambientale:
1) Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 47);
2) Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo (art. 48);
3) Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici (art. 49).
Per quanto di cui alla materia delle terre e rocce da scavo, viene prevista l’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 13/2023, di un decreto avente ad oggettola disciplina semplificata per la regolamentazione delle seguenti tematiche:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del d. lgs. n. 152/2006, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 152/2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 152/2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
Di seguito il testo integrale del d.l. n. 13/2023: d.l. n. 13 del 24 febbraio 2023