ULTERIORE PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL SISTRI

In data 30 maggio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 26 maggio 2011 avente ad oggetto la “Proroga dei termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, attraverso il quale è stata nuovamente prorogata l’entrata in vigore del sistema sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Su tale proroga il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato che ““La rimodulazione in chiave progressiva sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”.

L’entrata in vigore del SISTRI è stata suddivisa nei seguenti scaglioni temporali:

1) dal 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento e per i trasportatori che movimentano quantità annue maggiori alle 3.000 tonnellate;

2) dal 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che hanno da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;

3) dal 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;

4) dal 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che hanno da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che trasportano fino a 3.000 tonnellate annue;

5) dal 2 gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.
Il D.M. 26 maggio 2011 ha altresì affrontato l’ormai frequente problematica dei rallentamenti esecutivi del sistema che siano superiori a 3 minuti: per tale eventualità, il Governo in concerto con il MInistero dell’Ambiente si è fatto garante di realizzare durante l’estate «apposite ed opportune verifiche sul funzionamento del sistema nel suo complesso, nonché di intervenire con opportuni adeguamenti tecnici e semplificazioni operative», primo su tutti la sostituzione del sistema USB con un diverso sistema «più semplice ed affidabile». Resta da verificare nel concreto quali modalità operative saranno scelte in tal senso.

La questione non è di poco conto, soprattutto per quanto riguarda l’attività di quei soggetti quali i piccoli artigiani, che dovranno affrontare tutta una serie di piccole problematiche e gap informatici legati all’obbligo di comunicazione dei dati per via telematica.

Dal punto di vista sanzionatorio, le conseguenze relative alla mancata iscrizione possono così essere riassunte:

– Per il primo semestre, sanzione del 5% sull’ammontare del contributo non versato

– Dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, sanzione del 50% sull’ammontare del contributo non versato

– Se non si effettua l’iscrizione entro il 2 gennaio 2012, perdita del mezzo di trasporto o sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica societaria rivestita dal soggetto a cui l’infrazione sia imputabile, compresa la carica di amministratore, oltre all’irrogazione della ulteriore sanzione amministrativa di € 31.000,00=.

Il D.M. 26 maggio 2011 può essere qui consultato:

www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_ministeriale_26_maggio_2011.pdf

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