URBANISTICA. E’ superflua la comunicazione di avvio del procedimento in caso di repressione di illeciti edilizi. T.A.R. Campania n. 444/2022.

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sent. n. 444 del 14 febbraio 2022 (ud. del 2 febbraio 2022)

Pres. Durante, Est. Zoppo

Urbanistica. Comunicazione di avvio del procedimento e atti di repressione degli illeciti edilizi. Art. 21-octies L. n. 241/1990.

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Non ha alcuna rilevanza il fatto che il curatore non fosse il responsabile degli abusi o il proprietario degli immobili, essendo sufficiente a individuarlo quale destinatario dell’ingiunzione di demolizione la circostanza che avesse, nella qualità rivestita, la disponibilità dei beni al momento dell’emissione della misura repressiva e fosse pertanto nella condizione di consentire, o meno, la permanenza delle opere.

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sent. n. 444 del 14 febbraio 2022 (ud. del 2 febbraio 2022)

00444/2022 REG.PROV.COLL.

00237/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2020, proposto da

OMISSIS in Qualità di Curatore del Fallimento della OMISSIS S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Paolo Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Solofra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmen Pedicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Responsabile pro tempore Area III Tecnica del Comune di Solofra, OMISSIS S.n.c., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dei seguenti atti e provvedimenti:

  1. l’ordinanza n. 133 del 21/11/2019, notificata in data 22/11/2019, con la quale il Comune di Solofra ha ingiunto indistintamente e solidalmente ai sigg.ri OMISSIS ed al curatore del fallimento ricorrente:
  2. ai sensi dell’art. 31 del T.U.Ed., la demolizione, entro il termine di 90 gg. dalla notifica, di tutte le opere abusive, di cui ai punti 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, nonché il ripristino dello stato dei luoghi preesistente l’abuso, relativamente alle unità immobiliari contraddistinte con i sub.ni 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ivi compresi i beni comuni non censibili, dell’immobile di Via San Rocco n. 26, distinto in C.F. al folio 11, particella 586, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, tali cespiti saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, III comma, del D.P.R. n. 380/2001 e sarà irrogata la sanzione pecuniaria di ammontare compreso tra l’importo minimo di € 2.000 e quello massimo di € 20.000;
  3. ai sensi dell’art. 34 del T.U.Ed., la demolizione, entro il termine di 90 gg. dalla notifica, di tutte le opere abusive, di cui ai punti 1, 2, 4, 5 e 13, ed il ripristino dello stato dei luoghi preesistente l’abuso, relativamente ai sub.ni. 4, 5, 6, 8, 9 e 17 dello stesso immobile;
  4. l’attestato rilasciato dal Comune di Solofra in data 9/7/2019;
  5. i verbali dei sopralluoghi eseguiti congiuntamente dall’U.T.C. e dalla Polizia Locale in data 24/10/2019 ed in data 14/11/2019;
  6. ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, antecedente o successivo, direttamente o indirettamente connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Solofra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame, notificato in data 21 gennaio 2020 e depositato in data 17 febbraio 2020, si impugna l’Ordinanza n. 133 del 21 novembre 2019, notificata in data 22 novembre 2019, emessa dal Comune di Solofra e indirizzata solidalmente ai sigg.ri OMISSIS e al dott. OMISSIS nella qualità di curatore del Fallimento della OMISSIS s.n.c., con la quale sono stati ingiunti la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a plurimi abusi edilizi realizzati nell’ambito di diverse unità immobiliari facenti parte dell’immobile sito in Via San Rocco n. 26, distinto in C.F. al foglio 11, particella 586.

Il ricorrente deduce che la società fallita è allo stato proprietaria solo di alcune delle unità immobiliari insistenti sulla particella 586 del foglio 11 di mappa, mentre le altre proprietà immobiliari, essendo state aggiudicate nel corso della procedura concorsuale, sono di proprietà dei rispettivi aggiudicatari e aventi causa.

A fondamento del ricorso vengono articolati i seguenti motivi:

I. DIFETTO di LEGITTIMAZIONE PASSIVA del CURATORE fallimentare. VIOLAZIONE dell’art. 42 del R.D. n. 267/1942. VIOLAZIONE degli artt. 29, 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001. VIOLAZIONE del PRINCIPIO di LEGALITÀ. VIOLAZIONE degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990. INESISTENZA ed INCONFIGURABILITA’ di OBBLIGHI di FACERE – in specie di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – a carico del CURATORE. ECCESSO di POTERE per FALSO ed ERRONEO PRESUPPOSTO. DIFETTO di ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO di FATTO:

si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del curatore fallimentare in quanto le difformità edilizie sono riconducibili ad opere eseguite in data antecedente alla declaratoria del fallimento, rispetto alle quali il curatore medesimo non è responsabile; egli non è proprietario degli immobili, non subentra negli obblighi di facere non adempiuti dall’imprenditore fallito e non agisce istituzionalmente in sostituzione del fallito, ma esercita un potere originario che gli deriva dalla legge, quale organo investito di una pubblica funzione;

II. VIOLAZIONE dell’art. 7 della L. n. 241/1990. VIOLAZIONE del DIRITTO di PARTECIPAZIONE al PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE dell’art. 21 OCTIES della L. n. 241/1990. VIOLAZIONE del PRINCIPIO DI LEGALITÀ. VIOLAZIONE dell’art. 24 della COSTITUZIONE:

si eccepisce la violazione dei diritti di partecipazione procedimentale deducendo che se il curatore fosse stato messo in condizione di partecipare al procedimento amministrativo e di esercitare compiutamente e tempestivamente il suo diritto di difesa il contenuto dell’ordinanza sarebbe stato diverso;

III. VIOLAZIONE degli art. 29 e 31 e ss. del T.U.Ed. VIOLAZIONE degli artt. degli artt. 1 e 3 della L. n. VIOLAZIONE del PRINCIPIO di LEGALITA’. DIFETTO di MOTIVAZIONE e di ISTRUTTORIA. FALSO ed ERRONEO PRESUPPOSTO. PERPLESSITA’. INCERTEZZA e IRRAZIONALITA’. VIOLAZIONE dell’art. 92 della Cost. DIFETTO di LEGITTIMAZIONE PASSIVA:

si eccepisce l’illegittimità dell’ordinanza in quanto emessa in assenza di specifica indicazione dei soggetti passivi destinatari delle singole contestazioni e dei rispettivi ordini di demolizione e ripristino, sicché il curatore sarebbe tenuto anche all’ottemperanza di ordini e ingiunzioni afferenti a beni immobili dei quali non è più custode;

IV. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 29, 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001. VIOLAZIONE del PRINCIPIO di LEGALITÀ. VIOLAZIONE degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990. ECCESSO di POTERE per FALSO ed ERRONEO PRESUPPOSTO. DIFETTO ASSOLUTO di ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO di FATTO. VIOLAZIONE delle REGOLE di BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE del PRINCIPIO di RAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE dell’art. 92 Cost.:

si eccepisce l’insussistenza della maggior parte delle difformità edilizie contestate, che afferiscono a opere interne di modestissima entità integranti interventi privi di rilievo edilizio e comunque non vietati o illegittimi e non sanzionabili con ordinanza di demolizione in quanto opere interne ad un edificio regolarmente assentito.

Con memoria depositata in data 18 febbraio 2020 si è costituito in resistenza il Comune di Solofra deducendo la sussistenza della legittimazione passiva del curatore, la doverosità dell’ordinanza di demolizione, di talché il relativo procedimento non richiede la partecipazione dell’interessato, e la legittimità dell’ordinanza medesima sia sotto il profilo dell’indicazione dei soggetti destinatari sia con riferimento alla specificazione delle varie tipologie di abuso contestate.

Con memorie depositate in data 3 gennaio 2022 entrambe le parti hanno insistito nelle proprie difese e con memoria di replica depositata in data 13 gennaio 2022 il ricorrente ha ulteriormente ribadito l’insussistenza e l’irrilevanza delle difformità contestate.

All’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso parzialmente fondato.

Innanzitutto, non merita accoglimento il primo motivo.

Sul punto, si richiama la pacifica giurisprudenza secondo cui: “in materia di abusi edilizi le norme sanzionatorie si riferiscono non all’autore, ma al responsabile dell’abuso, tale dovendo intendersi non solo l’esecutore materiale, ma anche il proprietario o chi avendo la disponibilità del bene, al momento dell’emissione della misura repressiva possa consentire, o meno, la permanenza sul territorio di opere senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, a cui sul piano urbanistico – edilizio corrisponde un’esigenza di rimessa in pristino, che l’amministrazione è tenuta a far valere nei confronti dei soggetti in grado di operare in tal senso” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 settembre 2021 n. 5734; cfr. anche Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2014 n. 2027; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22 luglio 2020 n. 779).

Alla luce di tali principi, non ha alcuna rilevanza il fatto che il curatore non fosse il responsabile degli abusi o il proprietario degli immobili, essendo sufficiente a individuarlo quale destinatario dell’ingiunzione di demolizione la circostanza che avesse, nella qualità rivestita, la disponibilità dei beni al momento dell’emissione della misura repressiva e fosse pertanto nella condizione di consentire, o meno, la permanenza delle opere.

Parimenti infondato è il secondo motivo.

Al riguardo giova osservare che la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2568 e 25 giugno 2013 n. 3471; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 9 maggio 2016 n. 2338; TAR Lazio, Roma, sez. I, 22 aprile 2016 n. 4720).

Quanto al terzo motivo, lo stesso è ugualmente infondato poiché, come risulta dal ricorso, il curatore fallimentare ben conosce i beni appresi alla procedura e tra questi quelli residuati alla massa, con il che l’indicazione cumulativa degli immobili contenuta nell’ordinanza demolitoria non assume alcuna rilevanza né può essere censurata per incertezza o genericità.

Inoltre, il Collegio ritiene che l’ordinanza vada interpretata nel senso che ciascun destinatario è soggetto passivo con riferimento ai soli abusi di cui è responsabile o che si trovano all’interno della rispettiva proprietà.

Ogni ulteriore aspetto controvertibile, potrà eventualmente essere affrontato e risolto in fase esecutiva.

Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso, il Collegio ritiene corretta l’ordinanza per le opere di cui al sub. 7 e al sub. 9, come indicate in ricorso.

Per quanto riguarda, invece, le opere di cui ai diversi subalterni indicati in ricorso e sempre di pertinenza della procedura fallimentare, il Collegio ritiene che non costituiscano abusi soggetti alla sanzione demolitoria.

In conclusione, il ricorso è accolto in parte qua.

Stante l’accoglimento solo parziale, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 133 del 21/11/2019 limitatamente alle opere ivi specificate diverse da quelle ubicate al sub. 7 ed al sub. 9.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Laura Zoppo, Referendario, Estensore

Scarica in pdf il testo della sentenza: tar campania, salerno, sez. 2, sent. n. 444-2022