VEICOLI FUORI USO: la nuova Direttiva UE n. 2017/2096.

In data 15 novembre 2017 è stata adottata dalla Commissione europea la Direttiva UE n. 2017/2096 del 15 novembre 2017, che entrerà in vigore il prossimo 6 dicembre 2017, recante “modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso” e modificatrice della Direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

COSA CAMBIA: LE MODIFICHE ALL’ALLEGATO III DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE.

  • Viene ammessa una concentrazione massima del 0,1% in peso per materiale omogeneo di piombo, cromo esavalente e mercurio nonchè una concentrazione massima dello 0,01% in peso e per materiale omogeneo di cadmio.
  • Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, d eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni non si applicano i divieti dell’art. 4, par. 2, lett. a) della Direttiva 2000/53/CE che prevede il divieto di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.
  • Vengono elencati i materiali e i componenti dei veicoli esclusi dal divieto, previsto dall’art. 4, par. 2, lett. a) della Diretiva 2000/53/CE con i relativi limiti temporali sulle date di scadenza delle esenzioni.
  • L’All. II viene  periodicamente modificato per allinearsi al progresso tecnico e scientifico.
  • Vengono riesaminate le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all’utilizzo del piombo.
  • Viene specificato che, sulla base del progresso tecnico e scientifico del settore, l’uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall’esenzione 2 c). Tuttavia, i sostituti del piombo potrebbero essere disponibili prossimamente per alcuni materiali e componenti, pertanto si è ritenuto opportuno scindere l’esenzione 2 c) in due sottovoci con date di riesame diverse, a seconda del progresso nello sviluppo di tali sostituti.
  • Resta inevitabile l’uso del piombo per i materiali e i componenti interessati dall’esenzione 3: i sostituti esistono ma devono essere ulteriormente sviluppati, pertanto è opprtuno fissare una nuova data entro cui riesaminare tale esenzione alla luce del progresso tecnico.
  • Viene dato atto che taluni materiali e componenti interessati dall’esenzione 5 esistono già le alternative al piombo ma che queste non sono ancora utilizzabili in tutti i veicoli interessati dall’esenzione. Per gli altri materiali e componenti interessati dall’esenzione 5, l’uso di piombo resta inevitabile. Pertanto, tale esenzione viene divisa in due sottovoci: per i materiali e i componenti per i quali esistono alternative, si intende fissare una data di scadenza dell’esenzione che offra il tempo necessario a garantire che l’uso del piombo sia evitabile in tutti i veicoli interessati. Per quanto riguarda l’esenzione relativa ai materiali e ai componenti per i quali l’uso di piombo resta inevitabile, si intendere fissare una nuova data per il riesame, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.
  • Il termine per l’adeguamento normativo alla Direttiva da parte dei vari Paesi Membri viene fissato al 6 giugno 2018.

Scarica in pdf il testo della Direttiva: Direttiva UE 2017-2096