Con decreto ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026 (in G.U. n. 156 dell’ 8 luglio 2026), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto nuove specifiche inerenti l’accessibilità agli sgravi contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, subordinando la conformità aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla possibilità di accedere a tali istituti premiali.
Tali benefici infatti non soltanto sono subordinati alla regolarità contributiva ma altresì al rispetto di alcune disposizioni previste dalle normative speciali in tema di tutela delle condizioni della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il decreto ministeriale attua l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 29 del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024.
Viene aggiornato l’elenco delle violazioni ostative, tra cui rilevano il reato di caporalato, il lavoro sommerso, l’utilizzo di lavoratori privi del permesso di soggiorno, l’assenza della patente a crediti.
Tali violazioni, suddivise in base alla gravità della condotta, comportano il blocco dei benefici contributivi con termini di esclusione che variano da 3 a 24 mesi.
L’art. 1 precisa che le violazioni rilevanti ai sendi del decreto ministeriale “sono quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive“.
Inoltre, le cause ostative non operano nei seguenti casi:
- prescrizione obbligatoria secondo il disposto dell’art. 20 del d. lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 de d. lgs. n. 124/2004;
- oblazione ex artt. 162 e 162-bis c.p.
Di seguito lo schema riassuntivo delle violazioni ostative contenuto nell’Allegato A del d.m. n. 78 del 22 giugno 2026:
- Art. 437 c.p. – 24 mesi
- Art. 589, comma 2, c.p. – 24 mesi
- Art. 603-bis c.p. – 24 mesi
- Art. 590, comma 3, c.p. – 18 mesi
- Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 – 12 mesi
- Disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 320/1956 – 12 mesi
- Art. 22, comma 12, d. lgs. n. 286/1998 – 8 mesi
- Art. 3, commi da 3 a 5, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 – 6 mesi
- Art. 27, comma 11, del d. lgs. n. 81/2008 – 6 mesi
- Articoli 7 e 9 d. lgs. n. 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata – 3 mesi
- Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche’ di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 3 mesi
Scarica in pdf il testo del provvedimento: decreto ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026
