PNRR E ULTIME MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE. Legge n. 50 del 20 aprile 2026.

In data 20 aprile 2026 è stata pubblicata la Legge 20 aprile 2026, n. 50 (in G.U. n. 91 del 20/04/2026), di conversione del decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026 (recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”), avente ad oggetto, tra le altre norme, alcune modifiche in tema ambientale in materia di rifiuti, bonifiche e insalubrità delle industrie.

Gli articoli che interessano il codice ambientale sono il 14, il 14-bis e il 27, che vengono così modificati:

Art. 14 – Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) ((all’articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Possono iscriversi all’Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l’esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni”));
a) all’articolo 216, comma 8-septies ((,)) le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell’allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024»;
b) all’articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento» sono inserite le seguenti: «((in conformità alla disciplina urbanistica))»;
c) all’articolo 242, comma 13 ((,)) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o ((di modifiche))progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
d) all’articolo 242-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell’allegato I-bis al presente decreto»;
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell’adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di ((interventi nonché)) i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 ((, recante l’elenco delle industrie insalubri)), pubblicato ((nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220)) del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa ((disciplina le imprese)) che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso.
5. L’articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, è abrogato.

Art. 14-bis – (( (Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti). ))

1. ((Nell’ambito dell’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:))
a) ((per i piatti in plastica:

1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;))
b) ((per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;))
c) ((per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;))
d) ((per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.))

2. ((Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti)).

Art. 27  – Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, ((di impianti)) agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 – Componente 2 del PNRR 

1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, ((di impianti))agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalità previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione ((nell’ambito del))PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.
((; ai connessi oneri))gestionali si provvede ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalità di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la società GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La società GSE subentra al Ministero dell’ambiente ((e))della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi ((compresi))quelli concernenti l’erogazione dei contributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente già adottati o già approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all’articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla società GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell’Unione europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, la società GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1.

((In caso di comprovate difficoltà procedurali o amministrative, il termine di cui al primo periodo è prorogabile di ulteriori sessanta giorni)). Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.

7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l’investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la società GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:
a) delle modalità e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l’individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonché prescrizioni volte a evitare l’allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l’obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione;
b) delle eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
c) delle modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;
d) delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.