RIFIUTI. Responsabilità del proprietario di terreno privato per discarica abusiva con profitto economico. Cassazione Penale n. 25510/2026.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 25510 del 8 luglio 2026 (ud. del 10 giugno 2026)

Pres. Ramacci Rel. Corbetta

Rifiuti. Responsabilità del proprietario per discarica abusiva su terreno privato. Art. 256 comma 3 d. lgs. n. 152/2006.

Concorre nel reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 il proprietario di un fondo che, pur non essendo l’autore materiale dello scarico, mantenga il costante controllo di fatto e di diritto sull’area e ne consenta l’utilizzo a terzi per l’accumulo di rifiuti, traendone un profitto economico. Tale condotta trascende la mera connivenza non punibile, configurandosi come una partecipazione morale e materiale nell’illecito, poiché il cosciente e volontario consenso alla gestione abusiva del sito, unito alla percezione di un compenso (“prezzo del reato”), costituisce un contributo specifico alla realizzazione della discarica. La disponibilità giuridica del bene e la presenza costante sul luogo rendono il proprietario garante dell’integrità del fondo, fondando la responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 110 cod. pen.

 

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 25510 del 8 luglio 2026 (ud. del 10 giugno 2026)

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata sentenza, in riforma della sentenza assolutoria “per non aver commesso il fatto” emessa dal Tribunale di Trapani e appellata dal Procuratore della Repubblica, la Corte di appello di Palermo, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’esame del teste di p.g. OMISSIS, ha condannato OMISSIS alla pena di mesi otto di arresto e 3.000 euro di ammenda ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato agli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi dell’area in sequestro entro il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, si contesta agli imputati di avere effettuato, agendo in concorso tra loro nella qualità di proprietari del fondo agricolo sito in contrada Massarita, frazione Rilievo, un’attività di smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non (carcasse di autovetture, parti meccaniche e blocchi di motore di autoveicoli e imbarcazioni, batterie esauste, pneumatici, biciclette, elettrodomestici vari, sfabbricidi e scarti di lavorazione edile, taniche in eternit, ciclomotori privi di targa, motozappe, cumuli di ferro, plastica, legno e rifiuti speciali urbani) in assenza della prescritta autorizzazione.

Avverso l’indicata sentenza, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, che deducono censure per larga parte coincidenti.
Il ricorso proposto nell’interesse di OMISSIS è affidato a sette motivi, che deducono:

3.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, 110 e 40 cpv. cod. pen., non avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il proprietario del terreno non può essere chiamato a rispondere, in quanto tale, del reato di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata commesso da terzi, e considerando che sono privi di valenza probatoria sia la mera presenza del ricorrente sul posto, sia la mancata esibizione del contratto di comodato, sia la circostanza che l’OMISSIS abbia chiamato la OMISSIS e non la figlia; la Corte di appello, ad avviso del difensore, non ha individuato alcun contributo specifico, limitandosi a valorizzare elementi (la titolarità del terreno, la presenza fisica in loco, i rapporti famigliari) che non sono sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale;

3.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e travisamento della prova, in quanto la Corte di merito: 1) ha erroneamente ritenuto irrilevante il contratto, stipulato il 20 febbraio 2017, di comodato d’uso gratuito del fondo alla figlia per la durata di venti anni, con destinazione esclusiva all’attività agricola; 2) ha traviso le dichiarazioni rese dal teste OMISSIS, il quale ha dichiarato che tutti i rifiuti rinvenuti erano di sua proprietà; 3) ha omesso di considerare che, al momento del sopralluogo, i carabinieri avevano contestato il reato anche a OMISSIS; 4) ha omesso di considerare che OMISSIS, titolare del diritto di godimento del terreno dal 2017, non è mai stata sentita nel corso del procedimento;

3.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. e travisamento della prova, posto che l’esame del teste OMISSIS, richiesto dal pubblico ministero con l’atto di appello, non poteva essere assunto, in quanto avrebbe dovuto riferire – come poi è accaduto – sulle medesime circostanze su cui era stato esaminato in primo grado, tanto che il teste si è limitato a confermare quanto già riferito, sicché anche l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;

3.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, essendo emerso che l’attività era occasionale e temporanea, sicché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come deposito incontrollato di rifiuti, che prevede un più mite trattamento punitivo;

3.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e travisamento della prova, posto che, nella specie, il fatto è di particolare tenuità;

3.6. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere la Corte di merito subordinato la sospensione condizionale della pena alla bonifica, non avendo il ricorrente la disponibilità di fatto e giuridica del terreno, concesso in comodato alla figlia Giacoma, e considerando le circostanze economiche disagiate in cui versa l’OMISSIS, il quale è disoccupato, sicché il rispetto di tale obbligo comporterebbe costi ingenti, che il ricorrente non è in grado di sostenere;

3.7. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha disposto la restituzione del bene, salvo gli obblighi di bonifica, anziché la confisca, che, invece, avrebbe dovuto essere ordinata, con conseguenti oneri a carico dello Stato.

Il ricorso proposto nell’interesse di OMISSIS si articola in sei motivi, che deducono:

4.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, 110 e 40 cpv. cod. pen. e 27, comma 1, Cost., la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, 110 e 40 cpv. cod. pen., non avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il proprietario del terreno non può essere chiamato a rispondere, in quanto tale, del reato di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata commesso da terzi, e considerando che la mera presenza sul posto della ricorrente non è un elemento sufficiente e che la mancata esibizione del contratto di comodato e la circostanza che l’OMISSIS abbia chiamato la OMISSIS e non la figlia sono privi di valenza probatoria; la Corte di appello, ad avviso del difensore, non ha individuato alcun contributo specifico, limitandosi a valorizzare elementi (la titolarità del terreno, la presenza fisica in loco, la mancata immediata esibizione del contratto di comodato) che non sono sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale;

4.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e travisamento della prova, in quanto la Corte di merito ha erroneamente valutato le dichiarazioni di OMISSIS, il quale ha affermato di avere utilizzato il fondo agricolo per deposito di materiale ferroso;

4.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. e travisamento della prova, posto che l’esame del teste OMISSIS, richiesto dal pubblico ministero con l’atto di appello, non poteva essere assunto, in quanto avrebbe dovuto riferire – come poi è avvenuto – sulle medesime circostanze su cui era stato esaminato in primo grado, tanto che il teste si è limitato a confermare quanto già riferito, sicché anche l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;

4.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e travisamento della prova, posto che, nella specie, il fatto è di particolare tenuità;

4.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, essendo emerso che l’attività era occasionale e temporanea, sicché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come deposito incontrollato di rifiuti, che prevede un più mite trattamento punitivo;

4.6. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha erroneamente subordinato la sospensione condizionale alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, considerando che la ricorrente non ha la disponibilità del terreno, essendo stato concesso in comodato d’uso gratuito alla figlia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

I primi due motivi articolati con entrambi i ricorsi, esaminabili congiuntamente in quanto diretti a contestare l’affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili.

2.1. Si rammenta che, come già affermato da questa Sezione, concorre nella contravvenzione di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il proprietario di un fondo che, con condotta cosciente e volontaria, tollera che il soggetto al quale ne ha affidato la gestione vi realizzi una discarica abusiva, posto che tale comportamento, pur se passivo, contribuisce, moralmente e materialmente, alla realizzazione dell’illecito, sicché non può inquadrarsi nella mera connivenza non punibile (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Esca, Rv. 287336 – 02)

In tal caso, infatti, il cosciente e volontario consenso dato dall’agente al terzo per l’unico uso possibile della cosa propria implica l’adesione al comportamento illecito che della medesima farà la persona autorizzata, con ogni conseguenza in ordine al concorso nel reato da costei commesso (Sez. 1, n. 3822 del 03/03/1994, Rv. 196988 – 01).

2.2. Nel caso in esame, la Corte di merito, facendo corretta applicazione del principio appena richiamato, applicabile, per identità di ratio, anche al reato qui al vaglio, è pervenuta all’affermazione della penale responsabilità degli imputati osservando che, come dichiarato dal teste OMISSIS, costoro avevano il costante e quotidiano controllo del fondo su cui insisteva la discarica, vivendo l’OMISSIS in una roulotte allocata su quel terreno e la OMISSIS in un’abitazione adiacente, tanto che, al momento del sopralluogo, l’OMISSIS si trovava in loco e subito contattò telefonicamente l’ex moglie, con la conseguenza che l’aver “tollerato” che l’OMISSIS utilizzasse il fondo per scaricare una ingente massa di rifiuti cessa di essere una connivenza non punibile, divenendo un vero e proprio concorso nell’illecito posto in essere da quest’ultimo.

Oltre a ciò, la Corte di merito ha valorizzato la circostanza, riferita dal teste OMISSIS, ex convivente della OMISSIS, che costui, con una cadenza di 15-20 giorni depositava rifiuti sul terreno di proprietà degli imputati interloquendo costantemente, al riguardo, con la OMISSIS, a cui consegnava una somma di denaro per l’utilizzo del fondo, somma da qualificarsi quale prezzo del reato, a ulteriore conferma, stante l’interesse economico che ne ricavavano, che i ricorrenti hanno materialmente concorso nel reato, mettendo a disposizione, dietro la corresponsione di una somma di denaro, il terreno di cui erano proprietari perché l’OMISSIS vi potesse accumulare una considerevole quantità di rifiuti.

2.3. La Corte di merito, inoltre, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, non ha annesso rilevanza al contratto di comodato d’uso gratuito del terreno in favore della figlia dei ricorrenti, rilevando che, al momento del sopralluogo, non solo tale contratto non fu esibito dagli imputati, ma che la loro figlia nemmeno era stata contattata.

Peraltro, anche a volere seguire la prospettazione difensiva, non si comprende per quale ragione l’utilizzo del terreno per il pascolo, da parte della figlia, dovrebbe avere impedito la realizzazione del deposito di rifiuti ad opera dei genitori, rilevato che entrambe le condotte ben possono coesistere, come peraltro ammesso dalla stessa OMISSIS, la quale, come risulta dalla sentenza impugnata (cfr. p. 1) ha dichiarato che il terreno era utilizzato sia dalla figlia, che dall’OMISSIS, autore della raccolta di rifiuti trovati sul posto.

2.4. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da violazioni di legge e da criticità logiche, i motivi in esame appaiono inammissibili, essendo volti a censurare la ricostruzione dei fatti contestati sulla base di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, da contrapporre a quella operata dalla Corte di appello, che è pervenuta all’affermazione di responsabilità dei ricorrenti sulla base di una valutazione delle prove non manifestamente illogica, e quindi non suscettibile di rivisitazioni o riletture nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Il terzo motivo, comune ai ricorrenti, è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.1. Si rammenta che il chiaro dettato di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. fa obbligo al giudice di appello di rinnovare l’istruzione dibattimentale, in caso di riforma di una decisione assolutoria impugnata dal pubblico ministero in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, ossia quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna (per tutti, cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 – 01).

3.2. Orbene, nel caso in esame l’audizione dell’agente operante, OMISSIS, era doverosa ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., trattandosi del principale teste di accusa, come peraltro indicato nel pubblico ministero con l’atto di appello, sicché, ove la Corte avesse riformato la sentenza assolutoria senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con il teste della pubblica accusa, si sarebbe verificata integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (cfr. Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 – 03).

Il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (il quarto per OMISSIS, il quinto per OMISSIS) è inammissibile perché generico e, comunque, perché articolato in fatto.

Premesso che, alla luce di quanto accertato dalla sentenza impugnata, apparirebbe più corretta la qualificazione del fatto quale discarica abusiva perché risulta chiaramente che l’ingente quantità di rifiuti era destinata a rimanere sul posto, in ogni caso si osserva che le censure mosse da ricorrenti, che peraltro non sono devolute dalla Corte di appello in sede di conclusioni, si dipanano da un presupposto fattuale – ossia che l’attività di raccolta di rifiuti fosse occasionale e temporanea – che non solo non trova alcun riscontro nei dati probatori, ma è chiaramente smentito da quanto accertato dalla Corte di merito.

Il motivo che deduce la erronea esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (il quinto per OMISSIS, il quarto per OMISSIS) è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.

Anche a voler seguire l’orientamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01), si rileva, per un verso, che il ricorso è del tutto generico, non indicando elementi, presenti nel caso concreto, integranti gli estremi dell’invocata causa di non punibilità, e, per altro verso, che, dalla mera lettura del capo di imputazione, emerge come la quantità di rifiuti, pericolosi e non (carcasse di autovetture, parti meccaniche e blocchi di motore di autoveicoli e imbarcazioni, batterie esauste, pneumatici, biciclette, elettrodomestici vari, sfabbricidi e scarti di lavorazione edile, taniche in eternit, ciclomotori privi di targa, motozappe, cumuli di ferro, plastica, legno e rifiuti speciali urbani) fosse ingente, il che, all’evidenza, osta alla qualificazione dell’offesa in termini di “particolare tenuità”.

Il sesto motivo, comune ai ricorrenti, è infondato.

Si osserva che la Corte di appello, nell’esercizio del suo potere discrezionale (Sez. 3, n. 48061 del 28/10/2004, D’Agostino, Rv. 230473 – 01; Sez. 3, n. 35501 del 30/05/2003, Spadetto, Rv. 225881 – 01), con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ritenuto di applicare ad entrambi gli imputati alla sospensione condizionale della pena, subordinandola al ripristino dello stato dei luoghi e bonifica del sito.

Ciò posto, le censure difensive sono, in parte, inammissibili, perché, laddove si afferma che i ricorrenti non avevano la disponibilità del terreno, hanno un contenuto valutativo, diretto a contrastare quanto accertato dalla Corte di merito, laddove, con riguardo all’affermazione della penale responsabilità, ha ritenuto che i ricorrenti hanno sempre avuto il costante e diuturno controllo, giuridico e di fatto, del fondo; in parte infondate, dovendosi ribadire che, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena venga subordinata all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata (Sez. 4, Sentenza n. 50028 del 04/10/2017 Rv. 271179), circostanze, queste ultime, che non emergono dalla sentenza impugnata, né sono state in qualche modo documentate dai ricorrenti.

Il settimo motivo del ricorso di OMISSIS è inammissibile per mancanza di interesse.

Invero, rispetto alla statuizione della confisca, censurata con il motivo qui al vaglio, non è dato comprendere quale sia la situazione pratica più favorevole a cui tende il ricorrente, posto che la Corte di appello ha disposto la restituzione del bene immobile ai proprietari, tra cui, appunto, l’OMISSIS.

Per i motivi indicati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta e i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/06/2026.

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n. 25510-2026