Proposta la modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In data 15 giugno 2017 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato una proposta di direttiva di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, fissando il termine di recepimento in 2 anni dall’emenazione.

I valori limite di esposizione rappresentanto un punto fondamentale nel sistema di gestione del rischio preso in considerazione dalla Direttiva 2004/37/CE, che vanno integrati con le altre misure di tutela poste in essere  dal datore di lavoro per garantire la protezione dei lavoratori dall’esposizione a sostanze cancerogene e/o mutagene. Giova tener presente che, per la maggior parte degli agenti cancerogeni o mutageni, non è scientificamente possibile fissare dei limiti di esposizione al di sotto dei quali non vi possano essere effeti nocivi sul’uomo; per tale motivo, ciò a cui si punta è la riduzione significativa del rischio residuo da esposizione durante il lavoro. Ciò non vieterà, secondo la proposta di modifica, che gli Stati membri possano decidere di fissare valori limite anche più rigorosi rispetto a quelli già indicati.

I dati scientifici attualmente elaborati permettono di determinare che i valori limite di esposizione professionale per via inalatoria siano stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore (valori limite di esposizione di lunga durata) o, per alcuni tipi di agenti cancerogeni o mutageni, per intervalli di 15 minuti (valori limite di esposizione di breve durata).

E’ stata determinata la cancerogeicità degli oli minerali precedentemente utilizzati nei motori a combustione interna per raffreddare le parti mobili all’interno del motore, tramite assorbimento dall’epidermide.

Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) a norma del Reg. CE n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni; medesimo discorso vale per il tricloroetilene (agente cancerogeno genotossico), la 4,4′-metilendianilina (MDA), l’epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano), l’etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE), l’etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE).

I valori limite fissati nella presente direttiva saranno poi oggetto di un riesame alla luce dell’attuazione del Reg. CE n. 1907/2006 (REACH). Si ricorda che l’allineamento della Direttiva 2004/37/CE al REACHe al CLP è avvenuto con la Direttiva 2014/27/UE.

La proposta di modifica riguarda in particolare l’Allegato I (a cui viene aggiunto il punto “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore”) e l’Allegato III.

 

Scarica in pdf il testo della proposta di modifica della Direttiva: ST_9926_2017_ADD_1_IT