LE NUOVE INDICAZIONI DEL MINISTERO SULLE ISCRIZIONI A RUOLO NEI PROCEDIMENTI CIVILI: addio all’iscrizione “a debito”.

Con nota del 24 marzo 2025 il Ministero di Giustizia ha chiarito le conseguenze in tema di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato per le iscrizioni a ruolo dei procedimenti civili e amministrativi.

La nota segue i primi chiarimenti indicati nella circolare n. prot. DAG 265462.U del 30.12.2024 della Direzione Generale del Ministero in relazione alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in tema di omesso pagamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, distinguendo i vari casi.

  1. L’omesso pagamento del contributo o pagamento in misura inferiore al minimo prescritto ex art. 13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002;
  2. L’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte convenuta ai sensi dell’art. 14, comma 3, seconda parte d.P.R. n. 115/2002;
  3. Le ipotesi applicative nei vari procedimenti.

1. L’omesso pagamento del contributo o pagamento in misura inferiore al minimo prescritto ex art. 13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002

L’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 prevede testualmente che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”, con la conseguenza che non vi sono marginiper poter sospendere l’iscrizione a ruolo (nè tempistiche predeterminate) in relazione al versamento del contribbuto unificato in toto o in misura integrativa di un versamento inferiore al valore minimo prescritto per legge.

Pertanto, in tali casi il cancelliere rifiuterà il deposito dell’atto introduttivo e non procederà all’iscrizione a ruolo della causa civile.

In caso di causa già iscritta a ruolo tale preclusione non opererà. Ne discende che, qualora il convenuto, per la sua costituzione in giudizio, anche nel caso di impugnazione proposta in via incidentale, sia tenuto al versamento di un autonomo contributo unificato per aver modificato la domanda, proposto domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo, oppure svolto intervento autonomo (art. 14, comma 3, seconda parte d.P.R. n. 115/2002), la cancelleria, in caso di versamento omesso o insufficiente del contributo unificato, dovrà comunque accettare il deposito dell’atto di costituzione ed avviare la riscossione per l’importo non versato, ai sensi dell’art.248, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002, introdotto L. n. 207/2024.

Solo nel caso in cui la parte che si costituisce per prima in giudizio sia il convenuto diligente (art.14, comma 1, del d.P.R. n.115/2002), l’onere del pagamento del contributo unificato ricadrà su di lui, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa nel caso di mancato versamento dell’importo minimo previsto dall’art. 13, comma 1, lett.a) d.P.R. 115/2002 o del minor contributo previsto per legge.

Secondo la nota inoltre, la normativa in esame si applicaa tutti i procedimenti civili in ogni stato a grado, compreso il reclamo e il cautelare e quindi anche elle procedure esecutive.

In quest’ultimo caso, il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto dal creditore pignorante al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo e non più, come prevedeva un precedente orientamento, al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente.

Anche per le procedure di consegna e rilascio, di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. la cancelleria potrà procedere all’iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.

Nei procedimenti per riconoscimento della cittadinanza italiana, nell’ipotesi in cui la domanda sia proposta con un unico ricorso da più ricorrenti, il contributo minimo di euro 43 di cui all’articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, come richiamato dall’art. 14, comma 3.1, cit., dovrà essere corrisposto da ciascuna parte. Pertanto, la causa potrà essere iscritta a ruolo solo se tutti i ricorrenti abbiano pagato l’importo minimo di 43 euro.

E’ da verificare se tale statuizione supererà un eventuale vaglio di legittimità costituzionale, laddove l’accesso alla giustizia venga vincolato e subordinato all’aspetto economico quando resterebbe impregiudicata la possibilità, in un secondo momento, di richiedere in via coattiva (e con aggravio di spese) tale contributo al soggetto che voglia agire in giudizio.

A parere di chi scrive, il mascheramento dell’obbligo preventivo di contribuzione per “scoraggiare le cause e le impugnazioni pretestuose” rappresenta invece una scusante istituzionale per ovviare all’inefficienza strutturale della pubblica amministrazione nonchè un altro evidente caso di distacco delle istituzioni nei confronti dei cittadini, iniziato con la riforma Cartabia la quale, per chi si intende di diritto, a parte qualche piccolo miglioramento (tra l’altro, richiesto dagli stessi operatori del diritto) si è dimostrata inefficiente e controproducente, tanto da necessitare i soliti “correttivi” in tipico stile italiano.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: nota ministero di giustizia del 24 marzo 2025